Cosa fare per la gestione dei manufatti in amianto?

Che cosa va fatto in presenza di amianto

Segnaliamo innanzitutto che per maggiori info si può consultare il sito:
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/amianto/generale_1184.asp
dal quale riporto un estratto.

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la  salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.
Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.
Se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell´edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d´aria possono causare il distacco di fibre di amianto scarsamente legate al resto del materiale.
Pertanto la prima cosa da fare in presenza di materiali contenenti amianto è la nomina, da parte del proprietario delle aree, di un responsabile per il controllo e la manutenzione, che dovrà procedere alla valutazione del rischio legato al potenziale rilascio di  fibre nell´aria. In relazione ai risultati della valutazione dovranno mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono stato) o di bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato). Nel caso in cui permanessero dei dubbi è bene informarsi presso enti e associazioni che operano nel campo della prevenzione.
Nell´ambito del Piano regionale di protezione dall´amianto sono state pubblicate le Linee guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio

La figura del responsabile

Quando è necessaria la nomina della figura responsabile per il programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto?
Sempre, ovvero per ogni edificio che abbia materiali contenenti amianto in qualsiasi quantità.
Che qualifica deve avere la figura responsabile?
Nella norma non è indicata alcuna specifica particolare, né in termini di formazione né in termini di titolo di studio.
Quali i compiti della figura responsabile per il programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto?
I compiti sono deducibili da quanto previsto dal punto 4 dell´allegato al D.M. 6/9/94.
In particolare il responsabile per il programma di controllo e manutenzione assiste il proprietario per:
1. tenuta di idonea documentazione riportante l´ubicazione dei materiali contenenti amianto con la relativa segnalazione dei siti,
2. informazione agli occupanti dell´edificio sui potenziali rischi e comportamenti da seguire,
3. predispone una specifica procedura di autorizzazione per interventi in aree o superfici con amianto con conservazione della documentazione relativa.
4. programma periodico di ispezione da parte di personale esperto per valutare lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto e in particolare delle superfici delle lastre in cemento amianto.
5. sovrintende e vigila su tutto quanto previsto dal punto 4b del citato decreto.

Come effettuare la valutazione del rischio

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell´edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:
* l´esame delle condizioni dell´installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale:
– per coperture: Linee guide regionali Emilia-Romagna  (senza uni 10608),
– per il friabile indoor, Indice Versar (dal sito Ispesl)
* la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all´interno dell´edificio (monitoraggio ambientale).

Il monitoraggio ambientale, tuttavia, non può rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto consente di misurare la concentrazione di fibre presente nell´aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l´amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività.
In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia, sono occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento.
In fase di ispezione visiva dell´installazione, devono essere invece attentamente valutati:
– il tipo e le condizioni dei materiali;
– i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
– i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l´esposizione degli individui.
Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, quale ad esempio quella riportata in Allegato 5 del DM 06/09/1994, separatamente per ciascun´area dell´edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto.
I fattori considerati devono consentire di valutare l´eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il  materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.
In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni:
– Materiali integri non suscettibili di danneggiamento
– Materiali integri suscettibili di danneggiamento
– Materiali danneggiati
Una volta effettuata la verifica in base al punteggio che si è trovato occorre definire un programma di interventi.
Nella documentazione regionale le azioni conseguenti i punteggi ottenuti  sono i seguenti.

Azioni conseguenti al giudizio espresso sullo stato di conservazione della copertura e al contesto in cui è ubicata

Punteggio Giudizio dello stato di conservazione della copertura* Azioni conseguenti
5 – 10 Discreto Valutare lo stato della copertura, almeno ogni 3 anni, e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle lastre.
11 -20 Scadente Valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un intervento di bonifica da effettuarsi entro 3 anni.

Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la bonifica entro un anno.

21- 27 Pessimo Prevedere un intervento di bonifica entro 18 mesi, privilegiando la rimozione come soluzione d’eccellenza.

Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la rimozione entro 6 mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell’Organo di controllo.

In questi casi si propone di fare ricorso all’ordinanza emessa dall’Autorità Sanitaria Locale.

 La nostra società è ovviamente in grado di supportare le Aziende nella gestione di questi aspetti.

Amianto: chi se ne deve occupare?

Nella gestione dei manufatti in amianto c’è spesso la domanda su chi se ne debba occupare.

E’ il proprietario o l’ utilizzatore degli immobili?

Il Decreto Ministeriale del 06/09/1994
“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto ”
lascia la possibilità di scegliere. E ciò è ragionevole: può essere che il proprietario non abbia modo di accedere a spazi che l’utilizzatore ha in locazione. E può anche essere che il contrato di locazione preveda in capo alla proprietà tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. Però uno dei due si deve attivare. L’utilizzatore ha dei lavoratori che possono essere esposti, quindi certamente è opportuno che chieda evidenza al proprietario di cosa stia facendo.
A nostro parere sarebbe più logico che se ne occupasse il proprietario, dal momento che poi stabilirà lui come procedere al risanamento. Riportiamo di seguito quanto scritto nella norma.

4a) Programma di controllo.
Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge dovrà:
– designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
–  tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato;
– garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
–  fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
–  nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.

Variazione date corsi aggiornamento RSPP / ASPP

Sono variate alcune date dei prossimi corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP. Ecco le novità:

Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del sovraccarico biomeccanico DEGLI ARTI SUPERIORI SECONDO ISO 11228-3 E CHECK LIST OCRA – PRIMA PARTE
Dott. Nicola Vezzani
8 febbraio 2012: 4 ore dalle 14.30 alle 18.30

Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del sovraccarico biomeccanico DEGLI ARTI SUPERIORI SECONDO ISO 11228-3 E CHECK LIST OCRA – SECONDA PARTE
Dott. Nicola Vezzani
15 febbraio 2012: 4 ore dalle 14.30 alle 18.30

RASSEGNA DELLE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL 2011
Ing. Bruno Pullin
7 marzo 2012 – 4 ore dalle 14.30 alle 18.30

LA MISURA  DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DI VITA – ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ED ESPOSIZIONE INDEBITA
Ing. Fabio Fantini
28 marzo 2012 – 4 ore dalle 14.30 alle 18.30

 

Addetti antincendio nelle piscine

Pubblichiamo il quesito e la risposta fornita da www.prevenzio.net relativamente alla formazione antincendio che devono avere gli addetti delle piscine.

QUESITO 
In una piscina pubblica è corretto che i lavoratori addetti all’antincendio facciano il corso per Rischio Medio. Oppure per il fatto che tale impianto è frequentato talvolta da molte centinaia di persone, si configura il caso di un “locale di intrattenimento” con oltre 100 persone e quindi con Rischio Elevato, in base all’Allegato X del DM 10 marzo 1998?

RISPOSTA
E’ corretto che facciano il corso per rischio medio, così come previsto dal D.M. 10.03.98, in quanto le piscine sono locali di spettacolo ai sensi del D.P.R. 151/2011.
Qualora l’affollamento all’interno dell’impianto superi le 100 persone occorre che gli addetti antincendio conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della L.609/96.

La sorveglianza sanitaria in relazione al numero di lavoratori

Il MC è così definito da art. 2 comma 1 del D. Lgs.

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;

La sua designazione NON dipende quindi dal numero degli addetti ma dalla presenza o meno di situazioni per le quali deve essere svolta la sorveglianza sanitaria e quindi si rende o meno necessario il medico.

Se per intenderci in un ufficio di 2350 impiegati NON ci fosse nessun videoterminalista (ossia persona che indipendentemente dalla distribuzione delle attività passa 20 o più ore al VDT in modo sistematico e abituale) nè altri addetti soggetti per altri motivi allora questa azienda NON è soggetta ad avere il MC.

Basta al contrario che in una azienda vi sia anche solo un videoterminalista (inteso secondo quanto detto sopra) per essere soggetti.

Chiaramente il medico deve visitare solo chi è soggetto, non altri.

Il DDL, se è soggetto, nomina il MC in base all’art. 18, comma 1 lettera A (la mancata designazione, quando si fosse tenuti, è sanzionata con sanzione penale pari all’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro .

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi

Lavoratore notturno

Molto spesso nelle aziende non si tiene conto della presenza di lavoratori notturni. Ciò può portare gli enti di controllo ad una sanzione. Vediamo di puntualizzare due aspetti basilari: la definizione e la sorveglianza sanitaria del lavoratore notturno.

DEFINIZIONE DI LAVORATORE NOTTURNO

La legge stabilisce che:

“1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) lavoro notturno: l’attività’ svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo e’ riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.”

ASL e DPL Modena individuano le sette ore in uno di questi tre intervalli:
– 22 / 05
– 23 / 06
– 24 / 07
cioè le tre ore non vengono considerate nell’intervallo dalle 24 alle 05 ma all’interno delle sette ore nei tre casi sopra indicati, che in effetti comprendono l’intervallo 24-05

Per i lavoratori notturni è richiesta una specifica idoneità al lavoro quindi vi è uno specifico programma di sorveglianza sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORATORE NOTTURNO

Il Protocollo sanitario prevede:
– visita biennale
– glicemia biennale

Altri aspetti di sorveglianza non ve ne sono se il personale non è esposto a rischi chimici, rumore, etc.

Occorre tenere conto che

– l’esame della glicemia va fatto a digiuno (impensabile che uno lo sia al pomeriggio …)

– l’esame della glicemia va fatto idealmente prima di visita medica (anche la mattina stessa se la visita è al pomeriggio)

– il prelievo della glicemia può essere fatto in orario libero dal personale c/o studio medico oppure presso sede aziendale.