La verifica dell’apprendimento della formazione dei lavoratori.

Dopo che è stato approvato l’Accordo Stato / Regioni sulla formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, sono stati organizzati una infinità di corsi.

Abbiamo già espresso in passato il nostro punto di vista sulla loro organizzazione che in numerosi casi, molto diversamente dalle indicazioni della norma, mette in aula lavoratori di provenienza molto eterogenea. Questo aspetto, insieme alla organizzazione degli orari spesso “a scalare”, necessariamente comporterà che molti addetti avranno ricevuto formazione su rischi che non sono di loro interesse (fin qui verrebbe da dire il danno è limitato) ma soprattutto non avranno ricevuto la benché minima formazione su rischi di loro stretta pertinenza (e qui invece il danno può essere rilevantissimo!).

Aggiungiamo che come avviene da sempre, ad ogni moda, si associano “professionisti” intercambiabili e, nel caso della formazione, potete facilmente verificare la presenza di “esperti della sicurezza” che magari fino al giorno prima facevano tutt’altro, o non facevano niente del tutto. Per questo aspetto occorre innanzitutto verificare accuratamente i curricola vitae dei docenti.

Detto questo, e non sono purtroppo novità, possiamo anche riscontrare che spesso gli stessi corsi non vengono organizzati con i criteri minimi previsti dall’Accordo. Si tratta di verificare accuratamente questi aspetti per non fare delle iniziative di formazione che verrebbero, inesorabilmente e giustamente, considerate non adeguate dagli enti di controllo o da enti giudicanti.

Va detto inoltre che l’Accordo a proposito di verifica dell’apprendimento della formazione non stabilisce che essa sia obbligatoria per i lavoratori (mentre è prevista per preposti e dirigenti) ma riteniamo da sempre che ci debba essere.

Il nostro punto di vista è stato recentemente avvalorato anche da due autorevoli commenti.

L’Avvocato Rolando Dubini su PuntoSicuro ha scritto che “quanto all’obbligo di registrazione della formazione, dovrà essere conservato, per ogni iniziativa formativa, un documento recante: data, elenco degli argomenti svolti, firma del/dei docenti e del/dei lavoratori coinvolti e, se è stata eseguita la verifica dell’apprendimento, dovrà essere conservato il testo, in caso di prova scritta, ovvero una breve descrizione della prova pratica eseguita, firmata dal docente e dal lavoratore” come previsto dalle Linee guida regionali per l’applicazione del D.Lgs. n. 626/94 che conservano intatto il loro valore sostanziale e probatorio anche dopo l’accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011.
Siamo perfettamente d’accordo.
Alla verifica di apprendimento noi peraltro associamo da sempre un questionario di gradimento del corso, che ci serve per scopi interni per identificare quali sono stati gli eventuali punti di debolezza dell’attività formativa.

Il secondo autorevole parere sulla necessità della verifica dell’apprendimento anche per i lavoratori, e non solo per dirigenti e preposti, risulta dalla sentenza della Cassazione Penale Sez. 3, 28 gennaio 2008, n. 4063, citata sempre in un articolo dell’Avvocato Dubini che richiama un commento del Procuratore Raffaele Guariniello. “La fattispecie riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale di Brescia per i reati di cui- all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 28 D.Lgs. n. 81/2008] per avere omesso, quale titolare di un laboratorio di confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell’ambiente di lavoro e legati alle particolari situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione fattiva con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le stesse, e, testualmente, per aver violato l’obbligo di cui “all’articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 37 D.Lgs. n. 81/2008] per non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento”.

Cos’altro dire? Prima della attivazione di percorsi di formazione, occorre verificare bene questi aspetti e stare estremamente attenti agli specchietti che ultimamente, in questo settore sono particolarmente luccicanti.