L’uso stradale dei carrelli elevatori

Molto spesso le aziende utilizzano il carrello elevatore su strade pubbliche.
Si tratta sovente di percorsi brevi: per scaricare il camion fermo in strada o per andare da un edificio aziendale ad un altro, di solito posto nelle vicinanze.
Il tutto viene fatto con grande “disinvoltura”.

L’uso stradale dei carrelli è invece rigorosamente disciplinato e in caso di uso improprio non poche possono essere le complicazioni, in primis “assicurative”. Ecco quindi un breve compendio in materia.

E’ necessario che per tutti i carrelli elevatori utilizzati su strade pubbliche sia seguito “l’iter” riportato dal Codice della Strada che riguardano nello specifico i carrelli elevatori.

La definizione di “carrello elevatore” è presente nell’art. 58 del Codice della Strada di cui riportiamo di seguito il comma 2.

Art. 58 (Macchine operatrici)
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2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia esimili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
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Se il carrello elevatore non è in possesso del libretto di circolazione con targa bisogna essere in possesso di una autorizzazione che va rinnovata ogni anno: vedi D.M. 28/12/1989 sotto riportato.
 

Decreto 28 dicembre 1989
Modalità e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori o trattori
Articolo 1
1. I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, sprovvisti di certificato di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nel successivo articolo.
Articolo 2
1. Ai fini di quanto stabilito all’art. 1, il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati seguenti: lunghezza, larghezza e altezza massime del veicolo nonché le relative masse a vuoto ed a pieno carico e l’eventuale massa rimorchiabile;
b) deve essere munito di proiettori anabbaglianti che debbono essere messi in funzione anche quando non ricorre l’obbligo dell’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione;
c) deve essere munito del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.6 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985, che deve ugualmente essere messo in funzione;
d) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento;
e) deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la lunghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,50 m. I limiti in altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo.
2. I trasferimenti su strada possono essere effettuati a velocità non superiore a 10 km/h.
Articolo 3
1. L’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, al quale va rivolta domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell’ente proprietario della strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto.
2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno e potrà essere prorogata con modalità che la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata ad emanare.
Pertanto per regolarizzare la circolazione dei carrelli elevatori su strada è necessario (per reperire la documentazione e le autorizzazioni) rivolgersi al costruttore del carrello elevatore, all’ufficio della Motorizzazione Civile e al Comune territorialmente competente per avere il benestare dell’ente proprietario della strada (per le strade comunali il nulla osta è rilasciato dall’ufficio di Polizia Locale).

NOTA IMPORTANTE: i carrelli in questione dovranno essere muniti di assicurazione obbligatoria RCA e possono essere guidati solamente da personale maggiorenne in possesso della patente B. Questi requisiti non sono obbligatori se il carrello viene usato esclusivamente in aree private, anche se il preventivo possesso della patente B può essere un valido aiuto nella “designazione” del carrellista.

Quindi nelle giornate di blocco del traffico o nelle ZTL non è possibile circolare usando … il carrello elevatore elettrico!

Ricordiamo infine che, tra l’altro organizziamo corsi per carrellisti, conduttori di pale gommate, PLE e altri apparati di movimentazione e trasporto.

Lavoratori all’aperto e raggi UV.

Ci siamo fatti negli anni scorsi una cultura sulle Radiazioni Ottiche Artificiali (per gli amici … ROA) e siamo andati a misurare tutte le sorgenti possibili nelle aziende. L’esercizio è stato certamente utile perché di scoperte interessanti ne abbiamo fatte.
Ad esempio che bastano pochi secondi di uso della saldatrice senza maschera per superare i limiti di esposizione, oppure che, anche con le maschere (quando inadatte o non abbastanza adatte), NON si è protetti a sufficienza.

Mentre ci si interessava delle ROA non si sono tenute in conto le Radiazioni Ottiche Naturali (le chiameremo RON?).

Con l’arrivo dell’estate diventa ancora più importante considerare un rischio a volte sottovalutato o addirittura nemmeno preso in considerazione: le radiazioni solari ultraviolette.
Particolarmente esposti a tale fattore di rischio sono tutti i lavoratori che svolgono la propria attività all’aperto (lavoratori “outdoor”), come ad esempio:

• Lavoratori edili
• Stradini
• Giardinieri
• Operatori ecologici
• Agricoltori
• Vigili urbani
• Portalettere
• Addetti a operazioni di carico/scarico all’esterno
• Bagnini e istruttori di sport all’aperto
• Marinai
• Operai linee elettriche e idrauliche esterne
• Addetti linee ferroviarie

Il laboratorio Agenti fisici dell’INAIL (ex ISPESL) ha predisposto lo corso anno un opuscolo contenente indicazioni per prevenire i rischi da esposizione a raggi UV e notizie utili ai fini della informazione e formazione dei lavoratori.
Per approfondire l’argomento e consultare l’opuscolo rimandiamo al sito dell’INAIL http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Prodotti/News/2011/Ricerca_e_tecnologie_della_sicurezza/info-709659702.jsp
In questa sede ricordiamo brevemente due aspetti: i problemi legati ai raggi UV e le misure di prevenzione.
I danni provocati dall’esposizione solare dipendono dalla quantità di energia assorbita nel corso degli anni (effetto cumulativo) e da fattori individuali, come fototipo, patologie e farmaci assunti; i problemi principali provocati dall’esposizione solare sono la fotosensibilizzazione, il fotoinvecchiamento e la fotocarcinogenesi (si ricorda che la radiazione solare è stata classificata dalla IARC come cancerogeno di gruppo 1, ovvero con sufficienti prove di cancerogenicità per l’uomo).
Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione, riportiamo di seguito le principali:
• prodotti antisolari, indumenti protettivi e occhiali da sole
• ove possibile, schermare i lavoratori con coperture
• cercare di evitare il lavoro all’aperto nelle ore della giornata in cui le radiazioni sono maggiormente intense
• individuare un luogo ombreggiato per le pause e il pranzo
• prevedere alternanza tra attività al sole e all’ombra

Vi ricordiamo in ultimo che siamo in grado di effettuare misurazioni strumentali delle ROA e di effettuare le valutazioni del rischio connesso.

Il rischio chimico per la sicurezza

Nell’ambito della valutazione dei rischi che il Datore di lavoro deve effettuare secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, devono essere esaminati i rischi derivanti dall’utilizzo nel luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi.

I pericoli riguardano sia la salute, con la possibilità di sviluppare con l’uso protratto nel tempo problematiche di vario tipo, sia la sicurezza, poiché le caratteristiche dei prodotti e le modalità del loro impiego possono causare incidenti e infortuni con conseguenze anche molto gravi.

A questo proposito, ricordiamo di seguito alcune precauzioni importanti da adottare in particolare per lo stoccaggio degli agenti chimici, poiché il loro contatto a seguito di fuoriuscite accidentali può innescare reazioni esplosive o con liberazione di gas tossici:

*  fusti, cisterne e serbatoi fissi devono essere dotati di bacino di contenimento (occorre verificare preventivamente la compatibilità tra la sostanza e il materiale del il bacino di contenimento stesso)

* gli agenti incompatibili devono essere stoccati a distanza, in modo da evitare il loro contatto in caso di fuoriuscite

*  le condizioni ambientali (temperatura, irraggiamento solare, ecc.) possono influire sulla reattività delle sostanze

*  eventuali sversamenti devono essere tamponati con materiali assorbenti specifici per la tipologia di prodotto chimico, da addetti formati e muniti di idonei DPI

Nelle tabelle allegate riportiamo alcune incompatibilità tra agenti chimici, in base alla sostanza (prima tabella) e alle caratteristiche di pericolo riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza (seconda tabella); i pericoli sono indicati con i pittogrammi conformi sia alla vecchia normativa sia al CLP.

Gli elenchi delle sostanze e delle incompatibilità sono del tutto esemplificativi e non esaustivi.

POSSIBILITA’ DI STOCCAGGIO NELLO STESSO AMBIENTE: