Dal sito dell’INAIL: un infortunio su quattro per inciampi e scivolamenti, al via campagna europea.

Confermiamo, anche se non con dati statistici ma da nostre impressioni frequenti, quanto emerge da questa ricerca europea.

Quasi un quarto degli infortuni sul lavoro che avvengono nei Paesi dell’Unione europea sono dovuti a scivolamenti, inciampi e cadute. Di qui la decisione del Comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (Slic) di promuovere per il 2014 una campagna per la prevenzione di questo tipo di incidenti.

Tra i materiali informativi anche un video di Napo. La campagna si articola in attività dedicate alla sorveglianza, dirette a datori di lavoro e operatori, e in iniziative di carattere informativo, tra cui un calendario, una locandina e un software interattivo sulle cause che inducono a scivolare e inciampare e sulle possibilità di prevenirle. L’importanza di un atteggiamento consapevole ai fini di una corretta prevenzione è anche al centro di un video di Napo, in cui il cartone animato, paladino della sicurezza sul lavoro, sottolinea l’importanza di prendere sul serio il rischio delle cadute in piano, promuovendo alcune buone pratiche per la prevenzione.

Donne e lavoratori anziani le categorie più a rischio. Dalle statistiche e dalle analisi provenienti da diverse fonti emerge che nei Paesi europei il maggior numero di infortuni in tutti i settori, dall’industria pesante al lavoro d’ufficio, è dovuto proprio a scivolamenti, inciampi e cadute, che sono all’origine di circa il 24% del totale degli incidenti. La caduta in piano, in particolare, è la causa più frequente di infortunio sul lavoro nella fascia di età tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale pari al 27%, che sale al 33% tra i 55 e 64 anni fino a toccare il 45% tra gli over 65. Questa tipologia di infortunio, secondo il recente rapporto “New risks and trends in the safety and health of women at work”, costituisce anche la causa più frequente di incidente per le donne che lavorano. In più di un terzo dei casi (35%), l’inabilità lavorativa legata a questi infortuni è circoscritta entro un mese, ma scivolamenti e inciampi possono anche comportare conseguenze gravi, come fratture o commozioni cerebrali.

Dall’illuminazione alla segnaletica tanti fattori da gestire. I settori in cui si verificano più spesso sono industria alimentare, lavorazione dei metalli, sanità, servizi alberghieri, ristorazione e catering, e la vendita al dettaglio e all’ingrosso. Le cause sono quasi sempre le stesse: cattiva manutenzione del pavimento e ostacoli nel caso degli inciampi, superfici bagnate e ghiaccio per i scivolamenti. Non a caso la campagna dedicherà un’attenzione particolare proprio alle misure per prevenire il rischio di inciampare e scivolare: dall’illuminazione alla segnaletica di sicurezza, dalla manutenzione al tipo di superficie di passaggio e movimentazione, sono tanti gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione nella gestione della salute e della sicurezza e nell’analisi dei rischi dell’ambiente di lavoro.

Il tetano in Italia dal 2001 al 2010

Prendo spunto dall’articolo “Il Tetano in Italia dal 2001 al 2010” tratto da http://medicocompetente.blogspot.it/ pubblicato dal Dott. Cristiano Ravalli – MC e riportato nel seguito per alcune considerazioni.

La vaccinazione antitetanica è obbligatoria per diverse tipologie di lavoratori tra le quali quelli del settore metalmeccanico.

Ora è pur vero che sono, purtroppo, in drastico calo ma si tratta in ogni caso milioni di persone!

Questo obbligo risale a molti decenni fa, quando “il ferro arrugginito” era normalmente presente negli ambienti di lavoro (ricordiamoci però che non è tanto e non solo il ferro arrugginito il mezzo per la veicolazione del tetano!)

Ma ora? Ha ancora senso un obbligo del genere?

In ogni caso, quanti di questi lavoratori obbligati hanno la vaccinazione?

E l’assenza di vaccinazione non li rende, di fatto, non idonei alla mansione?

Quanti sono i lavoratori non vaccinati per i quali tuttavia non si fa nulla? Né dichiarare la non idoneità né effettuare un immediato richiamo antitetanico?

Insomma:

– c’è un obbligo

– che nessuno rispetta

– perché forse serve a poco questa vaccinazione, almeno “a tappeto” per interi settori

– ma gli effetti del tetano come vedete non sono nulli.

E quindi: tante regole e poco rispettate come al solito?

O c’è bisogno di aggiornare le regole ai tempi attuali e di essere determinati a pretendere la vaccinazione da chi davvero è esposto?

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Vaccine 2014 Feb 3;32(6):639-44. doi: 10.1016/j.vaccine.2013.12.012. Epub 2013 Dec 25.

Tetanus in Italy 2001-2010: A continuing threat in older adults.

Filia A., Bella A., Von Hunolstein C., Pinto A., Alfarone G., Declich S., Rota MC

L’articolo descrive l’andamento dell’infezione tetanica in Italia tra il 2001 e il 2010.

Sono stati notificato 594 casi (1 caso/milione/anno).

22 casi hanno avuto una conferma di laboratorio.

La maggior parte di essi sono soggetti con un età superiore a 64 anni (471) ma anche nella fascia d’età 25-64 (111) e pochi casi fra i giovani ed i bambini.

Lo stato vaccinale era disponibile per 343: solo 34 risultavano vaccinati ma solo per 21 era noto il numero di dosi ricevute.

404 casi sono rappresentati da donne.

169 decessi segnalati.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24370712

La vaccinazione antitetanica è obbligatoria in alcune categorie di lavoratori:

http://www.medicocompetente.blogspot.it/2011/05/la-vaccinazione-antitetanica.html

e auspicabili negli addetti alle squadre di emergenze aziendali, oltre che incentivata in alcune regioni come la Lombardia sul principio che non si può adibire un lavoratore ad un compito potenzialmente a rischio come può essere l’addetto al primo soccorso e alle squadre di emergenza/incendio senza informarlo, proporgli e fornirgli la copertura vaccinale (naturalmente su base volontaria):

http://medicocompetente.blogspot.it/2010/02/vaccinazioni-correlate-ad-attivita.html

 

 

 

Monitoraggio dello stato di conservazione di manufatti in amianto

In modo ricorrente ci viene posta la seguente domanda.

Nel caso di tetto in eternit, quale ragionevole periodicità / intervallo di tempo si può considerare per un adeguato monitoraggio dello stato di conservazione del manufatto? 

Ecco la risposta che sul tema è stata data nel gennaio 2012 da www.prevenzio.net

Risposta

Per il controllo dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è consigliabile usare le Linee guida della Regione Emilia-Romagna che si basano sui criteri del D. M. 6/9/94.

www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/amianto/Linee_Guida_coperture_amianto.pdf

Sulla base dell´esito della valutazione sono indicate anche le periodicità dei controlli successivi (triennali in caso di condizioni discrete di conservazione) e delle misure da adottare (dal semplice controllo periodico con adozione di procedure per le manutenzioni ordinarie e straordinarie alle operazioni di bonifica con rimozione in tempi ravvicinati – 18 mesi al massimo – quando lo stato di conservazione è definito “pessimo”).

Nota: forza che adesso c’è la possibilità di avere anche gli incentivi ISI INAIL fino al 65 % per la rimozione dell’amianto!

Non vi è obbligo di essere qualificati all’uso della PLE se essa viene condotta da altro soggetto formato.

Ad un corso di formazione per DDL autodesignatisi RSPP una domanda fatta da un titolare è stata se dovesse necessariamente essere formato chiunque si trovi su una piattaforma di lavoro elevabile (PLE) anche se non addetto in alcun modo alla manovra ed anzi accompagnato da chi è invece addetto qualificato.
A nostro parere la risposta è negativa: ragionando in altri termini, se prendo un taxi, perché dovrei avere la patente?
Abbiamo comunque chiesto a www.prevenzio.net ed ecco la risposta.

QUESITO

Ad un corso di formazione per DDL autodesignatisi RSPP, di cui ero docente, mi sono ritrovato dei discenti, titolari di azienda (installatori di impiantistica elettrica e simili), ai quali il loro consulente aveva detto che TUTTI quelli che sono sulla PLE devono avere effettuato il corso per poterla utilizzare. Si tratta in genere di PLE dove possono stare al massimo due addetti. Ora anche io per motivi di lavoro noleggio “a caldo” delle PLE e non ho frequentato alcun corso abilitante per la loro conduzione, dal momento che insieme a me c’è una persona qualificata e della quale ho verificato personalmente le evidenze della formazione (ancor più per il fatto che salgo come “passeggero”!). Non sono d’accordo con il criterio “tutti quelli sulla piattaforma devono essere formati” altrimenti, per estensione, anche se salgo su un automezzo guidato da persona patentata dovrei esserlo. Se prendo un taxi, per intenderci, non devo avere la patente. Se vado a vedere lo stato di una copertura in amianto, salendo su una piattaforma sulla quale c’è un conduttore abilitato, perché dovrei essere qualificato? Quale è la vostra posizione in merito?

RISPOSTA

A nostro parere devono essere sottoposti a formazione specifica, secondo i contenuti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 22-2-2012 solo i soggetti addetti a manovrare le piattaforme di lavoro mobili elevabili (le cosiddette PLE). La semplice presenza sulla piattaforma per svolgere altre attività lavorative con affidamento del compito di manovrare ad altro soggetto non richiede la formazione specifica. E’ utile che a tale riguardo venga messa a punto una procedura di verifica che individui con sicurezza il nominativo del soggetto abilitato alla manovra tutte le volte che la piattaforma viene utilizzata e che tali aspetti vengano richiamati nel documento di valutazione dei rischi e diventi anche oggetto delle attività informative/formative nei confronti dei lavoratori, preposti, ecc.