Corso di formazione per lavoratori addetti all’ANTINCENDIO – Rischio Basso e Rischio Medio

Il prossimo 24 giugno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30, norsaq srl organizza a Carpi (MO) un corso di formazione per lavoratori addetti all’Antincendio – Rischio Basso (4 ore) e Rischio Medio (8 ore, comprensive di prova pratica di spegnimento su fuochi di classe B).
Al corso possono iscriversi i lavoratori designati dalle aziende per questo obbligatorio compito.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it

Corso di Formazione per lavoratori addetti al PRIMO SOCCORSO – Gruppi B e C

Il prossimo 28 giugno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30, ed il 30 giugno dalle 9,00 alle 13,00, norsaq srl organizza a Carpi (MO) un corso di formazione per lavoratori addetti al Primo Soccorso – Gruppi B e C (aziende con indice infortunistico INAIL < 4).
Al corso possono iscriversi i lavoratori designati dalle aziende per questo obbligatorio compito.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it

Corso Aggiornamento PRIMO SOCCORSO – Gruppi B e C

Il prossimo 13 luglio, dalle 9,00 alle 13,00, norsaq srl organizza a Carpi (MO) un corso di aggiornamento per lavoratori addetti al Primo Soccorso – Gruppi B e C (aziende con indice infortunistico INAIL < 4).
Al corso possono iscriversi i lavoratori già formati che devono obbligatoriamente aggiornarsi con frequenza triennale.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it

Corso aggiornamento PRIMO SOCCORSO – Gruppo A

Il prossimo 8 luglio, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 16,30, norsaq srl organizza a Carpi (MO) un corso di aggiornamento per lavoratori addetti al Primo Soccorso – Gruppo A (aziende con indice infortunistico INAIL > 4).
Al corso possono iscriversi i lavoratori già formati che devono obbligatoriamente aggiornarsi con frequenza triennale.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it

17° Corso di Acustica Università di Ferrara

Vi inoltro con piacere la comunicazione che ho appena ricevuto dall’Università di Ferrara.
Sponsorizzo il loro corso a tutti quanti intendano occuparsi professionalmente di acustica ed a quanti vogliano anche solo “semplicemente” fare delle valutazioni del rischio rumore … rendendosi conto di cosa stanno facendo (e non è sempre così, pare).
Saluti
Bruno Pullin

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A breve sarà possibile iscriversi al 17° Corso di formazione “Tecnici in acustica” che si terrà dal 23 settembre 2011 al 15 giugno 2012 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara (vedi allegato Manifesto per tutte le informazioni).
Chi è interessato dovrà effettuare l’iscrizione utilizzando esclusivamente la procedura on-line accedendo alla pagina http://studiare.unife.it e seguendo le istruzioni consultabili alla pagina http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni.

Un saluto cordiale a tutti.

Roberto Pompoli
Prof. Roberto Pompoli
Dipartimento di Ingegneria
Università di Ferrara
Via G. Saragat, 1
44100 FERRARA (ITALY)
tel. +39 0532 974812
fax  +39 0532 974870
e-mail roberto.pompoli@unife.it

 
Segreteria della Scuola di Acustica
Dipartimento di Ingegneria
Università degli Studi di Ferrara
Via Saragat 1, 44100 Ferrara
email: scuola_acustica@unife.it
Tel. 0532 974905
Fax. 0532 974870

FORMAZIONE, INFORMAZIONE e ADDESTRAMENTO in materia di sicurezza: un metodo.

Molto spesso ci viene richiesto come debbano essere fatte in Azienda la informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori.

E’ positivo che nelle Aziende ci si domandi questo, perché molto spesso il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) viene visto come la conclusione della attività, mentre invece necessariamente le iniziative di prevenzione e protezione partono da qui e si deve proseguire per portare le conoscenze acquisite durante la valutazione a tutti i lavoratori, attraverso appunto queste tre modalità.

Il Datore di Lavoro (DDL) deve quindi effettuare (riportiamo di seguito le definizioni date dal Testo Unico Sicurezza):

1) informazione
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

2) formazione ai rischi specifici
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

3) addestramento
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Le modalità con le quali svolgere questo obbligo restano al momento per lo più un “tema libero”.
Sta per essere pubblicato un decreto applicativo del Testo Unico che probabilmente ci chiarirà questi aspetti: quante ore, quali contenuti, quali docenti, quali verifiche di apprendimento, etc.

Nel frattempo la architettura di nostri DVR, che ha visto tanti (positivi) “collaudi “sia con Enti di Controllo sia con Organismi di Certificazione per le OHSAS 18001, è di questo tipo.

INFORMAZIONE:
– consegna e spiegazione di dispensa (documento “generico” ma personalizzato sulla realtà aziendale, presente nel DVR) con riassunto di tutti gli aspetti più importanti e relativo foglio per firma ricevuta
– consegna e spiegazione dell’estratto del piano di emergenza
– consegna e spiegazione dell’organigramma della sicurezza
– consegna eventuale planimetria azienda
– consegna formalizzata DPI con spiegazione uso e formalizzazione (altra sezione specifica del ns. DVR)
Quanto sopra si può integrare con
– un giro dell’azienda
– una presentazione dei colleghi
– un incontro con presentazione anche dell’azienda
– video aziendale / sicurezza
– altra documentazione
– etc etc
ma facendo attenzione a non esagerare con la consegna di documentazione che per lo più … non verrà letta.
C’è anche la possibilità di effettuare incontri di informazione interaziendali per neoassunti: basi della sicurezza, conoscenza delle figure previste dall’organigramma della sicurezza, diritti e doveri in termini generali, etc. Ciò può essere un’idea ad integrazione di quanto fatto in azienda. Vi sono ad esempio alcuni studi di consulenti del lavoro che mettono in atto da tempo interessanti e interattivi incontri di 4 ore pel svolgere la informazione iniziale.

FORMAZIONE:
– nel ns. DVR è presente, per ogni mansione, la scheda di valutazione dei rischi specifici della mansione, fatta apposta per poterla trasferire all’interessato
– consegna e spiegazione della stessa all’interessato, con formalizzazione
– a questo si aggiunge formazione per affiancamento (necessario! perchè non è possibile che in una scheda si possa mettere tutto)

Per quest’ultimo punto e per l’ADDESTRAMENTO a mio parere la modalità migliore è il coinvolgimento del preposto, sia perchè quest’ultima figura aziendale già forma l’addetto neoassunto agli aspetti produttivi e qualitativi (e quindi deve integrare con aspetti di sicurezza e ambiente), sia perché così si responsabilizza il preposto, come si dice “on the job” e “ on site”.

Sull’addestramento si potrebbe dire che NON c’è MAI fine alla sua durata (se è vero, come è vero, che anche i campioni hanno degli allenatori!), ma in ogni caso, anche per verificare quanto è stato “trasferito” in termini di conoscenze potrebbe essere fissato un termine formale coincidente con la fine del periodo di prova, così da ritornare dal preposto, in presenza del lavoratore, per fare il punto su cosa è stato detto, fatto, appreso e messo in pratica.

Chiaramente ognuno declina queste attività come gli pare (si arriva ai “safety dojo” della Toyota, dove viene fatta la simulazione, in presenza di addestratori, di quello che uno andrà a fare, su impianti pilota e su attrezzature presenti al solo scopo di simulazione ….)

Ricordiamo che il decreto stabilisce che Informazione, Formazione e Addestramento deve essere fatta in particolare per:
• neoassunti
• cambi di mansione
• cambi di tecnologia / prodotto

Segnaliamo infine che siamo in grado di supportarvi nella progettazione e nella esecuzione di tutte le attività di formazione e informazione del personale.

Corso di formazione per aggiornamento RSPP e ASPP

norsaq s.r.l., in collaborazione con AIFOS

organizza un corso di AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP

Il 13 GIUGNO 2011
Dalle 14,30 alle 18,30
Presso SALA CONFERENZE
MY ONE HOTEL CARPI

Durata: 4 ore
Valido come aggiornamento ASPP e RSPP per tutti i macrosettori ATECO ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Accordo Stato Regioni 26/01/2006

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE: IL DOCUMENTO, LE NUOVE NORME TECNICHE, IL P.A.R.E., I DPI

Docente: Dott. OMAR NICOLINI
AUSL Modena

Informazioni ed iscrizioni
norsaq s.r.l.
059.69.33.06
www.norsaq.it
e.mail: v.pirondini@norsaq.it

Sarà un’occasione per aggiornarsi in modo completo e pratico su un tema da sempre molto rilevante in tutte le aziende e che, proprio negli ultimi mesi, è stato oggetto di un significativo intervento di normazione tecnica.

Aggiornamento quinquennale corsi RSPP e ASPP

L’aggiornamento della formazione per RSPP e ASPP va fatto con periodicità quinquennale, successivamente alla formazione di base (corsi Moduli A, B e C per gli RSPP, Moduli A e B per gli ASPP).
Quindi nell’arco dei 5 anni successivi alla formazione occorre seguire 60 o 40 ore di aggiornamento per gli RSPP in funzione del prorpio ATECO; 28 ore per gli ASPP.

Riportiamo di seguito un estratto dei due riferimenti normativi: il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che ha stabilito le regole e l’Accordo applicativo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006.

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DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n.195

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacita’ e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39

Art. 2. – Inserimento dell’art. 8-bis dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

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Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, ai fini dell’attuazione dell’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

– dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i Responsabili, che per gli addetti di cui al citato comma 1, l’obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, demandandone gli indirizzi a questa Conferenza (comma 5);

3. CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL’ART. 8 BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994

L’art. 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:

a) al settore produttivo di riferimento;
b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; e) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori ATECO di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata:

1) per Responsabili SPP:
– 60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività ATECO nn. 3-4-5-7 (prospetti modulo B);
– 40 ore per i responsabili dei macro settori di attività ATECO nn. 1 -2-6-8-9 (prospetti modulo B);

Per Addetti SPP:
– 28 ore per tutti i macrosettori di attività ATECO (prospetti modulo B)

Corsi antincendio per addetti delle aziende a rischio di incendio elevato

Sono tenute a formare gli addetti antincendio con corso per “rischio elevato” e conseguire anche l’attestato di idoneità tecnica le aziende che rientrano nel seguente elenco (Allegato X del DM 10/3/98).

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili,
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani,
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

E’ opportuno evidenziare che l’elenco non è coincidente completamente con quello dell’Allegato IX che riporta le aziende a rischio di incendio rilevante.

Sul citato allegato IX  in molti casi non sono presenti delle indicazioni precise, quindi occorre capire in base alla valutazione del rischio di incendio. Dalle risultanze della valutazione si determina il livello di rischio e quindi il tipo di corsi: rischio basso = 4 ore, rischio medio = 8 ore, rischio elevato = 16 ore.
Ad esempio nel DM 10/03/98 non sono espressamente previsti gli impianti natatori e sportivi.
Occorre verificare se vi è per le piscine all’aperto la classificazione come “locali di trattenimento” con oltre 100 posti che le fa divenire a rischio elevato.

Addetti al primo soccorso – validità corsi non previsti dal Testo Unico

Sono molte le situazioni dove per altri motivi il personale ha fatto corsi di formazione in materia di primo soccorso sanitario (hostess, bagnini, assistenti alla poltrona negli studi dentististici, OSS delle strutture per anziani, etc.).
Viene spesso chiesto se tali corsi sono validi anche come formazione per addetti al primo soccorso in base al D. Lgs. 81/2008.

La risposta della ASL è NEGATIVA: ossia se viene seguito il corso previsto dal DM 388 / 2003 (che è il corso di formazione per LAVORATORI addetti al primo soccorso) allora è il lavoratore è correttamente formato, altrimenti no. Si fa eccezione solo per i lavoratori che siano medici o infermieri.

Per esempio un corso  di primo soccorso per “soccorso alpino”  conta “zero” relativamente alla sicurezza sul lavoro.

Allego per evidenza una delle risposte della ASL di Modena pubblicate su loro sito

Esonero frequenza ai corsi previsti dal D.M. 388/03

Domanda

VOLEVO SAPERE SE UN OSS (OPERATORE SOCIO SANITARIO) CON DIPLOMA AVENDO ALL´INTERNO DEL PROGRAMMA FORMATIVO LE NOZIONI DI PRIMO E PRONTO SOCCORSO PUÒ ESSERE CONSIDERATO FORMATO AL PRIMO SOCCORSO PER IL D.M. 15.07.2003 NR.388.

Risposta

Può essere esentato dalla frequenza dei corsi previsti dal D.M. 388/03 solo il personale medico e infermieristico, se operante all´interno di strutture sanitarie e se formalmente designato in qualità di addetti al primo soccorso (in base all´art. 15 del D. Lgs 626/94), in quanto la loro preparazione professionale può essere considerata sufficiente anche a tale scopo.

fonte: prevenzio.net