Autocertificazione della valutazione dei rischi

Il D. Lgs. 81/2008 prevede, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi.

Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

E’ doveroso ricordare che:

1) l’autocertificazione NON esenta dagli altri obblighi (es. designazione del RSPP, nomine degli addetti antincendio e primo soccorso, corsi di formazione, etc.)

2) che l’autocertificazione come spesso viene fatta, consistente in una / due pagine in cui si dice che “il DDL ha fatto la valutazione dei rischi” aiuta come la classica foglia di fico in caso di infortuni e malattie professionali, ma soprattutto non serve a capire quali sono i rischi ed a evitare quindi infortuni e malattie professionali

3) che anche con l’autocertificazione occorre poi attivare tutte quelle attività gestionali, tipiche del sistema di gestione della sicurezza che ispira le norme sula sicurezza, quali: incontri di informazione, formazione ai rischi specifici, sorveglianza sanitaria, esercitazioni emergenza e gestione dei presidi antincendio, addestramento degli addetti per particolari rischi, mansioni o apparecchiature e DPI, etc.)

Ciò premesso va segnalato che la “superscorciatoia autocertificazione” ha i mesi contati. Infatti sono previste delle procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi ( cfr. articolo 6, comma 8, lettera f del Testo Unico Sicurezza). Il D. Lgs. 81/2008 prevede poi che fino e non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Motivo in più per iniziare a ragionare seriamente alle valutazioni dei rischi e a non ricorrere sempre alle soluzioni “by-pass”.

Infine ricordiamo che il Testo Unico Sicurezza prevede inoltre, all’art. 236 comma 4, che l’autocertificazione in materia di valutazione dei rischi debba essere puntuale e dettagliata nelle ipotesi in cui nell’ambiente di lavoro siano presenti particolari pericoli per la salute. Ad esempio vanno indicate le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni, mutageni o di processi industriali, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati.

Come sempre Norsaq supporta le aziende a identificare le forme più appropriate per la gestione della loro sicurezza, nello sforzo di non svolgere dei meri adempimenti burocratici e di tradurre il più possibile la sicurezza in pratica e in un ordinario aspetto gestionale dell’impresa.

Siamo disponibili per un check-up gratuito della sicurezza nella vs. azienda.

Le fasi e le principali attivita’ della valutazione dei rischi – Contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Fase preliminare

Sopralluogo di dettaglio degli ambienti di lavoro

Redazione di un verbale con indicate le non conformità da eliminare

Attivazione di un piano di sistemazione delle evidenze riscontrate

Fase 1

Designazione e corsi per componenti dell’organigramma della sicurezza

DDL – DATORE DI LAVORO

RSPP – RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (3 possibilità)

MC – MEDICO COMPETENTE (se richiesto)

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

ADDETTI ANTINCENDIO

RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER SICUREZZA (eletto dai lavoratori)

Nota:

–         formalizzare le nomine

–         comunicare ove necessario (es. RLS)

–         raccogliere attestati

–         gestire le scadenze e rinnovi della formazione

–         se manca RLS comunicare ai lavoratori loro facoltà di eleggerlo

Fase 2

Documento di valutazione dei rischi

Effettuazione di eventuali valutazioni dei rischi specifici. Ad esempio:

–         Valutazione rischio rumore

–         Valutazione rischio vibrazioni

–         Valutazione rischio da radiazioni otiche artificiali

–         Valutazione rischio campi elettromagnetici

–         Valutazione rischio radiazioni ionizzanti

–         Valutazione rischio microclima

–         Valutazione rischio incendio

–         Valutazione rischio chimico

–         Valutazione rischio biologico

–         Valutazione rischio cancerogeno

–         Valutazione movimentazione manuale dei carichi

–         Valutazione rischio sovraccarico biomeccanico degli arti superiori

–         Valutazione rischio stress correlato al lavoro

–         Etc.

Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sui rischi residui

Organigramma sicurezza

Criteri utilizzati e rischi considerati

Programma degli interventi

Valutazione dei rischi (per mansione)

Piano di emergenza primo soccorso

Piano di emergenza antincendio / evacuazione

Estratto del piano di emergenza

Planimetrie con percorsi di esodo, uscite di emergenza e presidi antincendio e di salvataggio

Valutazione rischio specifico per tutela maternità (gravidanza e allattamento)

Documenti per scambio di informazioni con ditte estere (propedeutiche a DUVRI)

Documenti per informazione dei lavoratori neoassunti / cambi mansione / etc.

Documenti per informazione e consegna ai lavoratori di dispositivi di protezione individuali (DPI)

Fase 3

Gestione del sistema

1) Trasferimento delle conoscenze mediante:

–         informazione

–         formazione

–         addestramento

Informazione ad esempio con:

–         consegna organigramma della sicurezza

–         estratto del piano di emergenza

–         planimetria dell’azienda

–         visita degli ambienti di lavoro

–         conoscenza degli addetti alle emergenze

–         conoscenza dei colleghi

–         conoscenza delle uscite di emergenza

–         visione di filmati

–         incontri con RSPP

–         informazione a cura di soggetti esterni

–         informazione mediante materiali multimediali

Formazione ad esempio con:

–         consegna della valutazione del rischio della propria mansione

–         consegna delle schede di sicurezza dei prodotti

–         consegna dei DPI e spiegazione di modalità di utilizzo e conservazione

–         consegna di procedure operative, schede di lavorazione, manuali di uso e manutenzione di macchine e impianti

Addestramento ad esempio con:

–         affiancamento da parte del preposto

–         affiancamento da parte di altri lavoratori qualificati

–         corsi di formazione all’uso di macchine e impianti

2) Consegna delle procedure ai soggetti interessati

–         – consegna piano emergenza a tutti addetti antincendio

–         – consegna piano primo soccorso a addetti

–         Consegna estratto piano emergenza a tutti

3) Esposizione e pubblicizzazione dell’organigramma della sicurezza

4) Aggiornamento dell’organigramma della sicurezza (sostituzione delle persone mancanti, previa loro designazione e formazione)

5) Esposizione della Tabella DPI

6) Formazione per nuovi DPI o per nuovi addetti su uso DPI

7) Verifica utilizzo DPI

8 ) Analisi del mancato uso dei DPI e richiami ai lavoratori

9) Diffusione della procedura e della valutazione per la tutela della salute durante la gravidanza e allattamento

10) Incontro di informazione sui contenuti della procedura

11) Applicazione della procedura quando necessario

12) Verifica idoneità tecnico professionale dei fornitori di servizi

13) Consegna ai fornitori di servizi delle informazioni sulla sicurezza in azienda

14) Eventuale sopralluogo congiunto con i fornitori di servizi

15) Verifica obbligo di DUVRI

16) Predisposizione dei DUVRI ove obbligatorio o opportuno

17) Verifica delle nuove macchine prima della messa a disposizione

18) Manutenzioni periodiche alle macchine e verifiche funzionamento delle sicurezze

19) Compilazione di eventuali libretti matricolari da parte dei manutentori / verificatori

20) Conservazione della documentazione della macchina (CE; dichiarazione venditore, etc.)

21) Verifica periodica corretto utilizzo della macchina da parte degli operatori

22) Verifica periodica dei presidi antincendio, allarmi e rivelatori

23) Verifica periodica della segnaletica per antincendio, soccorso ed emergenze

24) Verifica periodica delle dotazioni per gestione emergenze (luci sicurezza, cassette primo soccorso, etc.)

25) Effettuazione della esercitazione annuale di gestione delle emergenze

26) Verbalizzazione delle varie attività

27) Compilazione del registro dei controlli antincendio

28) Effettuazione e verbalizzazione della riunione periodica (DDL / RSPP / MC / RLS)

29) Aggiornamento del programma degli interventi

30) Aggiornamento delle valutazioni che sono superate o “scadute” (variazioni significative o novità intercorse)

31) Acquisizione preventiva delle schede di sicurezza dei possibili nuovi prodotti chimici

32) Verifica preliminare del rischio chimico

33) Attivazione delle misure necessarie a gestire il nuovo rischio chimico (verifica DPI, verifica aspirazione, etc.)

34) Integrazione della valutazione del rischio chimico

35) Verifiche periodiche impianti ed apparati soggetti (es. ascensori, gru, impianti di terra, etc.)

36) Sopralluoghi periodici per verificare corretto utilizzo delle macchine, degli impianti, dei DPI, etc.

37) Aggiornamento del DVR per variazioni significative (es. introduzione o variazione di nuove mansioni); modifica del piano di emergenza a seguito di evidenze durante le esercitazioni; integrazione a seguito di variazioni normative, etc.

38) Proseguire la sorveglianza sanitaria

39) Informare presposti di eventuali prescrizioni

40) Aggiornare informazione dei lavoratori e dei soggetti presenti in organigramma della sicurezza.

–         RLS 4 o 8 ore ogni anno a seconda della dimensione aziendale

–         RSPP 40 o 60 ore nell’arco di un quinquennio a seconda degli ATECO

–         Addetti Primo soccorso: 4 o 6 ore ogni tre anni a seconda della classe di rischio dell’azienda

–         Non c’è al momento indicazione di aggiornamento obbligatorio per i lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio

41) Formazione e informazione di nuovi Dirigenti e Preposti o loro aggiornamento

… etc