Idoneità tecnica nel caso di aggiornamento del corso di formazione antincendio

Quesito 04/15 a www.prevenzio.net

Domanda:

E’ chiara l’articolazione dell’aggiornamento dei corsi antincendio (2 ore RB, 5 ore RM, 8 ore RE) ed anche la periodicità

Ma la domanda è la seguente: un addetto antincendio di organizzazione a rischio elevato e con obbligo di idoneità tecnica oltre a fare l’aggiornamento del corso deve anche ripetere l’esame per la certificazione della idoneità tecnica oppure quest’ultima una volta acquisita è permanente?

 

Risposta:

Si ritiene che l’idoneità tecnica prevista dal DM 10.3.98, acquisita tramite la frequenza del corso previsto per gli addetti in organizzazioni a rischio elevato, sia da intendersi con valenza permanente a condizione di seguire gli aggiornamenti previsti.

Il mancato aggiornamento fa venir meno il requisito per ricoprire il ruolo di addetto alla lotta antincendio, ma non l’idoneità tecnica acquisita una tantum con il superamento dell’esame finale del corso.