La formazione dei lavoratori e il ruolo dell’RSPP

Ricordiamo alle aziende che gli obblighi di formazione dei lavoratori sono ora disciplinati da precise modalità
Per questo vi rimandiamo ai numerosi articoli e commenti pubblicati sul nostro sito www.norsaq.it
Vi vogliamo solo dire che la formazione è costituita da:
– una parte generale, uguale per tutti, di 4 ore
– una parte specifica, di durata variabile da 4 a 12 ore, diversa per i rischi presenti nella propria azienda.

Segnaliamo invece come importante il seguente aspetto.

Recentemente in un’azienda è stata contestata da un Ente di Controllo la formazione che è stata fatta:

– senza progettazione

– senza aver consultato il RLS

la legge prevede come specifica attribuzione dell’RLS quella  di essere consultato sul tema

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di
norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.

– senza aver consultato e fatto partecipare il RSPP

la legge prevede come specifico compito dell’RSPP quello di organizzare la informazione e formazione

Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i
sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

– senza che i docenti avessero conoscenza dei rischi presenti in azienda
– senza che i materiali dati ai discenti (dispense) e/o le slide fossero predisposte sulla base delle reali situazioni aziendali
e su altri aspetti

Tutto ciò potendo portare a ritenere come NON valida anche la formazione fatta.

Insomma:
se l’RSPP non viene coinvolto, l’RSPP non può essere poi chiamato in causa su come viene trattata la formazione
nè può giustificare nei confronti dell’ente di controllo modalità progettuali ed esecutive della formazione, alle quali non ha partecipato.

Riconoscimento della formazione pregressa per lavoratore proveniente da altra azienda

Dalla entrata in vigore dell’Accordo Stato / Regioni per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, sono stati attivati numerosi corsi di formazione.
E’ pertanto frequente che venga assunto un lavoratore che ha già fatto, in una precedente azienda, i corsi di formazione per la parte generale e/o per la parte specifica.

Mentre il riconoscimento della formazione per la parte generale è scontata, essendo tali corsi uguali per tutti, per il riconoscimento del “credito formativo” della formazione specifica  serve che il lavoratore resti nel medesimo settore produttivo.
Vi era quindi a nostro parere la necessità di capire se si dovesse intendere come medesimo settore produttivo il settore “macro”, oppure il settore produttivo specifico.

Ecco la risposta, chiara, che ci ha dato Prevenzio.net.

QUESITO 

 Un tecnico di laboratorio ha seguito i corsi di formazione previsti dall’Accordo Stato Regioni nell’azienda in cui lavorava prima (Gruppo C – 20 “Fabbricazione di prodotti chimici”). Ora lavora, sempre come tecnico di laboratorio, in una società del settore farmaceutico (Gruppo C – 21 “Fabbricazione di prodotti farmaceutici”). I corsi che ha già frequentato possono essere ritenuti formazione pregressa valida? In altri termini, quanto indicato nel punto 7, lettera a, primo punto elenco dell’Accordo S/R del 21 dic 2011, ossia “azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella di origine o precedente” fa riferimento al “Gruppo” (C in questo caso) o alla “tipologia” (20 e 21 rispettivamente)?

 RISPOSTA

 La formazione pregressa può essere considerata credito formativo utilizzabile anche nella nuova attività lavorativa quando questa appartiene allo stesso settore produttivo di quella precedente (a questo scopo si fa riferimento al Gruppo, C in questo caso).
In ogni caso il datore di lavoro della nuova azienda dovrà assumersi il compito di valutare le eventuali necessità di aggiornare la formazione specifica, sulla base delle pregresse conoscenze acquisite e tenendo conto del quadro di rischio e relative misure di prevenzione presenti nella nuova attività.

Corsi di formazione per lavoratori in base a Accordo Stato Regioni 21 dic. 2011

Norsaq organizza a Carpi, nei mesi di settembre ed ottobre, i seguenti CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALL’ACCORDO STATO / REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011:

–    FORMAZIONE GENERALE DI 4 H: AZIENDE A RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO

–    FORMAZIONE SPECIFICA DI 4 H: AZIENDE A RISCHIO BASSO CON CODICE ATECO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZI, IMMOBILIARI, ASSICURAZIONI, STUDI DI PROFESSIONISTI, ECC…. E IMPIEGATI DELLE AZIENDE A RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO

–    FORMAZIONE SPECIFICA DI 12 H AZIENDE A RISCHIO ALTO – RISCHI SPECIFICI DEL SETTORE TESSILE – CODICE ATECO DB

–    FORMAZIONE SPECIFICA DI 12 H AZIENDE A RISCHIO ALTO – RISCHI SPECIFICI DEL SETTORE METALMECCANICO – CODICE ATECO DJ DK DL DM

La formazione specifica per i lavoratori … deve essere specifica.

Dal mese di Settembre 2012 Norsaq inizierà ad organizzare i corsi di formazione per i lavoratori neoassunti.

Ricordiamo che l’Accordo Stato / Regioni del Dicembre 2011 ha stabilito che il lavoratore deve essere formato entro 60 giorni dall’assunzione, sempre che la formazione non possa addirittura essere effettuata prima.

La formazione consiste in 4 ore, comune a tutte le tipologie di aziende, alle quali si aggiungono ulteriori 4 / 8 / 12 ore in base al settore di appartenenza.

Questa formazione specifica deve essere appunto … specifica.

Ciò è stato confermato anche da alcuni Enti di controllo in risposta alle giuste segnalazioni di corsi invece proposti per un pubblico di lavoratori assolutamente eterogenei (vedi allegato). Questi corsi abbiamo visto che sono stati organizzati sia da “prestigiose” società di consulenza e formazione, sia dalle società di formazione di alcune associazioni datoriali, tanto per dare l’esempio e fare capire che la formazione è purtroppo vista da molti solo come un ottimo business.

Certamente organizzare corsi di formazione specifici per singoli settori è complesso e si andrà certamente incontro ad una serie di casi in cui un numero troppo esiguo di lavoratori dello stesso comparto non consentirà di tenere il corso.

In questi casi la soluzione potrebbe essere quella di organizzare corsi aziendali. Siccome in tante aziende, e ce lo possiamo tranquillamente dire …, non è stata fatta in passato una adeguata attività di formazione, si può cogliere l’occasione della formazione dei neo-assunti per formare anche i lavoratori “storici” che non sono ancora stati formati.

Per quanto ci riguarda in settembre abbiamo organizzato due corsi specifici: uno per gli addetti del settore tessile/abbigliamento (Macrogruppo DB secondo Ateco 2002 o Settori C13 e C14 per Ateco 2007) e un altro per le aziende del settore metalmeccanico (Macrogruppo DJ e DK secondo Ateco 2002 o Settori C24 e C25 per Ateco 2007). E’ diventato complicato anche solo capire a quale settore si appartiene e un aiuto può essere dato dalla seguente tabella e partendo sempre dal Codice Ateco che troviamo sulla visura camerale della società.
http://www.norsaq.it/2012_n_02/Allegato_6_tabella_rischi.pdf

Entrambi i corsi saranno di 4 + 12 ore, rispettivamente di formazione generale e specifica.
I nostri corsi avranno la parte generale ovviamente in comune. Anche alcuni temi della parte specifica saranno trattati in comune, mentre le restanti 8 ore saranno distinte. Va detto che i temi sono gli stessi, ma verranno trattati con attenzione, esempi e documentazione differente.

Concludiamo questa breve presentazione dei corsi “neo-assunti” con la risposta data da un Dirigente di una ASL emiliana sul tema, ritenendo, nel modo in cui abbiamo progettato e terremo i corsi di essere aderenti allo spirito della legge ed alle indicazioni operative.

Vi invitiamo pertanto a verificare attentamente, quando scegliete un corso di formazione per i vostri lavoratori, almeno tre aspetti:
–         il corso è organizzato per un settore omogeneo?
–         i docenti hanno le caratteristiche previste dai Criteri definiti dalla Commissione Consultiva Permanente? (http://www.norsaq.it/2012_n_05/comunicazione_13_12_requisiti_dei_formatori.pdf)
–         gli attestati (fondamentali sia per l’azienda per dimostrare di aver formato i lavoratori ma anche per i lavoratori stessi in quanto costituscono per loro un “credito formativo”) contengono tutte le informazioni necessarie a descrivere il corso seguito?

Ricordiamo infine che, prima del corso, serve richiedere la “collaborazione” degli Enti Bilaterali … così, tanto per non farci mancare un po’ di altre scartoffie …

Siamo a disposizione per informazioni.

Bruno Pullin

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Allegato: risposta dell’Ente ad una specifica richiesta di chiarimento

Al punto 4 dell’Accordo, nella parte dedicata alla formazione specifica, si chiarisce che la stessa deve essere tarata, in termini di contenuti e di durata (4-8-12 ore), “in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

La classificazione dei settori ATECO 2002-2007 in base alle macrocategorie di rischio (basso – medio – alto) è contenuta nell’Allegato II dell’Accordo: il settore di riferimento è individuato dalla lettera che compare nella colonna di destra della tabella (denominata ATECO 2007).

Nel medesimo punto dell’Accordo è contenuta inoltre la seguente raccomandazione: “deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza”.

Non vi è pertanto dubbio sul fatto che corsi di formazione specifica, accorpati per classe di rischio e senza distinzione di settore di riferimento  e/o del profilo professionale del corsista non siano conformi ai contenuti dell’Accordo. Non verranno pertanto considerati validi i corsi effettuati secondo tale organizzazione di percorsi formativi in sede di controllo da parte dell’organo di vigilanza.