La formazione di personale volontario della CRI (ed altre Associazioni) come addetti al primo soccorso

Le persone che fanno parte di un’Associazione che presta soccorso (esempio CRI, Croce Blu, AVAP,  Misericordia, Pubblica Assistenza, etc.) possono svolgere la funzione di addetti alla gestione delle emergenze senza ulteriore formazione?

A questa domanda ha risposto recentemente il Ministero del Lavoro a seguito di un interpello:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9EE20724-261E-4D24-B6FF-6705F5759C34/0/Interpello22012.pdf

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro chiarisce che i Volontari del Soccorso di Croce Rossa o altro Ente legato al 118 che ricoprano incarico di addetto al primo soccorso aziendale possono evitare la formazione ed i relativi aggiornamenti previsti dal D.M. 388/2003 qualora la loro formazione specifica ricalchi tempi e contenuti della formazione del D.M. 388/2003.
Altrimenti dovranno effettuare un’integrazione.

Ma a livello locale abbiamo sentito ben altre ragioni come si può leggere su www.prevenzio.net (ossia CCIAA / ASUL Modena):

http://www.prevenzio.net/esperti/index.asp?id=706

Gli esperti rispondono

Igiene e Sicurezza del Lavoro

Formazione per addetto al Primo Soccorso

Domanda

UN OPERATORE VOLONTARIO DI PRIMO SOCCORSO CON CERTIFICAZIONI BLS, BLS-D, PTC (PREHOSPITAL TRAUMA CARE) RILASCIATI DAL 118 O DALLA CROCE ROSSA ITALIANA O DALL´IRC (INTERNATIONAL RESUSCITATION COUNCIL) PUÒ ESSERE ADIBITO A RESPONSABILE DEL PRIMO SOCCORSO PRESSO L´AZIENDA IN CUI PRESTA IL PROPRIO LAVORO SENZA ULTERIORE FORMAZIONE, VISTI I TITOLI OTTENUTI E L´ATTIVITÀ SVOLTA SETTIMANALMENTE A BORDO DELLE AMBULANZE IN CONVENZIONE CON IL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA PROVINCIALE 118 ?

Risposta

Pur costituendo una buona base di partenza relativamente alla formazione per addetto al Primo Soccorso come previsto degli artt. 12 e 15 del D. Lgs 626/94 e dal D.M. 388/03 (soprattutto riguardo al modulo A) l´esperienza formativa già acquisita non può costituire elemento di esonero dalla formazione specifica prevista da tale normativa.
Riteniamo che possa essere esentato dalla frequenza dei corsi previsti dal D.M. 388/03 solo il personale medico e infermieristico, se operante all´interno di strutture sanitarie e se formalmente designato in qualità di addetti al primo soccorso (in base all´art. 15 del D. Lgs 626/94), in quanto la loro preparazione professionale può essere considerata sufficiente anche a tale scopo.

(Dicembre 2007)

Per fortuna che almeno un medico operante in una struttura sanitaria lo possiamo considerare già formato per un primo soccorso aziendale …

Chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla formazione per gli addetti al primo soccorso in modalità e-learning

A noi sembrerebbe abbastanza ovvio che, per un corso di primo soccorso che prevede espressamente una parte pratica con esercitazione, la formazione non possa avvenire tutta in modalità e-learning. Ma sappiamo che anche per il corso antincendio vengono organizzati dei corsi dove si spengono in aula dei fuochi fatti con poco più di fornelli da campeggio, quindi bene ha fatto il Ministero a dire come la pensa sul tema.

Vi invitiamo, come sempre, quando richiedete un’offerta per un corso di formazione di chiedere anche curriculm del docente (personale medico, etc.) e modalità di effettuazione (prova pratica, etc.).

Di seguito la domanda e la relativa risposta.

Si possono effettuare corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning (quindi a distanza)?

R: Premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti osservazioni.
Anzitutto, si evidenzia che, in materia di primo soccorso, il comma 2 dell’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che la disciplina relativa ai “requisiti del personale addetto e la sua formazione” sia individuata nelle previsioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Tale provvedimento, in particolare, dispone, all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, quanto segue:
2. La formazione dei lavoratori designati e’ svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.
4. Per le aziende o unità’ produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 4, che fa parte del presente decreto.”

Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, si ritiene che la formazione degli addetti al primo soccorso possa essere effettuata solo in parte in modalità e-learning atteso che, constando la stessa di una parte pratica, non potrà prescindersi da lezioni in aula effettuate mediante un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.

Corso di Formazione per lavoratori addetti al PRIMO SOCCORSO – Gruppi B e C

Il prossimo 28 giugno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30, ed il 30 giugno dalle 9,00 alle 13,00, norsaq srl organizza a Carpi (MO) un corso di formazione per lavoratori addetti al Primo Soccorso – Gruppi B e C (aziende con indice infortunistico INAIL < 4).
Al corso possono iscriversi i lavoratori designati dalle aziende per questo obbligatorio compito.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it

Corso Aggiornamento PRIMO SOCCORSO – Gruppi B e C

Il prossimo 13 luglio, dalle 9,00 alle 13,00, norsaq srl organizza a Carpi (MO) un corso di aggiornamento per lavoratori addetti al Primo Soccorso – Gruppi B e C (aziende con indice infortunistico INAIL < 4).
Al corso possono iscriversi i lavoratori già formati che devono obbligatoriamente aggiornarsi con frequenza triennale.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it

Corso aggiornamento PRIMO SOCCORSO – Gruppo A

Il prossimo 8 luglio, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 16,30, norsaq srl organizza a Carpi (MO) un corso di aggiornamento per lavoratori addetti al Primo Soccorso – Gruppo A (aziende con indice infortunistico INAIL > 4).
Al corso possono iscriversi i lavoratori già formati che devono obbligatoriamente aggiornarsi con frequenza triennale.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it