L’uso stradale dei carrelli elevatori

Molto spesso le aziende utilizzano il carrello elevatore su strade pubbliche.
Si tratta sovente di percorsi brevi: per scaricare il camion fermo in strada o per andare da un edificio aziendale ad un altro, di solito posto nelle vicinanze.
Il tutto viene fatto con grande “disinvoltura”.

L’uso stradale dei carrelli è invece rigorosamente disciplinato e in caso di uso improprio non poche possono essere le complicazioni, in primis “assicurative”. Ecco quindi un breve compendio in materia.

E’ necessario che per tutti i carrelli elevatori utilizzati su strade pubbliche sia seguito “l’iter” riportato dal Codice della Strada che riguardano nello specifico i carrelli elevatori.

La definizione di “carrello elevatore” è presente nell’art. 58 del Codice della Strada di cui riportiamo di seguito il comma 2.

Art. 58 (Macchine operatrici)
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2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia esimili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
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Se il carrello elevatore non è in possesso del libretto di circolazione con targa bisogna essere in possesso di una autorizzazione che va rinnovata ogni anno: vedi D.M. 28/12/1989 sotto riportato.
 

Decreto 28 dicembre 1989
Modalità e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori o trattori
Articolo 1
1. I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, sprovvisti di certificato di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nel successivo articolo.
Articolo 2
1. Ai fini di quanto stabilito all’art. 1, il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati seguenti: lunghezza, larghezza e altezza massime del veicolo nonché le relative masse a vuoto ed a pieno carico e l’eventuale massa rimorchiabile;
b) deve essere munito di proiettori anabbaglianti che debbono essere messi in funzione anche quando non ricorre l’obbligo dell’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione;
c) deve essere munito del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.6 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985, che deve ugualmente essere messo in funzione;
d) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento;
e) deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la lunghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,50 m. I limiti in altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo.
2. I trasferimenti su strada possono essere effettuati a velocità non superiore a 10 km/h.
Articolo 3
1. L’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, al quale va rivolta domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell’ente proprietario della strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto.
2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno e potrà essere prorogata con modalità che la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata ad emanare.
Pertanto per regolarizzare la circolazione dei carrelli elevatori su strada è necessario (per reperire la documentazione e le autorizzazioni) rivolgersi al costruttore del carrello elevatore, all’ufficio della Motorizzazione Civile e al Comune territorialmente competente per avere il benestare dell’ente proprietario della strada (per le strade comunali il nulla osta è rilasciato dall’ufficio di Polizia Locale).

NOTA IMPORTANTE: i carrelli in questione dovranno essere muniti di assicurazione obbligatoria RCA e possono essere guidati solamente da personale maggiorenne in possesso della patente B. Questi requisiti non sono obbligatori se il carrello viene usato esclusivamente in aree private, anche se il preventivo possesso della patente B può essere un valido aiuto nella “designazione” del carrellista.

Quindi nelle giornate di blocco del traffico o nelle ZTL non è possibile circolare usando … il carrello elevatore elettrico!

Ricordiamo infine che, tra l’altro organizziamo corsi per carrellisti, conduttori di pale gommate, PLE e altri apparati di movimentazione e trasporto.