Qualificazione di un personal trainer per l’aggiornamento della formazione ai lavoratori secondo l’accordo Stato/Regioni

Quesito 06/15 a www.prevenzio.net

Domanda

Dopo aver valutato il rischio, dopo aver effettuato delle iniziative di miglioramento (sollevatori, ausili, altezze variabili, rotazione del personale, etc.) resta pur sempre la necessità per il personale di un’azienda di spostare dei carichi. Si tratta semmai di pesi limitati (5 – 10 kg a bassa frequenza: poche volte al giorno) oppure di pesi ancor più piccoli con una maggior frequenza.

Il personale è già stato reso edotto sul rischio con attività di formazione secondo l’accorso Stato/Regioni del 21 dic 2011 con corsi in aula e dimostrazioni ma non “sul campo”.

Restano però, come detto, alcune limitate attività di MMC che, a parere di molti, potrebbero anzi costituire, se ben svolte, una opportuna attività fisica.

Detto questo abbiamo pensato di fare dei corsi di formazione sulla corretta MMC condotti da un personal trainer: i corsi saranno “on site” (postazione per postazione) e “on the job”. Il lavoratore mostra quali attività svolge e il personal trainer le correggerà nella loro effettuazione e darà delle indicazioni sulle alternative per il posizionamento ed il prelievo.

Completano l’attività formativa sia l’insegnamento dei corretti esercizi di condizionamento prima di mettersi al lavoro, sia di mantenimento (esercizi che si possono fare in pausa pranzo o a casa) e di “rilassamento” a sera. Il tutto può essere fatto da chiunque e con l’abbigliamento da lavoro.

Detto questo si chiede di capire se il personal trainer (diplomato, con laurea ISEF, già docente per supplenze alle scuole secondarie come insegnante di educazione motoria, preparatore atletico di squadre di calcio e istruttore in palestra) abbia i titoli per essere considerato adeguato come docente “limitatamente all’area oggetto della docenza”.

Con riferimento al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 ad avviso dello scrivente SI  perché

  1. è soddisfatto il prerequisito

in più

  1. può benissimo essere incluso nel primo criterio (da sempre insegna come svolgere l’attività fisica nel modo corretto, senza sovraccarichi  e sforzi inutili o pericolosi)
  2. ma se guardassimo anche al secondo criterio, in alternativa, ha una laurea coerente con l’oggetto della docenza (+ varie “specializzazioni”) ed ha anche una precedente docenza, “in qualunque materia”, ma nel caso specifico in questa, per almeno 40 ore.

Risposta:

L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 definisce i dettagli organizzativi e i contenuti della formazione a cui i lavoratori devono essere sottoposti in ottemperanza dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08. In questo caso la legge chiarisce molto bene che il soggetto che svolge questo tipo di attività deve avere i requisiti come “formatore”, meglio specificati nel successivo Decreto Interministeriale del 6/3/2013.

La formazione specifica legata alla movimentazione manuale dei carichi, invece, è da considerare aggiuntiva rispetto a quella di base indicata all’art. 37 (si veda in proposito il comma 3 che limita questa prima parte di obblighi al solo Titolo I della norma); la movimentazione manuale dei carichi è trattata dal Titolo VI dello stesso decreto e gli obblighi formativi specifici sono indicati nell’art. 169, comma 1.

L’attività svolta dal “personal trainer” indicata nel quesito, soprattutto per la parte legata alle manovre e procedure corrette per la movimentazione dei pesi, può rientrare nell’addestramento previsto dal comma 2 dello stesso art. 169. Per questo tipo di attività non sono necessari i requisiti di qualificazione del formatore previsti dall’accordo Stato-Regioni.