Aggiornamento quinquennale corsi RSPP e ASPP

L’aggiornamento della formazione per RSPP e ASPP va fatto con periodicità quinquennale, successivamente alla formazione di base (corsi Moduli A, B e C per gli RSPP, Moduli A e B per gli ASPP).
Quindi nell’arco dei 5 anni successivi alla formazione occorre seguire 60 o 40 ore di aggiornamento per gli RSPP in funzione del prorpio ATECO; 28 ore per gli ASPP.

Riportiamo di seguito un estratto dei due riferimenti normativi: il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che ha stabilito le regole e l’Accordo applicativo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006.

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DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n.195

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacita’ e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39

Art. 2. – Inserimento dell’art. 8-bis dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

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Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, ai fini dell’attuazione dell’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

– dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i Responsabili, che per gli addetti di cui al citato comma 1, l’obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, demandandone gli indirizzi a questa Conferenza (comma 5);

3. CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL’ART. 8 BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994

L’art. 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:

a) al settore produttivo di riferimento;
b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; e) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori ATECO di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata:

1) per Responsabili SPP:
– 60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività ATECO nn. 3-4-5-7 (prospetti modulo B);
– 40 ore per i responsabili dei macro settori di attività ATECO nn. 1 -2-6-8-9 (prospetti modulo B);

Per Addetti SPP:
– 28 ore per tutti i macrosettori di attività ATECO (prospetti modulo B)