Amianto: chi se ne deve occupare?

Nella gestione dei manufatti in amianto c’è spesso la domanda su chi se ne debba occupare.

E’ il proprietario o l’ utilizzatore degli immobili?

Il Decreto Ministeriale del 06/09/1994
“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto ”
lascia la possibilità di scegliere. E ciò è ragionevole: può essere che il proprietario non abbia modo di accedere a spazi che l’utilizzatore ha in locazione. E può anche essere che il contrato di locazione preveda in capo alla proprietà tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. Però uno dei due si deve attivare. L’utilizzatore ha dei lavoratori che possono essere esposti, quindi certamente è opportuno che chieda evidenza al proprietario di cosa stia facendo.
A nostro parere sarebbe più logico che se ne occupasse il proprietario, dal momento che poi stabilirà lui come procedere al risanamento. Riportiamo di seguito quanto scritto nella norma.

4a) Programma di controllo.
Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge dovrà:
– designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
–  tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato;
– garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
–  fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
–  nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.