Valutazione dei campi elettromagnetici

Valutazione dei CAMPI ELETTROMAGNETICI: scadenza del 30 aprile.

Il D. Lgs. 81/2008 ha stabilito al 30 aprile 2012 la scadenza per l’adeguamento delle aziende ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente per la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM).

La data era inizialmente stata fissata al 30/04/2008 ed è stata prorogata di 4 anni dalla direttiva 2008/46/CE.

Per ulteriori riferimenti si rimanda al Titolo VIII – Capo IV del D. Lgs. 81/2008 “AGENTI FISICI – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI”.

Tra i punti principali della legge, ricordiamo i seguenti:

–  il campo di applicazione è relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro;

–  le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto;

–  il campo di applicazione non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione;

–  il datore di lavoro misura o calcola i livelli dei CEM ai quali sono esposti i lavoratori;

– se i valori di azione sono superati e non è possibile escludere il superamento dei valori limite di esposizione e i rischi relativi alla sicurezza, il datore di lavoro elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione;

– i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ai CEM che superano i valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Tali aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse e’ limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione;

–  il medico competente tiene conto dei risultati della valutazione dei rischi, adegua il protocollo sanitario e visita i lavoratori esposti almeno annualmente;

La valutazione del rischio CEM è in effetti piuttosto complessa e richiede strumentazioni e conoscenze approfondite. Anche in questo campo c’è ovviamente chi, con stile da “rabdomante”, gira con uno strumento per gli ambienti di lavoro e sentenzia dove c’è o non c’è un CEM elevato.

Il CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) ha definito già in un documento del 2006 (disponibile a chi ce ne facesse richiesta) quale è il profilo professionale dell’esperto nella valutazione dei rischi derivanti da CEM.

Il personale di Norsaq che si occupa della valutazioni dei CEM ha ovviamente questa formazione ed una esperienza maturata in molti anni di attività esclusiva in questi ambiti.

Per quanto riguarda il metodo di valutazione più che il D. Lgs. 81/2008 contano le Linee Guida delle Regioni e le indicazioni date da sito PAF (Portale Agenti Fisici) e da altri enti e strutture di coordinamento.

Le nostre valutazioni sono ad esempio effettuate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), dalle “Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro” e dalle Norme Tecniche di settore: CEI 211-6 (Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana) e CEI 211-7 (Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana). I monitoraggi in continuo sono previsti dalle linee guida APAT e dal DECRETO 29 maggio 2008: “Il valore di induzione magnetica utile per la valutazione del non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità si ottiene come mediana dei valori registrati durante misure dirette prolungate per almeno 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. […] La frequenza di campionamento deve essere rappresentativa dell’andamento dell’induzione nelle 24 ore. La strumentazione attualmente disponibile consente campionamenti dell’ordine dei secondi. Per la finalità della presente misura, si richiede l’acquisizione di almeno un campione al minuto”. In particolare la centralina per il monitoraggio in continuo (per misurare il valore mediano nelle 24 ore) potrà essere posizionata in punti ritenuti critici per gli individui della popolazione.

Gli strumenti, tra l’altro, che utilizziamo per le misure sono i seguenti:

– Misuratore di campo elettromagnetico in alta frequenza

– Sonda isotropica 100 kHz – 3 GHz

– Misuratore di campo magnetico in bassa frequenza

– Misuratore di campo elettrico in bassa frequenza

– Monitor di induzione magnetica in bassa frequenza

Segnaliamo infine che il 28 marzo, dalle 14,30 alle 18,30, presso CARPI HOTEL a Carpi, organizziamo un corso di formazione, valido per 4 ore di aggiornamento per RSPP / ASPP, sul tema della valutazione dei campi elettromagnetici:

La misura dei campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro e di vita – Esposizione professionale ed esposizione indebita.

Il corso può essere un’ottima occasione per apprendere gli elementi di base della valutazione e quindi orientarsi correttamente verso un insieme di “tecnici / metodi / strumentazioni” che possa portare ad una valutazione effettiva, completa e rappresentativa. Ulteriori informazioni sul corso le trovate sul sito di Norsaq alla pagina:

http://www.norsaq.it/2012_n_01/04_LOCANDINA_CORSO_FANTINI_CAMPI_ELETTROM.pdf

Definizione di addetto all’uso del carrello elevatore

La normativa in base alla quale i lavoratori addetti all’uso di macchine movimento terra sono soggetti, tra l’altro, a specifici controlli per verificare l’assenza di uso di sostanze psicotrope e di abuso di alcool, comporta per le aziende un ulteriore impegno organizzativo ed economico.

Per tale motivo è fondamentale definire chiaramente all’interno della propria azienda chi sono realmente i carrellisti: essi andranno “battezzati”, qualificati con specifici corsi o in altro opportuno modo e sottoposti alla particolare sorveglianza sanitaria di cui sopra.

Spesso nella quotidiana attività di consulenza e supporto alle imprese ci si imbatte in situazioni limite, quali ad esempio quella di un nostro cliente, fabbricante di carrelli elevatori, il quale ha molti lavoratori che usano il carrello elevatore, non tanto in quanto finalizzato al trasposto di merci, ma in quanto esso stesso manufatto che viene spostato dalla linea di montaggio al collaudo e infine al reparto di spedizione. La domanda in questo caso era relativa alla eventuale definizione di carrellisti per questi lavoratori, inquadrati nella valutazione dei rischi come “collaudatori”. Abbiamo posto la domanda a Prevenzio.net, servizio della CCIAA di Modena in collaborazione con ASL Modena e Associazioni di Imprese, e riteniamo utile per tutti riportarne la risposta.

Segnaliamo che Norsaq organizza corsi di formazione per carrellisti, con diverse edizioni annuali, sia a carattere interaziendale che aziendale.

PREVENZIONET – GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITO

La REGIONE EMILIA-ROMAGNA nella “DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA 14 OTTOBRE 2010, N. 11312 – Divieto di assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori assegnati a mansioni a rischio” stabilisce sia nell’allegato A (per alcool) che nell’Allegato B (per stupefacenti) che sono inclusi i lavoratori alla guida di macchine di movimentazione merci (guida di carrelli elevatori).

Ciò senza distinguere tra chi usa il carrello per il trasporto delle merci e chi lo utilizza in quanto addetto alla sua manutenzione (e quindi lo usa A VUOTO per caricarlo su pianali e portarlo presso la sede della manutenzione). Occorre quindi ritenere che sono soggetti anche tali addetti “alla guida”. Paradossalmente sarebbero soggetti per il percorso di carrello fino al pianale del furgone e poi esclusi per il trasporto su strada fatto con furgone che richiede la sola patente B. Ed anche: se sì, verrebbero assimilati a guidatori di carrelli anche gli operatori di una fabbrica di carrelli che spostano i mezzi alla fine della linea, una volta concluso il montaggio (quindi sempre a vuoto e senza alcuno scopo di movimentazione di materiali).

RISPOSTA

Devono essere considerati soggetti alla guida dei carrelli elevatori solo gli utilizzatori professionali che ne fanno un uso non saltuario.

Tra questi non rientrano gli addetti alla manutenzione che, per svolgere il compito, li movimentano per brevi tratti, come nell’esempio riportato nella domanda.

Autocertificazione della valutazione dei rischi

Il D. Lgs. 81/2008 prevede, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi.

Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

E’ doveroso ricordare che:

1) l’autocertificazione NON esenta dagli altri obblighi (es. designazione del RSPP, nomine degli addetti antincendio e primo soccorso, corsi di formazione, etc.)

2) che l’autocertificazione come spesso viene fatta, consistente in una / due pagine in cui si dice che “il DDL ha fatto la valutazione dei rischi” aiuta come la classica foglia di fico in caso di infortuni e malattie professionali, ma soprattutto non serve a capire quali sono i rischi ed a evitare quindi infortuni e malattie professionali

3) che anche con l’autocertificazione occorre poi attivare tutte quelle attività gestionali, tipiche del sistema di gestione della sicurezza che ispira le norme sula sicurezza, quali: incontri di informazione, formazione ai rischi specifici, sorveglianza sanitaria, esercitazioni emergenza e gestione dei presidi antincendio, addestramento degli addetti per particolari rischi, mansioni o apparecchiature e DPI, etc.)

Ciò premesso va segnalato che la “superscorciatoia autocertificazione” ha i mesi contati. Infatti sono previste delle procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi ( cfr. articolo 6, comma 8, lettera f del Testo Unico Sicurezza). Il D. Lgs. 81/2008 prevede poi che fino e non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Motivo in più per iniziare a ragionare seriamente alle valutazioni dei rischi e a non ricorrere sempre alle soluzioni “by-pass”.

Infine ricordiamo che il Testo Unico Sicurezza prevede inoltre, all’art. 236 comma 4, che l’autocertificazione in materia di valutazione dei rischi debba essere puntuale e dettagliata nelle ipotesi in cui nell’ambiente di lavoro siano presenti particolari pericoli per la salute. Ad esempio vanno indicate le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni, mutageni o di processi industriali, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati.

Come sempre Norsaq supporta le aziende a identificare le forme più appropriate per la gestione della loro sicurezza, nello sforzo di non svolgere dei meri adempimenti burocratici e di tradurre il più possibile la sicurezza in pratica e in un ordinario aspetto gestionale dell’impresa.

Siamo disponibili per un check-up gratuito della sicurezza nella vs. azienda.

La valutazione del sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore (SBAS) con il metodo OCRA

Lo scorso mercoledì 8 febbraio si è tenuta la prima parte del corso di aggiornamento per RSPP e ASPP sulla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. (SBAS) La seconda parte della lezione si terrà il prossimo 15 febbraio nel pomeriggio presso Hotel Carpi, e avrà carattere principalmente esercitativo e applicativo.
Il rischio SBAS, nella maggior parte dei casi noto anche come “OCRA”, dal nome del metodo utilizzato per la sua definizione oggettiva, è in molti casi sottovalutato o addirittura non preso in considerazione.
Invece le patologie professionali dovute a movimenti ripetitivi rappresentano oggi tra le maggiori cause di lesioni muscolo-scheletriche e nervose periferiche nella popolazione lavorativa, superando in alcuni ambiti le patologie traumatiche da infortunio e le malattie professionali “classiche” (es. ipoacusie e malattie dell’apparato respiratorio).

Le malattie osteoarticolari si sono imposte all’attenzione delle aziende anche sotto l’aspetto assicurativo dato il crescente numero di denunce e di riconoscimenti di malattie professionali.

Norsaq oltre ad effettuare una specifica attività formativa, iniziata con un incontro sulla MMC per sollevamento, abbassamento e traino/spinta, che giungerà, attraverso i due incontri sulla SBAS, alla definizione della “ergonomia del posto di lavoro” in programma nei prossimi mesi, supporta le aziende nella valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e da movimenti ripetitivi, oltre che nell’individuazione di soluzioni operative per migliorare la salute dei lavoratori e abbattere l’insorgenza di tali patologie.
Attraverso la collaborazione con personale qualificato, Norsaq vi può affiancare nella quantificazione di questi aspetti e nel miglioramento delle condizioni di lavoro del personale, con risparmio di costi per assenze dovute a malattie o per riconoscimenti di malattie professionali.

Cosa fare per la gestione dei manufatti in amianto?

Che cosa va fatto in presenza di amianto

Segnaliamo innanzitutto che per maggiori info si può consultare il sito:
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/amianto/generale_1184.asp
dal quale riporto un estratto.

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la  salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.
Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.
Se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell´edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d´aria possono causare il distacco di fibre di amianto scarsamente legate al resto del materiale.
Pertanto la prima cosa da fare in presenza di materiali contenenti amianto è la nomina, da parte del proprietario delle aree, di un responsabile per il controllo e la manutenzione, che dovrà procedere alla valutazione del rischio legato al potenziale rilascio di  fibre nell´aria. In relazione ai risultati della valutazione dovranno mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono stato) o di bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato). Nel caso in cui permanessero dei dubbi è bene informarsi presso enti e associazioni che operano nel campo della prevenzione.
Nell´ambito del Piano regionale di protezione dall´amianto sono state pubblicate le Linee guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio

La figura del responsabile

Quando è necessaria la nomina della figura responsabile per il programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto?
Sempre, ovvero per ogni edificio che abbia materiali contenenti amianto in qualsiasi quantità.
Che qualifica deve avere la figura responsabile?
Nella norma non è indicata alcuna specifica particolare, né in termini di formazione né in termini di titolo di studio.
Quali i compiti della figura responsabile per il programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto?
I compiti sono deducibili da quanto previsto dal punto 4 dell´allegato al D.M. 6/9/94.
In particolare il responsabile per il programma di controllo e manutenzione assiste il proprietario per:
1. tenuta di idonea documentazione riportante l´ubicazione dei materiali contenenti amianto con la relativa segnalazione dei siti,
2. informazione agli occupanti dell´edificio sui potenziali rischi e comportamenti da seguire,
3. predispone una specifica procedura di autorizzazione per interventi in aree o superfici con amianto con conservazione della documentazione relativa.
4. programma periodico di ispezione da parte di personale esperto per valutare lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto e in particolare delle superfici delle lastre in cemento amianto.
5. sovrintende e vigila su tutto quanto previsto dal punto 4b del citato decreto.

Come effettuare la valutazione del rischio

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell´edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:
* l´esame delle condizioni dell´installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale:
– per coperture: Linee guide regionali Emilia-Romagna  (senza uni 10608),
– per il friabile indoor, Indice Versar (dal sito Ispesl)
* la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all´interno dell´edificio (monitoraggio ambientale).

Il monitoraggio ambientale, tuttavia, non può rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto consente di misurare la concentrazione di fibre presente nell´aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l´amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività.
In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia, sono occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento.
In fase di ispezione visiva dell´installazione, devono essere invece attentamente valutati:
– il tipo e le condizioni dei materiali;
– i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
– i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l´esposizione degli individui.
Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, quale ad esempio quella riportata in Allegato 5 del DM 06/09/1994, separatamente per ciascun´area dell´edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto.
I fattori considerati devono consentire di valutare l´eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il  materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.
In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni:
– Materiali integri non suscettibili di danneggiamento
– Materiali integri suscettibili di danneggiamento
– Materiali danneggiati
Una volta effettuata la verifica in base al punteggio che si è trovato occorre definire un programma di interventi.
Nella documentazione regionale le azioni conseguenti i punteggi ottenuti  sono i seguenti.

Azioni conseguenti al giudizio espresso sullo stato di conservazione della copertura e al contesto in cui è ubicata

Punteggio Giudizio dello stato di conservazione della copertura* Azioni conseguenti
5 – 10 Discreto Valutare lo stato della copertura, almeno ogni 3 anni, e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle lastre.
11 -20 Scadente Valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un intervento di bonifica da effettuarsi entro 3 anni.

Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la bonifica entro un anno.

21- 27 Pessimo Prevedere un intervento di bonifica entro 18 mesi, privilegiando la rimozione come soluzione d’eccellenza.

Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la rimozione entro 6 mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell’Organo di controllo.

In questi casi si propone di fare ricorso all’ordinanza emessa dall’Autorità Sanitaria Locale.

 La nostra società è ovviamente in grado di supportare le Aziende nella gestione di questi aspetti.

Amianto: chi se ne deve occupare?

Nella gestione dei manufatti in amianto c’è spesso la domanda su chi se ne debba occupare.

E’ il proprietario o l’ utilizzatore degli immobili?

Il Decreto Ministeriale del 06/09/1994
“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto ”
lascia la possibilità di scegliere. E ciò è ragionevole: può essere che il proprietario non abbia modo di accedere a spazi che l’utilizzatore ha in locazione. E può anche essere che il contrato di locazione preveda in capo alla proprietà tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. Però uno dei due si deve attivare. L’utilizzatore ha dei lavoratori che possono essere esposti, quindi certamente è opportuno che chieda evidenza al proprietario di cosa stia facendo.
A nostro parere sarebbe più logico che se ne occupasse il proprietario, dal momento che poi stabilirà lui come procedere al risanamento. Riportiamo di seguito quanto scritto nella norma.

4a) Programma di controllo.
Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge dovrà:
– designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
–  tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato;
– garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
–  fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
–  nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.

Variazione date corsi aggiornamento RSPP / ASPP

Sono variate alcune date dei prossimi corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP. Ecco le novità:

Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del sovraccarico biomeccanico DEGLI ARTI SUPERIORI SECONDO ISO 11228-3 E CHECK LIST OCRA – PRIMA PARTE
Dott. Nicola Vezzani
8 febbraio 2012: 4 ore dalle 14.30 alle 18.30

Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del sovraccarico biomeccanico DEGLI ARTI SUPERIORI SECONDO ISO 11228-3 E CHECK LIST OCRA – SECONDA PARTE
Dott. Nicola Vezzani
15 febbraio 2012: 4 ore dalle 14.30 alle 18.30

RASSEGNA DELLE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL 2011
Ing. Bruno Pullin
7 marzo 2012 – 4 ore dalle 14.30 alle 18.30

LA MISURA  DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DI VITA – ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ED ESPOSIZIONE INDEBITA
Ing. Fabio Fantini
28 marzo 2012 – 4 ore dalle 14.30 alle 18.30

 

La sorveglianza sanitaria in relazione al numero di lavoratori

Il MC è così definito da art. 2 comma 1 del D. Lgs.

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;

La sua designazione NON dipende quindi dal numero degli addetti ma dalla presenza o meno di situazioni per le quali deve essere svolta la sorveglianza sanitaria e quindi si rende o meno necessario il medico.

Se per intenderci in un ufficio di 2350 impiegati NON ci fosse nessun videoterminalista (ossia persona che indipendentemente dalla distribuzione delle attività passa 20 o più ore al VDT in modo sistematico e abituale) nè altri addetti soggetti per altri motivi allora questa azienda NON è soggetta ad avere il MC.

Basta al contrario che in una azienda vi sia anche solo un videoterminalista (inteso secondo quanto detto sopra) per essere soggetti.

Chiaramente il medico deve visitare solo chi è soggetto, non altri.

Il DDL, se è soggetto, nomina il MC in base all’art. 18, comma 1 lettera A (la mancata designazione, quando si fosse tenuti, è sanzionata con sanzione penale pari all’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro .

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi

Lavoratore notturno

Molto spesso nelle aziende non si tiene conto della presenza di lavoratori notturni. Ciò può portare gli enti di controllo ad una sanzione. Vediamo di puntualizzare due aspetti basilari: la definizione e la sorveglianza sanitaria del lavoratore notturno.

DEFINIZIONE DI LAVORATORE NOTTURNO

La legge stabilisce che:

“1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) lavoro notturno: l’attività’ svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo e’ riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.”

ASL e DPL Modena individuano le sette ore in uno di questi tre intervalli:
– 22 / 05
– 23 / 06
– 24 / 07
cioè le tre ore non vengono considerate nell’intervallo dalle 24 alle 05 ma all’interno delle sette ore nei tre casi sopra indicati, che in effetti comprendono l’intervallo 24-05

Per i lavoratori notturni è richiesta una specifica idoneità al lavoro quindi vi è uno specifico programma di sorveglianza sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORATORE NOTTURNO

Il Protocollo sanitario prevede:
– visita biennale
– glicemia biennale

Altri aspetti di sorveglianza non ve ne sono se il personale non è esposto a rischi chimici, rumore, etc.

Occorre tenere conto che

– l’esame della glicemia va fatto a digiuno (impensabile che uno lo sia al pomeriggio …)

– l’esame della glicemia va fatto idealmente prima di visita medica (anche la mattina stessa se la visita è al pomeriggio)

– il prelievo della glicemia può essere fatto in orario libero dal personale c/o studio medico oppure presso sede aziendale.

Incentivi INAIL per la sicurezza sul lavoro

INAIL stanzia 205 milioni di euro (per la Regione Emilia Romagna la quota è di 15.175.551 €) per incentivare la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
L’avviso pubblico è aperto dal 28 dicembre 2011 e ha come destinatari le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Possono essere presentati progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

1) progetti di investimento, quali ad esempio:

a) Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro

b) Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature

c) Modifiche del layout produttivo

d) Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio

2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, quali ad esempio

a) Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali

b) Adozione ed eventuale certificazione di un SGSL

c) Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/01

d) Adozione di un sistema certificato SA 8000

e) Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente

Negli allegati 1 e 2, parte integrante dell’avviso pubblicato sul sito INAIL, sono indicati, rispettivamente per ciascuna delle due tipologie di progetto, le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, l’elencazione delle spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima, nonché i parametri ed i relativi punteggi.

Sarà possibile presentare le domande on line entro il 7 marzo 2012 accedendo al portale INAIL, Sezione Punto cliente.

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Finanziamenti_alle_imprese_-_Avviso_pubblico_2011/index.jsp