Autocertificazione della valutazione dei rischi

Il D. Lgs. 81/2008 prevede, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi.

Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

E’ doveroso ricordare che:

1) l’autocertificazione NON esenta dagli altri obblighi (es. designazione del RSPP, nomine degli addetti antincendio e primo soccorso, corsi di formazione, etc.)

2) che l’autocertificazione come spesso viene fatta, consistente in una / due pagine in cui si dice che “il DDL ha fatto la valutazione dei rischi” aiuta come la classica foglia di fico in caso di infortuni e malattie professionali, ma soprattutto non serve a capire quali sono i rischi ed a evitare quindi infortuni e malattie professionali

3) che anche con l’autocertificazione occorre poi attivare tutte quelle attività gestionali, tipiche del sistema di gestione della sicurezza che ispira le norme sula sicurezza, quali: incontri di informazione, formazione ai rischi specifici, sorveglianza sanitaria, esercitazioni emergenza e gestione dei presidi antincendio, addestramento degli addetti per particolari rischi, mansioni o apparecchiature e DPI, etc.)

Ciò premesso va segnalato che la “superscorciatoia autocertificazione” ha i mesi contati. Infatti sono previste delle procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi ( cfr. articolo 6, comma 8, lettera f del Testo Unico Sicurezza). Il D. Lgs. 81/2008 prevede poi che fino e non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Motivo in più per iniziare a ragionare seriamente alle valutazioni dei rischi e a non ricorrere sempre alle soluzioni “by-pass”.

Infine ricordiamo che il Testo Unico Sicurezza prevede inoltre, all’art. 236 comma 4, che l’autocertificazione in materia di valutazione dei rischi debba essere puntuale e dettagliata nelle ipotesi in cui nell’ambiente di lavoro siano presenti particolari pericoli per la salute. Ad esempio vanno indicate le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni, mutageni o di processi industriali, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati.

Come sempre Norsaq supporta le aziende a identificare le forme più appropriate per la gestione della loro sicurezza, nello sforzo di non svolgere dei meri adempimenti burocratici e di tradurre il più possibile la sicurezza in pratica e in un ordinario aspetto gestionale dell’impresa.

Siamo disponibili per un check-up gratuito della sicurezza nella vs. azienda.