La formazione dei lavoratori e il ruolo dell’RSPP

Ricordiamo alle aziende che gli obblighi di formazione dei lavoratori sono ora disciplinati da precise modalità
Per questo vi rimandiamo ai numerosi articoli e commenti pubblicati sul nostro sito www.norsaq.it
Vi vogliamo solo dire che la formazione è costituita da:
– una parte generale, uguale per tutti, di 4 ore
– una parte specifica, di durata variabile da 4 a 12 ore, diversa per i rischi presenti nella propria azienda.

Segnaliamo invece come importante il seguente aspetto.

Recentemente in un’azienda è stata contestata da un Ente di Controllo la formazione che è stata fatta:

– senza progettazione

– senza aver consultato il RLS

la legge prevede come specifica attribuzione dell’RLS quella  di essere consultato sul tema

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di
norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.

– senza aver consultato e fatto partecipare il RSPP

la legge prevede come specifico compito dell’RSPP quello di organizzare la informazione e formazione

Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i
sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

– senza che i docenti avessero conoscenza dei rischi presenti in azienda
– senza che i materiali dati ai discenti (dispense) e/o le slide fossero predisposte sulla base delle reali situazioni aziendali
e su altri aspetti

Tutto ciò potendo portare a ritenere come NON valida anche la formazione fatta.

Insomma:
se l’RSPP non viene coinvolto, l’RSPP non può essere poi chiamato in causa su come viene trattata la formazione
nè può giustificare nei confronti dell’ente di controllo modalità progettuali ed esecutive della formazione, alle quali non ha partecipato.

Nulli i Crediti formativi per RSPP rilasciati a Convegni con oltre 30 persone?

Segnaliamo una comunicazione della Associazione Ambiente e Lavoro, che, se trovasse riscontro, costituirebbe un importante principio.

A tutti è capitato di partecipare a convegni e seminari, a volte anche presentazioni di prodotti e servizi, che offrivano con l’occasione ore di aggiornamento. Molti di noi sono stati in gradevolissime sedi alberghiere a fare “corsi di aggiornamento” dove c’erano 200 persone. Mentre la discussione è stata per molto tempo incentrata sui corsi di formazione per CSP e CSE, ecco adesso una importante notizia sul fronte ASPP e RSPP.

Secondo questa notizia sarebbero NULLI i Crediti formativi per RSPP rilasciati a Convegni con oltre 30 persone.

Citiamo testualmente il comunicato della Associazione Ambiente e Lavoro.

Sono NULLI i Crediti formativi per RSPP rilasciati a Convegni con oltre 30 persone!

 

In questa direzione, il 18.2.2013, si è espressa ufficialmente la ASL di Bergamo con:

–         comunicazione DIFFIDA ad alcune Associazioni imprenditoriali

–         a rilasciare CREDITI formativi per RSPP per la partecipazione a Convegni con oltre 30 persone !

La DIFFIDA:

– è firmata dalla Dott.ssa Mara AZZI (Direttore generale dell’ASL)

– e reca il Prot. n. 26835 del 18 febbraio 2013.

Ringraziamo la Dott.ssa Mara AZZI per l’importante decisione assunta, destinata a fare scuola in tutta Italia.

La DIFFIDA è stata assunta a seguito di un Esposto – Segnalazione promosso dalla Associazione Ambiente e Lavoro (Prot. n. 031/2013), inviata anche ad altre P.A., al massimo livello istituzionale, per competenza o per conoscenza.

Ora tutti sanno ciò che è sempre stato ovvio per chi era in buona fede:

– sono NULLI i Crediti RSPP (e ASPP) per i Corsi di aggiornamento cui partecipino oltre 30 persone;

e a maggior ragione

– sono NULLI i Crediti RSPP (e ASPP) per i CONVEGNI.

Nel nostro Esposto – Segnalazione riportiamo in dettaglio tutte le motivazioni, che sostengono il divieto di Crediti RSPP oltre le 30 persone, tra cui:

– chi li rilascia lo fa al di fuori delle “norma primaria”, l’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, commi 2 e 4, che indica l’obbligo di partecipare a CORSI;

e

– NON indica MAI i CONVEGNI (ovvero Seminari, Forum, ecc.);

ricordando che NESSUNA norma secondaria può modificare gli obblighi di una “norma primaria”.

Oltre alla CIIP, questa coerente ed univoca interpretazione della “norma primaria” è confermata oggi da:

– l’ASL di Bergamo, con questa DIFFIDA;

e prima di essa:

– la Regione Lombardia, con la Circ. 32/San/2006 ed altre precedenti e seguenti;

– il Governo, con la risposta del Vice-Ministro Martone, illustrata alla Camera dei Deputati, il 5 giugno 2012, in risposta alla interrogazione promossa dalla CIIP n. 5-06587, primo firmatario l’On. Antonio Boccuzzi (Commissione Lavoro) e dall’omologo Atto di sindacato ispettivo n. 3-02783 al Senato, primo firmatario il Sen. Paolo Nerozzi (Commissione Lavoro e di inchiesta sugli Infortuni).

 Staremo a vedere e vi terremo informati. Anche perché la pratica è abbastanza diffusa e quindi riguarda direttamente anche noi che abbiamo, in quanto RSPP, un set di 100 (60 + 40) ore di aggiornamento da fare ogni 5 anni.

Riconoscimento della formazione pregressa per lavoratore proveniente da altra azienda

Dalla entrata in vigore dell’Accordo Stato / Regioni per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, sono stati attivati numerosi corsi di formazione.
E’ pertanto frequente che venga assunto un lavoratore che ha già fatto, in una precedente azienda, i corsi di formazione per la parte generale e/o per la parte specifica.

Mentre il riconoscimento della formazione per la parte generale è scontata, essendo tali corsi uguali per tutti, per il riconoscimento del “credito formativo” della formazione specifica  serve che il lavoratore resti nel medesimo settore produttivo.
Vi era quindi a nostro parere la necessità di capire se si dovesse intendere come medesimo settore produttivo il settore “macro”, oppure il settore produttivo specifico.

Ecco la risposta, chiara, che ci ha dato Prevenzio.net.

QUESITO 

 Un tecnico di laboratorio ha seguito i corsi di formazione previsti dall’Accordo Stato Regioni nell’azienda in cui lavorava prima (Gruppo C – 20 “Fabbricazione di prodotti chimici”). Ora lavora, sempre come tecnico di laboratorio, in una società del settore farmaceutico (Gruppo C – 21 “Fabbricazione di prodotti farmaceutici”). I corsi che ha già frequentato possono essere ritenuti formazione pregressa valida? In altri termini, quanto indicato nel punto 7, lettera a, primo punto elenco dell’Accordo S/R del 21 dic 2011, ossia “azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella di origine o precedente” fa riferimento al “Gruppo” (C in questo caso) o alla “tipologia” (20 e 21 rispettivamente)?

 RISPOSTA

 La formazione pregressa può essere considerata credito formativo utilizzabile anche nella nuova attività lavorativa quando questa appartiene allo stesso settore produttivo di quella precedente (a questo scopo si fa riferimento al Gruppo, C in questo caso).
In ogni caso il datore di lavoro della nuova azienda dovrà assumersi il compito di valutare le eventuali necessità di aggiornare la formazione specifica, sulla base delle pregresse conoscenze acquisite e tenendo conto del quadro di rischio e relative misure di prevenzione presenti nella nuova attività.

La formazione … per modo di dire

diGiamolo! diGiamolo! è uno scandalo!!! (feat. La Russa)

I corsi per la formazione dei lavoratori volevi che non diventassero (solo) una occasione di business???
Volevi che nelle intenzioni degli ideatori del meccanismo servissero per la formazione SPECIFICA degli addetti di un certo settore???

Ma seeeeeeee ……

Non ho ancora visto un ente che fa i corsi senza ammucchiare insieme tutti i settori.
Fai un giro e guarda cose vedi in rete

Mitici ad esempio questi:
Formazione di base per tutti (OK!!!)  lunedì dalle 9 alle 13
Prime 4 ore per formazione specifica per: addetti rischio basso E IMPIEGATI / addetti rischio medio / addetti rischio elevato: martedì dalle 9 alle 13
Seconde 4 ore per formazione specifica per: addetti rischio medio / addetti rischio elevato: mercoledì dalle 9 alle 13
Terze 4 ore per formazione specifica per: addetti rischio elevato: giovedì dalle 9 alle 13

Come faranno quelli che partecipano al rischio basso a sentire quali sono i rischi di interesse (magari vengono trattati il 2° o 3° giorno)
Oppure saranno quelli del rischio elevato a sentire 2 – 3 volte la stessa cosa???
E comunque tutti i lavoratori di produzione si sentiranno dire questo e quest’altro sui VDT senza che gliene possa fregare di meno … visto che fanno le prime 4 ore con gli impiegati (o sono gli impiegati ai quali non si parla dei VDT ma di rischi presenti in produzione?)

Il tutto ovviamente viene fatto tenendo conto dei rischi individuati nel DVR ,,,,

AHAHAHAHAHAHAHAHAH

NON LI POSSIAMO NEMMENO CHIAMARE CIOCCOLATAI PERCHE’ DI CIOCCOLATAI SERI NE HO INCONTRATI MOLTI!!!
E FANNO LA CIOCCOLATA BUONA.
MA ANCHE QUELLI MENO SERI SONO 100 VOLTE MEGLIO DI QUESTI CIARLATANI!!!

Formazione del tutto inutile, del tutto inefficace, tempo e risorse buttate.

W la sicurezza! Avanti così che andiamo bene!!!

La formazione di personale volontario della CRI (ed altre Associazioni) come addetti al primo soccorso

Le persone che fanno parte di un’Associazione che presta soccorso (esempio CRI, Croce Blu, AVAP,  Misericordia, Pubblica Assistenza, etc.) possono svolgere la funzione di addetti alla gestione delle emergenze senza ulteriore formazione?

A questa domanda ha risposto recentemente il Ministero del Lavoro a seguito di un interpello:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9EE20724-261E-4D24-B6FF-6705F5759C34/0/Interpello22012.pdf

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro chiarisce che i Volontari del Soccorso di Croce Rossa o altro Ente legato al 118 che ricoprano incarico di addetto al primo soccorso aziendale possono evitare la formazione ed i relativi aggiornamenti previsti dal D.M. 388/2003 qualora la loro formazione specifica ricalchi tempi e contenuti della formazione del D.M. 388/2003.
Altrimenti dovranno effettuare un’integrazione.

Ma a livello locale abbiamo sentito ben altre ragioni come si può leggere su www.prevenzio.net (ossia CCIAA / ASUL Modena):

http://www.prevenzio.net/esperti/index.asp?id=706

Gli esperti rispondono

Igiene e Sicurezza del Lavoro

Formazione per addetto al Primo Soccorso

Domanda

UN OPERATORE VOLONTARIO DI PRIMO SOCCORSO CON CERTIFICAZIONI BLS, BLS-D, PTC (PREHOSPITAL TRAUMA CARE) RILASCIATI DAL 118 O DALLA CROCE ROSSA ITALIANA O DALL´IRC (INTERNATIONAL RESUSCITATION COUNCIL) PUÒ ESSERE ADIBITO A RESPONSABILE DEL PRIMO SOCCORSO PRESSO L´AZIENDA IN CUI PRESTA IL PROPRIO LAVORO SENZA ULTERIORE FORMAZIONE, VISTI I TITOLI OTTENUTI E L´ATTIVITÀ SVOLTA SETTIMANALMENTE A BORDO DELLE AMBULANZE IN CONVENZIONE CON IL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA PROVINCIALE 118 ?

Risposta

Pur costituendo una buona base di partenza relativamente alla formazione per addetto al Primo Soccorso come previsto degli artt. 12 e 15 del D. Lgs 626/94 e dal D.M. 388/03 (soprattutto riguardo al modulo A) l´esperienza formativa già acquisita non può costituire elemento di esonero dalla formazione specifica prevista da tale normativa.
Riteniamo che possa essere esentato dalla frequenza dei corsi previsti dal D.M. 388/03 solo il personale medico e infermieristico, se operante all´interno di strutture sanitarie e se formalmente designato in qualità di addetti al primo soccorso (in base all´art. 15 del D. Lgs 626/94), in quanto la loro preparazione professionale può essere considerata sufficiente anche a tale scopo.

(Dicembre 2007)

Per fortuna che almeno un medico operante in una struttura sanitaria lo possiamo considerare già formato per un primo soccorso aziendale …

Chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla formazione per gli addetti al primo soccorso in modalità e-learning

A noi sembrerebbe abbastanza ovvio che, per un corso di primo soccorso che prevede espressamente una parte pratica con esercitazione, la formazione non possa avvenire tutta in modalità e-learning. Ma sappiamo che anche per il corso antincendio vengono organizzati dei corsi dove si spengono in aula dei fuochi fatti con poco più di fornelli da campeggio, quindi bene ha fatto il Ministero a dire come la pensa sul tema.

Vi invitiamo, come sempre, quando richiedete un’offerta per un corso di formazione di chiedere anche curriculm del docente (personale medico, etc.) e modalità di effettuazione (prova pratica, etc.).

Di seguito la domanda e la relativa risposta.

Si possono effettuare corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning (quindi a distanza)?

R: Premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti osservazioni.
Anzitutto, si evidenzia che, in materia di primo soccorso, il comma 2 dell’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che la disciplina relativa ai “requisiti del personale addetto e la sua formazione” sia individuata nelle previsioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Tale provvedimento, in particolare, dispone, all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, quanto segue:
2. La formazione dei lavoratori designati e’ svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.
4. Per le aziende o unità’ produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 4, che fa parte del presente decreto.”

Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, si ritiene che la formazione degli addetti al primo soccorso possa essere effettuata solo in parte in modalità e-learning atteso che, constando la stessa di una parte pratica, non potrà prescindersi da lezioni in aula effettuate mediante un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.

Corsi di formazione per lavoratori in base a Accordo Stato Regioni 21 dic. 2011

Norsaq organizza a Carpi, nei mesi di settembre ed ottobre, i seguenti CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALL’ACCORDO STATO / REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011:

–    FORMAZIONE GENERALE DI 4 H: AZIENDE A RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO

–    FORMAZIONE SPECIFICA DI 4 H: AZIENDE A RISCHIO BASSO CON CODICE ATECO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZI, IMMOBILIARI, ASSICURAZIONI, STUDI DI PROFESSIONISTI, ECC…. E IMPIEGATI DELLE AZIENDE A RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO

–    FORMAZIONE SPECIFICA DI 12 H AZIENDE A RISCHIO ALTO – RISCHI SPECIFICI DEL SETTORE TESSILE – CODICE ATECO DB

–    FORMAZIONE SPECIFICA DI 12 H AZIENDE A RISCHIO ALTO – RISCHI SPECIFICI DEL SETTORE METALMECCANICO – CODICE ATECO DJ DK DL DM

La formazione specifica per i lavoratori … deve essere specifica.

Dal mese di Settembre 2012 Norsaq inizierà ad organizzare i corsi di formazione per i lavoratori neoassunti.

Ricordiamo che l’Accordo Stato / Regioni del Dicembre 2011 ha stabilito che il lavoratore deve essere formato entro 60 giorni dall’assunzione, sempre che la formazione non possa addirittura essere effettuata prima.

La formazione consiste in 4 ore, comune a tutte le tipologie di aziende, alle quali si aggiungono ulteriori 4 / 8 / 12 ore in base al settore di appartenenza.

Questa formazione specifica deve essere appunto … specifica.

Ciò è stato confermato anche da alcuni Enti di controllo in risposta alle giuste segnalazioni di corsi invece proposti per un pubblico di lavoratori assolutamente eterogenei (vedi allegato). Questi corsi abbiamo visto che sono stati organizzati sia da “prestigiose” società di consulenza e formazione, sia dalle società di formazione di alcune associazioni datoriali, tanto per dare l’esempio e fare capire che la formazione è purtroppo vista da molti solo come un ottimo business.

Certamente organizzare corsi di formazione specifici per singoli settori è complesso e si andrà certamente incontro ad una serie di casi in cui un numero troppo esiguo di lavoratori dello stesso comparto non consentirà di tenere il corso.

In questi casi la soluzione potrebbe essere quella di organizzare corsi aziendali. Siccome in tante aziende, e ce lo possiamo tranquillamente dire …, non è stata fatta in passato una adeguata attività di formazione, si può cogliere l’occasione della formazione dei neo-assunti per formare anche i lavoratori “storici” che non sono ancora stati formati.

Per quanto ci riguarda in settembre abbiamo organizzato due corsi specifici: uno per gli addetti del settore tessile/abbigliamento (Macrogruppo DB secondo Ateco 2002 o Settori C13 e C14 per Ateco 2007) e un altro per le aziende del settore metalmeccanico (Macrogruppo DJ e DK secondo Ateco 2002 o Settori C24 e C25 per Ateco 2007). E’ diventato complicato anche solo capire a quale settore si appartiene e un aiuto può essere dato dalla seguente tabella e partendo sempre dal Codice Ateco che troviamo sulla visura camerale della società.
http://www.norsaq.it/2012_n_02/Allegato_6_tabella_rischi.pdf

Entrambi i corsi saranno di 4 + 12 ore, rispettivamente di formazione generale e specifica.
I nostri corsi avranno la parte generale ovviamente in comune. Anche alcuni temi della parte specifica saranno trattati in comune, mentre le restanti 8 ore saranno distinte. Va detto che i temi sono gli stessi, ma verranno trattati con attenzione, esempi e documentazione differente.

Concludiamo questa breve presentazione dei corsi “neo-assunti” con la risposta data da un Dirigente di una ASL emiliana sul tema, ritenendo, nel modo in cui abbiamo progettato e terremo i corsi di essere aderenti allo spirito della legge ed alle indicazioni operative.

Vi invitiamo pertanto a verificare attentamente, quando scegliete un corso di formazione per i vostri lavoratori, almeno tre aspetti:
–         il corso è organizzato per un settore omogeneo?
–         i docenti hanno le caratteristiche previste dai Criteri definiti dalla Commissione Consultiva Permanente? (http://www.norsaq.it/2012_n_05/comunicazione_13_12_requisiti_dei_formatori.pdf)
–         gli attestati (fondamentali sia per l’azienda per dimostrare di aver formato i lavoratori ma anche per i lavoratori stessi in quanto costituscono per loro un “credito formativo”) contengono tutte le informazioni necessarie a descrivere il corso seguito?

Ricordiamo infine che, prima del corso, serve richiedere la “collaborazione” degli Enti Bilaterali … così, tanto per non farci mancare un po’ di altre scartoffie …

Siamo a disposizione per informazioni.

Bruno Pullin

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Allegato: risposta dell’Ente ad una specifica richiesta di chiarimento

Al punto 4 dell’Accordo, nella parte dedicata alla formazione specifica, si chiarisce che la stessa deve essere tarata, in termini di contenuti e di durata (4-8-12 ore), “in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

La classificazione dei settori ATECO 2002-2007 in base alle macrocategorie di rischio (basso – medio – alto) è contenuta nell’Allegato II dell’Accordo: il settore di riferimento è individuato dalla lettera che compare nella colonna di destra della tabella (denominata ATECO 2007).

Nel medesimo punto dell’Accordo è contenuta inoltre la seguente raccomandazione: “deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza”.

Non vi è pertanto dubbio sul fatto che corsi di formazione specifica, accorpati per classe di rischio e senza distinzione di settore di riferimento  e/o del profilo professionale del corsista non siano conformi ai contenuti dell’Accordo. Non verranno pertanto considerati validi i corsi effettuati secondo tale organizzazione di percorsi formativi in sede di controllo da parte dell’organo di vigilanza.

Corsi di formazione per personale addetto alle manutenzioni con parti elettriche PES e PAV.

Sentiamo sempre più spesso parlare di corsi di corsi PES e PAV ma occorre specificare che oltre al corso entrano in gioco anche altri aspetti: l’esperienza e le caratteristiche personali.

Con questo “set” completo il Datore di Lavoro (DDL) può qualificare l’addetto come PES, altrimenti come PAV o come Persona Comune.

Anzi, dopo che il personale ha frequentato il corso, il DDL è bene che formalizzi chi è PES e chi è PAV, in modo da stabilire chi può fare cosa.

E ovviamente il restante personale, che non è qualificato, non potrà effettuare interventi sulle parti elettriche: si parla in questi casi di Persona Comune. Anche questo è bene che si sappia in azienda.

Per capire meglio alcuni di questi aspetti, abbiamo chiesto ad uno dei ns. docenti dei corsi PES e PAV di illustrarci questi aspetti. Li riportiamo di seguito e vi ricordiamo che organizziamo periodicamente, tra gli altri, i corsi per questi addetti.

PES o PAV? Oltre al corso quali sono le caratteristiche che devono avere?

La distinzione tra PES e PAV avviene facendo una valutazione su TRE REQUISITI tra loro complementari:

− il primo aspetto riguarda l’istruzione, cioè la conoscenza dell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza (in sostanza il CORSO PES-PAV);

− il secondo aspetto riguarda l’esperienza di lavoro maturata, quale requisito per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti;

− il terzo aspetto riguarda le caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile.

Una Persona per poter essere definita PES deve possedere TUTTI i requisiti sopra indicati.

L’operatore è definito PAV, per contro, se NON possiede COMPLETAMENTE tutti i requisiti sopra indicati, ma li soddisfa comunque almeno in parte, seppure solamente ad un livello di base ed è una figura in evoluzione all’interno della cui definizione trovano posto diversi livelli: essa si trova in situazioni intermedie che comportano una possibile evoluzione verso la condizione di PES.

In sintesi la PAV si distingue dalla PES per la insufficiente capacità di affrontare in autonomia l’impostazione del lavoro e gli imprevisti.

La norma sottolinea che la definizione di PES e PAV deve essere accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce.

Ovvero una persona può essere PES in una tipologia di lavori ed al contempo PAV o addirittura Persona Comune in un’altra.

C’è un format di documento per la qualificazione delle persone PES o PAV?

Abbiamo visto che la qualifica di PES o PAV deve essere data dal DDL. Ma la norma non prevede nessun format specifico.

La norma dice solo che: “L’attribuzione della condizione di PES e PAV per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza del Datore di Lavoro (DDL).

Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale.“

Riteniamo che, completato il corso, basti una semplice comunicazione del DDL su carta intestata dell’azienda, controfirmata per presa visione dall’interessato.

Inoltre le persone che sono PES e PAV dovrebbero a nostro parere essere indicate nell’Organigramma della Sicurezza, che va esposto in azienda.

C’è un aggiornamento obbligatorio per gli addetti PES o PAV e, nel caso, ogni quanto tempo?

L’aggiornamento è obbligatorio in caso di cambio mansione, tecnologie, normativa, ecc…

In considerazione dei requisiti personali richiesti agli operatori per l’attribuzione dei profili professionali, le condizioni di PES o PAV attribuite possono anche venir meno nel tempo qualora, per una data tipologia di lavoro elettrico, un operatore non dovesse più soddisfare i requisiti richiesti, elencati in precedenza.

Per i PES e i PAV che debbano lavorare fuori tensione, non c’è indicazione temporale.

Per i PES e i PAV che lavorano in tensione, ovvero con l’IDONEITA’ al lavoro in tensione, la norma precisa che: “La validità e l’estensione dell’idoneità al lavoro sotto tensione deve essere rivista ogniqualvolta è necessario, in accordo con la situazione professionale della persona interessata. È comunque buona norma riesaminare l’idoneità con cadenza annuale”.

Il riesame potrebbe consistere in una attenta rivalutazione e … ad una conferma per un altro anno.

Formazione per modo di dire

Il pm Guariniello indaga sui corsi di formazione.
La Procura di Torino indaga su alcuni soggetti che erogano formazione per la sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è accertare la violazione dell’obbligo dell’effettivo apprendimento. E l’inchiesta potrebbe allargarsi alla “finta Fad”.
Era ora!

Ci sono:
– i corsi dove paghi con carta di credito, ti arriva la password, ti colleghi al loro sito, stai collegato per le ore della durata del corso (intanto puoi anche andare a fare un fine settimana al mare), e automaticamente ti arriva l’attestato sempre per e.mail
– i corsi con 120 persone (alla faccia della “interattività”, della personalizzazione e del rapporto docenti/discenti)
– i corsi antincendio dove si spegne un fornello da campeggio in aula
– i corsi di primo soccorso con 50 persone dove la prova pratica la fanno “a campione”
– i corsi su qualsiasi argomento, tenuti da un “novello Leonardo” che le sa tutte

E tra poco, con i due accordi per la “formazione ex artt. 37 e 38” (lavoratori, preposti, dirigenti e DDL/RSPP) e “attrezzature” (carrelli elevatori, trattori, macchine movimento terra, PLE, etc.) ne vedremo delle belle.

Noi non abbiamo ancora attivato i corsi secondo questi accordi perchè sta per essere pubblicata una Linea Guida, come ci ha confermato l’avv. Fantini del Ministero del Lavoro, e prima di partire vogliamo avere un quadro chiaro.
Suggeriamo alle imprese di non “impanicarsi”: l’unico obbligo con scadenza ravvicinata è quello relativo alla formazione dei neoassunti che devono frequentare le 8/12/16 ore entro i 60 gg dalla data di assunzione, per il resto c’è tempo per pianificare bene quello che in concreto va fatto.

Non ci siamo dimenticati quindi del tema ma stiamo ragionando su come fare una attività che abbia in concreto un valore aggiunto e un effetto sulla crescita della cultura della sicurezza.