Mancanza CPI: sanzione penale

Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dai Vigili del fuoco a locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni (art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139).

La materia è disciplinata dal DPR 547/55; tale decreto, però, è stato abrogato dal D. Lgs. 81/08, con il conseguente problema di un vuoto nel sistema sanzionatorio.

Su questo tema è intervenuta la sentenza della Cassazione penale n. 5597 del 15 febbraio 2011, la quale ha chiarito che l’assenza di CPI, ove previsto, costituisce tuttora reato, ai sensi del combinato disposto dall’art. 16 del D. Lgs. 139/2006 e dall’art. 46 del D. Lgs. 81/2008, poiché sussiste continuità normativa tra le nuove disposizioni e quelle abrogate.

Le attività indicate nel D. Lgs. 139/2006, quindi, sono sempre soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, che deve rilasciare il prescritto certificato di prevenzioni incendi, la cui assenza è sanzionata penalmente.