Documento di valutazione dei rischi vs. procedure standardizzate per aziende con meno di 10 lavoratori

Sono state approvate e saranno a breve pubblicate le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.

Viene da dire “era ora!” dal momento che un foglio di carta intestata della Società con scritto che “il DDL ha effettuato la valutazione dei rischi” era proprio un insulto al buon senso ed all’impegno con il quale molte aziende, anche di piccolissime dimensioni, si sono dedicate al tema della sicurezza. 

Nasce la questione se il Documento di Valutazione dei Rischi possa essere predisposto nelle aziende con meno di 10 lavoratori, dopo che non sarà più possibile autocertificare la valutazione dei rischi, oppure se esse debbano necessariamente utilizzare la modalità delle procedure standardizzate. E nasce anche la questione relativa a chi, avendo capito già da tempo che la scorciatoia della autocertificazione era a valore aggiunto nullo rispetto agli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ha già predisposto il DVR vero e proprio (come noi abbiamo sempre consigliato di fare).

A queste domande ha risposto la Commissione per gli interpelli. Il documento è consultabile al seguente link.

procedure standardizzate vs. DVR per aziende con meno di 10 lavoratori

La formazione di personale volontario della CRI (ed altre Associazioni) come addetti al primo soccorso

Le persone che fanno parte di un’Associazione che presta soccorso (esempio CRI, Croce Blu, AVAP,  Misericordia, Pubblica Assistenza, etc.) possono svolgere la funzione di addetti alla gestione delle emergenze senza ulteriore formazione?

A questa domanda ha risposto recentemente il Ministero del Lavoro a seguito di un interpello:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9EE20724-261E-4D24-B6FF-6705F5759C34/0/Interpello22012.pdf

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro chiarisce che i Volontari del Soccorso di Croce Rossa o altro Ente legato al 118 che ricoprano incarico di addetto al primo soccorso aziendale possono evitare la formazione ed i relativi aggiornamenti previsti dal D.M. 388/2003 qualora la loro formazione specifica ricalchi tempi e contenuti della formazione del D.M. 388/2003.
Altrimenti dovranno effettuare un’integrazione.

Ma a livello locale abbiamo sentito ben altre ragioni come si può leggere su www.prevenzio.net (ossia CCIAA / ASUL Modena):

http://www.prevenzio.net/esperti/index.asp?id=706

Gli esperti rispondono

Igiene e Sicurezza del Lavoro

Formazione per addetto al Primo Soccorso

Domanda

UN OPERATORE VOLONTARIO DI PRIMO SOCCORSO CON CERTIFICAZIONI BLS, BLS-D, PTC (PREHOSPITAL TRAUMA CARE) RILASCIATI DAL 118 O DALLA CROCE ROSSA ITALIANA O DALL´IRC (INTERNATIONAL RESUSCITATION COUNCIL) PUÒ ESSERE ADIBITO A RESPONSABILE DEL PRIMO SOCCORSO PRESSO L´AZIENDA IN CUI PRESTA IL PROPRIO LAVORO SENZA ULTERIORE FORMAZIONE, VISTI I TITOLI OTTENUTI E L´ATTIVITÀ SVOLTA SETTIMANALMENTE A BORDO DELLE AMBULANZE IN CONVENZIONE CON IL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA PROVINCIALE 118 ?

Risposta

Pur costituendo una buona base di partenza relativamente alla formazione per addetto al Primo Soccorso come previsto degli artt. 12 e 15 del D. Lgs 626/94 e dal D.M. 388/03 (soprattutto riguardo al modulo A) l´esperienza formativa già acquisita non può costituire elemento di esonero dalla formazione specifica prevista da tale normativa.
Riteniamo che possa essere esentato dalla frequenza dei corsi previsti dal D.M. 388/03 solo il personale medico e infermieristico, se operante all´interno di strutture sanitarie e se formalmente designato in qualità di addetti al primo soccorso (in base all´art. 15 del D. Lgs 626/94), in quanto la loro preparazione professionale può essere considerata sufficiente anche a tale scopo.

(Dicembre 2007)

Per fortuna che almeno un medico operante in una struttura sanitaria lo possiamo considerare già formato per un primo soccorso aziendale …

INAIL, infortuni 2011 in Emilia: – 6%, ma le M.P. + 11,4%

Questa notizia è stata tratta da: http://www.amblav.it/

Dall’ultimo rapporto regionale INAIL, presentato a Bologna nel corso di un convegno promosso dall’Istituto insieme alla Regione, emerge anche una diminuzione degli eventi mortali, che nel 64% dei casi sono avvenuti sulla strada, sia in occasione di lavoro che in itinere

Nel 2011 in Emilia Romagna:
– le denunce di infortuni sul lavoro sono diminuite del 6% rispetto al 2010
– mentre le malattie professionali hanno registrato un aumento pari all’11,4%.

In controtendenza rispetto allo scorso anno, ma in linea con il dato nazionale, nello stesso periodo sono diminuiti gli infortuni da circolazione stradale in occasione di lavoro (-9,3%).

Anche gli infortuni mortali sono in diminuzione: dai 91 casi del 2010, infatti, si è passati agli 84 del 2011.

Nel 64% dei casi le morti sono avvenute sulla strada, sia in occasione di lavoro sia in itinere.

In particolare gli incidenti mortali avvenuti in occasione di lavoro ma durante la circolazione stradale sono stati 17 (contro i 34 del 2010), mentre quelli in itinere, ovvero nel percorso casa-lavoro-casa, sono stati 37, otto in più rispetto all’anno precedente.