Definizione di addetto all’uso del carrello elevatore

La normativa in base alla quale i lavoratori addetti all’uso di macchine movimento terra sono soggetti, tra l’altro, a specifici controlli per verificare l’assenza di uso di sostanze psicotrope e di abuso di alcool, comporta per le aziende un ulteriore impegno organizzativo ed economico.

Per tale motivo è fondamentale definire chiaramente all’interno della propria azienda chi sono realmente i carrellisti: essi andranno “battezzati”, qualificati con specifici corsi o in altro opportuno modo e sottoposti alla particolare sorveglianza sanitaria di cui sopra.

Spesso nella quotidiana attività di consulenza e supporto alle imprese ci si imbatte in situazioni limite, quali ad esempio quella di un nostro cliente, fabbricante di carrelli elevatori, il quale ha molti lavoratori che usano il carrello elevatore, non tanto in quanto finalizzato al trasposto di merci, ma in quanto esso stesso manufatto che viene spostato dalla linea di montaggio al collaudo e infine al reparto di spedizione. La domanda in questo caso era relativa alla eventuale definizione di carrellisti per questi lavoratori, inquadrati nella valutazione dei rischi come “collaudatori”. Abbiamo posto la domanda a Prevenzio.net, servizio della CCIAA di Modena in collaborazione con ASL Modena e Associazioni di Imprese, e riteniamo utile per tutti riportarne la risposta.

Segnaliamo che Norsaq organizza corsi di formazione per carrellisti, con diverse edizioni annuali, sia a carattere interaziendale che aziendale.

PREVENZIONET – GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITO

La REGIONE EMILIA-ROMAGNA nella “DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA 14 OTTOBRE 2010, N. 11312 – Divieto di assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori assegnati a mansioni a rischio” stabilisce sia nell’allegato A (per alcool) che nell’Allegato B (per stupefacenti) che sono inclusi i lavoratori alla guida di macchine di movimentazione merci (guida di carrelli elevatori).

Ciò senza distinguere tra chi usa il carrello per il trasporto delle merci e chi lo utilizza in quanto addetto alla sua manutenzione (e quindi lo usa A VUOTO per caricarlo su pianali e portarlo presso la sede della manutenzione). Occorre quindi ritenere che sono soggetti anche tali addetti “alla guida”. Paradossalmente sarebbero soggetti per il percorso di carrello fino al pianale del furgone e poi esclusi per il trasporto su strada fatto con furgone che richiede la sola patente B. Ed anche: se sì, verrebbero assimilati a guidatori di carrelli anche gli operatori di una fabbrica di carrelli che spostano i mezzi alla fine della linea, una volta concluso il montaggio (quindi sempre a vuoto e senza alcuno scopo di movimentazione di materiali).

RISPOSTA

Devono essere considerati soggetti alla guida dei carrelli elevatori solo gli utilizzatori professionali che ne fanno un uso non saltuario.

Tra questi non rientrano gli addetti alla manutenzione che, per svolgere il compito, li movimentano per brevi tratti, come nell’esempio riportato nella domanda.

Autocertificazione della valutazione dei rischi

Il D. Lgs. 81/2008 prevede, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi.

Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

E’ doveroso ricordare che:

1) l’autocertificazione NON esenta dagli altri obblighi (es. designazione del RSPP, nomine degli addetti antincendio e primo soccorso, corsi di formazione, etc.)

2) che l’autocertificazione come spesso viene fatta, consistente in una / due pagine in cui si dice che “il DDL ha fatto la valutazione dei rischi” aiuta come la classica foglia di fico in caso di infortuni e malattie professionali, ma soprattutto non serve a capire quali sono i rischi ed a evitare quindi infortuni e malattie professionali

3) che anche con l’autocertificazione occorre poi attivare tutte quelle attività gestionali, tipiche del sistema di gestione della sicurezza che ispira le norme sula sicurezza, quali: incontri di informazione, formazione ai rischi specifici, sorveglianza sanitaria, esercitazioni emergenza e gestione dei presidi antincendio, addestramento degli addetti per particolari rischi, mansioni o apparecchiature e DPI, etc.)

Ciò premesso va segnalato che la “superscorciatoia autocertificazione” ha i mesi contati. Infatti sono previste delle procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi ( cfr. articolo 6, comma 8, lettera f del Testo Unico Sicurezza). Il D. Lgs. 81/2008 prevede poi che fino e non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Motivo in più per iniziare a ragionare seriamente alle valutazioni dei rischi e a non ricorrere sempre alle soluzioni “by-pass”.

Infine ricordiamo che il Testo Unico Sicurezza prevede inoltre, all’art. 236 comma 4, che l’autocertificazione in materia di valutazione dei rischi debba essere puntuale e dettagliata nelle ipotesi in cui nell’ambiente di lavoro siano presenti particolari pericoli per la salute. Ad esempio vanno indicate le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni, mutageni o di processi industriali, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati.

Come sempre Norsaq supporta le aziende a identificare le forme più appropriate per la gestione della loro sicurezza, nello sforzo di non svolgere dei meri adempimenti burocratici e di tradurre il più possibile la sicurezza in pratica e in un ordinario aspetto gestionale dell’impresa.

Siamo disponibili per un check-up gratuito della sicurezza nella vs. azienda.

La valutazione del sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore (SBAS) con il metodo OCRA

Lo scorso mercoledì 8 febbraio si è tenuta la prima parte del corso di aggiornamento per RSPP e ASPP sulla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. (SBAS) La seconda parte della lezione si terrà il prossimo 15 febbraio nel pomeriggio presso Hotel Carpi, e avrà carattere principalmente esercitativo e applicativo.
Il rischio SBAS, nella maggior parte dei casi noto anche come “OCRA”, dal nome del metodo utilizzato per la sua definizione oggettiva, è in molti casi sottovalutato o addirittura non preso in considerazione.
Invece le patologie professionali dovute a movimenti ripetitivi rappresentano oggi tra le maggiori cause di lesioni muscolo-scheletriche e nervose periferiche nella popolazione lavorativa, superando in alcuni ambiti le patologie traumatiche da infortunio e le malattie professionali “classiche” (es. ipoacusie e malattie dell’apparato respiratorio).

Le malattie osteoarticolari si sono imposte all’attenzione delle aziende anche sotto l’aspetto assicurativo dato il crescente numero di denunce e di riconoscimenti di malattie professionali.

Norsaq oltre ad effettuare una specifica attività formativa, iniziata con un incontro sulla MMC per sollevamento, abbassamento e traino/spinta, che giungerà, attraverso i due incontri sulla SBAS, alla definizione della “ergonomia del posto di lavoro” in programma nei prossimi mesi, supporta le aziende nella valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e da movimenti ripetitivi, oltre che nell’individuazione di soluzioni operative per migliorare la salute dei lavoratori e abbattere l’insorgenza di tali patologie.
Attraverso la collaborazione con personale qualificato, Norsaq vi può affiancare nella quantificazione di questi aspetti e nel miglioramento delle condizioni di lavoro del personale, con risparmio di costi per assenze dovute a malattie o per riconoscimenti di malattie professionali.

Corsi di formazione per aggiornamento per RSPP / ASPP

Ricordiamo i prossimi corsi tecnici di formazione per aggiornamento per RSPP / ASPP che Norsaq ha organizzato a Carpi (Modena).

–         Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori secondo ISO 11228-3 e check list OCRA – Prima parte, il prossimo 8 febbraio 2012

–         Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori secondo ISO 11228-3 e check list OCRA – Seconda parte, il 15 marzo 2012

–         Rassegna delle novità normative in materia di sicurezza del 2011, il 7 marzo 2012

–         La misura dei campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro e di vita – Esposizione professionale ed esposizione indebita, il 28 marzo 2012

Corso di formazione per addetti ai lavori sotto tensione: PES-PAV

Corso di  16 ore per addetti ai lavori sotto tensione: PES – PAV
Data: 15 e 22 maggio 2012 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30

Il corso dovrebbe essere frequentato da personale che abbia già un minimo di competenze di elettrotecnica di base ed di impiantistica in bassa tensione, ovvero “conoscenze di elettrotecnica generale” e “conoscenza generale delle norme CEI 64-8”, prerequisito per il corso sulla CEI 11-27.Obiettivo del corso è quello di acquisire conoscenze teoriche di livello 1-A e 2-A.

Sede del corso: Sala Corsi CLASERVIZI
Via Zappiano, 1/G
41012 Carpi (MO)