Decreto del Fare e prevenzione incendi

Con la legge di conversione del “Decreto del Fare”, sono state confermate le nuove disposizioni in materia di prevenzione incendi per le attività che sono in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che da tale data rientrano per la prima volta nella normativa di semplificazione (*) della disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi.

Dette attività devono adeguarsi alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 6 ottobre 2014.

(*) Su questo punto possiamo parlarne …

I transpallets sono soggetti alle verifiche trimestrali periodiche ed alla relativa registrazione su un libretto?

Per analizzare gli obblighi dei transpallets partiamo dai carrelli elevatori.

I transpallet elettrici sono considerati meno critici dei carrelli elevatori con uomo a bordo, tant’è vero che per questi ultimi c’è obbligo di sorveglianza degli addetti rispetto all’uso di sostanze psicotrope e una obbligatoria formazione particolare (cd “patentino carrellista”). Per i transpallet la sorveglianza sanitaria è al più quella dell’addetto magazziniere / addetto logistica e la formazione è fatta essenzialmente mediante addestramento, ma non codificata da alcun accordo specifico.

Il D. Lgs. 81/08 (testo unico) all´art. 71, in combinazione con l´allegato VI, conferma obbligo di verifica periodica, a cadenza trimestrale se non diversamente stabilito dal costruttore, con registrazione della avvenuta esecuzione, per gli apparecchi di sollevamento dei carichi (es. carroponte).

Fra tali macchine non sono ricompresi i carrelli elevatori che quindi non sono soggetti all´obbligo di verifica periodica trimestrale di catene o funi.

Naturalmente è confermato dalla stessa norma (art. 71, comma 2) l´obbligo di manutenzione e controlli atti a garantire nel tempo i requisiti di sicurezza del carrello elevatore.

In sintesi le funi e le catene dei carrelli devono essere controllate e verificate senza vincoli di periodicità e senza onere della registrazione degli avvenuti controlli; ciò che conta è garantire la sicurezza del macchinario.

(questa risposta – riportata in corsivo – è data da PREVENZIO.NET – sito di ASL / CCIAA Modena / Ass. Imprese)

Anche per i transpallets comunque valgono le considerazioni su funi e catene, NON soggette a obbligo di verifica trimestrale e registrazione su apposito libretto.

Ricordiamoci però che occorre assicurare la manutenzione della attrezzatura di lavoro. I fabbricanti, talvolta (!) – per stare tranquilli scrivono nei loro Manuali di Uso e Manutenzione che la manutenzione va fatta tutti i mesi, o tutti i giorni o ogni tre mesi, e che va fatta in un certo modo, e semmai che va fatta con il loro servizio di assistenza ufficiale.

Certamente devo fare manutenzione in modo da avere il mezzo efficiente e sicuro, ma non è obbligatorio avere un contratto di manutenzione, anche se in qualche caso potrebbe essere comodo per semplificarsi la gestione interna, semmai con formule convenienti in caso di rottura di determinati componenti.

L’avere un programma di manutenzione pianificato e un contratto può invece essere utile per un eventuale richiesta di sconto sui contributi previdenziali (vedi il “solito” bando INAIL di inizio anno – Modello OT24, che assegna dei punti in presenza di pianificazione degli interventi di manutenzione e presenza di uno specifico contratto di manutenzione).