Si possono riverniciare le porte REI metalliche?

 Le porte REI metalliche (come indicato in quasi tutte le schede tecniche dei fabbricanti) si possono riverniciare procedendo come segue:
– carteggiare e spolverare accuratamente le superfici
– applicare una mano di fondo epossidico opaco (molte aziende consigliano EPOX nr. 5203 colore Beige 0059 bicomponente – ditta Alcea di Milano)
– riverniciatura con smalti o pittura a propria scelta.

Le seguenti istruzioni sono indicate per la riverniciatura di porte REI metalliche interne in quanto per le porte REI esterne potrebbero essere necessari dei trattamenti diversi per avere una maggiore resistenza al sole, alle basse temperature e alla pioggia.

NOTA: in ogni caso prima di applicare le istruzioni sopra riportate  verificare sul libretto di uso e manutenzione / scheda tecnica che vi è stata fornita insieme alla porta REI.

Non possono invece essere fatte modifiche alle porte REI che ne alterino le caratteristiche originarie (es. applicazione di molle di autochiusura, sostituzione di elementi quali maniglie, etc.) salvo espressa autorizzazione del fabbricante. I VV.F., nei controlli per il rilascio del CPI, sono molto attenti a questi aspetti e, al fine di non avere una porta che, pure montata, viene ritenuta non conforme, è bene prestare molta attenzione a questi aspetti.

Segnaliamo che nel settore della prevenzione incendi siamo in grado di supportare le aziende nelle attività di:
– valutazione del rischio di incendio
– valutazione del rischio di esplosione
– rilascio o rinnovo del CPI
– corsi di formazione per addetti al primo soccorso e all’antincendio
– piani e planimetrie per la gestione delle emergenze
– esercitazioni antincendio e formazione dei lavoratori alla gestione delle emergenze

Mancanza CPI: sanzione penale

Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dai Vigili del fuoco a locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni (art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139).

La materia è disciplinata dal DPR 547/55; tale decreto, però, è stato abrogato dal D. Lgs. 81/08, con il conseguente problema di un vuoto nel sistema sanzionatorio.

Su questo tema è intervenuta la sentenza della Cassazione penale n. 5597 del 15 febbraio 2011, la quale ha chiarito che l’assenza di CPI, ove previsto, costituisce tuttora reato, ai sensi del combinato disposto dall’art. 16 del D. Lgs. 139/2006 e dall’art. 46 del D. Lgs. 81/2008, poiché sussiste continuità normativa tra le nuove disposizioni e quelle abrogate.

Le attività indicate nel D. Lgs. 139/2006, quindi, sono sempre soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, che deve rilasciare il prescritto certificato di prevenzioni incendi, la cui assenza è sanzionata penalmente.