Variazione sede uffici Norsaq

Vi informiamo che dal 1° aprile gli uffici di Norsaq si trasferiranno dalla attuale sede di via Vespucci alla nuova sede di

Via Doria, 4
41012 Carpi (MO)
Tel. 059 / 69 33 06

Il giorno 30 marzo avverrà il trasferimento materiale delle linee telefoniche e del server.

Pur cercando di effettuare il trasferimento con tutte le attenzioni necessarie per garantire la continuazione dei servizi, potrebbero verificarsi dei problemi con i gestori delle reti e gli altri soggetti coinvolti nel trasferimento delle parti “tecnologiche”. Vi sarà, in ogni caso, un blackout minimo di alcune ore nella nostra gestione della posta elettronica.

In quei giorni vi invitiamo pertanto, in caso di urgenza o particolari necessità, a non mandare solo una email ma a chiamarci direttamente sui cellulari.

Vi informiamo che tutti i dati aziendali di Norsaq srl restano invariati (partita iva, sede legale, etc.) cambiando solo l’indirizzo degli uffici.
Dal 1° di aprile potrete inviare tutta la corrispondenza al nuovo indirizzo.
Seguirà una variazione dei numeri di telefono che vi comunicheremo

Vi ringraziamo dell’attenzione e, scusandoci ancora per gli eventuali piccoli disservizi, porgiamo
Cordiali saluti.

Bruno Pullin
b.pullin@norsaq.it

Mancanza CPI: sanzione penale

Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dai Vigili del fuoco a locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni (art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139).

La materia è disciplinata dal DPR 547/55; tale decreto, però, è stato abrogato dal D. Lgs. 81/08, con il conseguente problema di un vuoto nel sistema sanzionatorio.

Su questo tema è intervenuta la sentenza della Cassazione penale n. 5597 del 15 febbraio 2011, la quale ha chiarito che l’assenza di CPI, ove previsto, costituisce tuttora reato, ai sensi del combinato disposto dall’art. 16 del D. Lgs. 139/2006 e dall’art. 46 del D. Lgs. 81/2008, poiché sussiste continuità normativa tra le nuove disposizioni e quelle abrogate.

Le attività indicate nel D. Lgs. 139/2006, quindi, sono sempre soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, che deve rilasciare il prescritto certificato di prevenzioni incendi, la cui assenza è sanzionata penalmente.

Riduzione tariffe INAIL, chiarimenti dall’Ente

La Circolare n. 17 del 25 febbraio 2011 dell’INAIL fornisce importanti chiarimenti in merito all’oscillazione per prevenzione del tasso di premio INAIL.

Ecco in sintesi i punti principali:
• computo dei lavoratori / anno: è calcolato da INAIL e dipende dal numero di eventi indennizzati nel corso dell’anno. Inoltre, la percentuale di sconto va calcolata con riferimento al numero di lavoratori / anno relativi a ciascuna voce presente nella PAT.
• presentazione delle domande: il termine è fissato per i 28 febbraio dell’anno per il quale è richiesta la riduzione; sarà predisposto un nuovo modello di domanda per i prossimi anni.
• domande presentate quest’anno: anche alle domande inoltrate entro il 28 febbraio con riferimento ad interventi effettuati nel 2010 saranno applicate d’ufficio le nuove percentuali di sconto. Si ricorda che queste sono pari a:

LAVORATORI / ANNO RIDUZIONE
fino a 10 30%
11 – 50  23%
51 – 100 18%
101 – 200 15%
201 – 500 12%
oltre 500 7%

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare INAIL del 25 febbraio 2011.

Gli esterni in azienda – La gestione degli appalti – DUVRI

Fase preliminare
L’azienda Committente ha bisogno di un servizio
Individua alcune aziende che potrebbero fornire questo servizio

Fase 1
Verifica della idoneità tecnico professionale
Il Committente deve verificare l’idoneità tecnico – professionale della possibile esecutrice
Per fare questo deve quantomeno richiedere:
– iscrizione CCIAA
– dichiarazione (autocertificazione) del possesso dei requisiti di idoneità
Suggeriamo già in questa fase di chiedere alla potenziale esecutrice almeno i seguenti documenti:
– DURC
– Assicurazione RCT
– Organigramma della sicurezza

Fase 2
Richiesta dell’offerta economica e sua valutazione
La impresa possibile esecutrice deve redigere una offerta economica in cui siano indicati i costi per la sicurezza (in modo distinto e senza possibilità di scontare questa voce).
Per poter dire quale è il costo della sicurezza l’impresa potenziale esecutrice deve conoscere quali sono i rischi presenti nell’azienda.
Quindi la committente deve fornire le informazioni sui rischi presenti nella propria sede.
L’impresa esecutrice redige un’offerta in cui distingue il costo del servizio da quello della sicurezza.
La società committente valuta le offerte ricevute e in base anche agli aspetti di sicurezza assegna l’incarico

Fase 3
Completamento della documentazione e redazione del DUVRI
Nei casi in cui sia obbligatorio (o comunque opportuno) predisporre il DUVRI occorre completare la raccolta delle informazioni e la predisposizione delle documentazioni che servono:
– nomi degli addetti
– tessere identificative
– attrezzature che verranno utilizzate
– prodotti chimici e relative schede
– valutazioni specifiche (rumore, etc.) e più in generale quali rischi introducono negli ambienti di lavoro
– attestati di formazione del personale ditta esecutrice per uso di macchine e impianti
– dichiarazioni di conformità di macchine che la committente metterà a disposizione della esecutrice
In questa fase diventa molto spesso necessario effettuare un sopralluogo congiunto in modo da definire attentamente gli aspetti di sicurezza durante la effettuazione del servizio.
Sulla base di questa documentazione si predispone il DUVRI che va allegato al contratto.
Il DUVRI deve ovviamente essere completato dagli allegati raccolti per la sua redazione (vedi quanto detto in questo e nei punti precedenti)

Fase 4
Controllo della attività della ditta esecutrice
Durante lo svolgimento della attività occorre ovviamente che sia mantenuto un attento controllo sulla esecutrice:
– corrispondenza addetti con quelli indicati
– esibizione del tesserino
– uso conforme delle macchine, degli impianti e delle attrezzature
– rispetto di quanto definito nel DUVRI

Si ricorda che il D. Lgs. 81/2008 non obbliga alla predisposizione del DUVRI nei casi:
– mera consegna di materiali e merci
– prestazioni intellettuali
– attività inferiore ai due gg/anno

Le fasi e le principali attivita’ della valutazione dei rischi – Contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Fase preliminare

Sopralluogo di dettaglio degli ambienti di lavoro

Redazione di un verbale con indicate le non conformità da eliminare

Attivazione di un piano di sistemazione delle evidenze riscontrate

Fase 1

Designazione e corsi per componenti dell’organigramma della sicurezza

DDL – DATORE DI LAVORO

RSPP – RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (3 possibilità)

MC – MEDICO COMPETENTE (se richiesto)

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

ADDETTI ANTINCENDIO

RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER SICUREZZA (eletto dai lavoratori)

Nota:

–         formalizzare le nomine

–         comunicare ove necessario (es. RLS)

–         raccogliere attestati

–         gestire le scadenze e rinnovi della formazione

–         se manca RLS comunicare ai lavoratori loro facoltà di eleggerlo

Fase 2

Documento di valutazione dei rischi

Effettuazione di eventuali valutazioni dei rischi specifici. Ad esempio:

–         Valutazione rischio rumore

–         Valutazione rischio vibrazioni

–         Valutazione rischio da radiazioni otiche artificiali

–         Valutazione rischio campi elettromagnetici

–         Valutazione rischio radiazioni ionizzanti

–         Valutazione rischio microclima

–         Valutazione rischio incendio

–         Valutazione rischio chimico

–         Valutazione rischio biologico

–         Valutazione rischio cancerogeno

–         Valutazione movimentazione manuale dei carichi

–         Valutazione rischio sovraccarico biomeccanico degli arti superiori

–         Valutazione rischio stress correlato al lavoro

–         Etc.

Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sui rischi residui

Organigramma sicurezza

Criteri utilizzati e rischi considerati

Programma degli interventi

Valutazione dei rischi (per mansione)

Piano di emergenza primo soccorso

Piano di emergenza antincendio / evacuazione

Estratto del piano di emergenza

Planimetrie con percorsi di esodo, uscite di emergenza e presidi antincendio e di salvataggio

Valutazione rischio specifico per tutela maternità (gravidanza e allattamento)

Documenti per scambio di informazioni con ditte estere (propedeutiche a DUVRI)

Documenti per informazione dei lavoratori neoassunti / cambi mansione / etc.

Documenti per informazione e consegna ai lavoratori di dispositivi di protezione individuali (DPI)

Fase 3

Gestione del sistema

1) Trasferimento delle conoscenze mediante:

–         informazione

–         formazione

–         addestramento

Informazione ad esempio con:

–         consegna organigramma della sicurezza

–         estratto del piano di emergenza

–         planimetria dell’azienda

–         visita degli ambienti di lavoro

–         conoscenza degli addetti alle emergenze

–         conoscenza dei colleghi

–         conoscenza delle uscite di emergenza

–         visione di filmati

–         incontri con RSPP

–         informazione a cura di soggetti esterni

–         informazione mediante materiali multimediali

Formazione ad esempio con:

–         consegna della valutazione del rischio della propria mansione

–         consegna delle schede di sicurezza dei prodotti

–         consegna dei DPI e spiegazione di modalità di utilizzo e conservazione

–         consegna di procedure operative, schede di lavorazione, manuali di uso e manutenzione di macchine e impianti

Addestramento ad esempio con:

–         affiancamento da parte del preposto

–         affiancamento da parte di altri lavoratori qualificati

–         corsi di formazione all’uso di macchine e impianti

2) Consegna delle procedure ai soggetti interessati

–         – consegna piano emergenza a tutti addetti antincendio

–         – consegna piano primo soccorso a addetti

–         Consegna estratto piano emergenza a tutti

3) Esposizione e pubblicizzazione dell’organigramma della sicurezza

4) Aggiornamento dell’organigramma della sicurezza (sostituzione delle persone mancanti, previa loro designazione e formazione)

5) Esposizione della Tabella DPI

6) Formazione per nuovi DPI o per nuovi addetti su uso DPI

7) Verifica utilizzo DPI

8 ) Analisi del mancato uso dei DPI e richiami ai lavoratori

9) Diffusione della procedura e della valutazione per la tutela della salute durante la gravidanza e allattamento

10) Incontro di informazione sui contenuti della procedura

11) Applicazione della procedura quando necessario

12) Verifica idoneità tecnico professionale dei fornitori di servizi

13) Consegna ai fornitori di servizi delle informazioni sulla sicurezza in azienda

14) Eventuale sopralluogo congiunto con i fornitori di servizi

15) Verifica obbligo di DUVRI

16) Predisposizione dei DUVRI ove obbligatorio o opportuno

17) Verifica delle nuove macchine prima della messa a disposizione

18) Manutenzioni periodiche alle macchine e verifiche funzionamento delle sicurezze

19) Compilazione di eventuali libretti matricolari da parte dei manutentori / verificatori

20) Conservazione della documentazione della macchina (CE; dichiarazione venditore, etc.)

21) Verifica periodica corretto utilizzo della macchina da parte degli operatori

22) Verifica periodica dei presidi antincendio, allarmi e rivelatori

23) Verifica periodica della segnaletica per antincendio, soccorso ed emergenze

24) Verifica periodica delle dotazioni per gestione emergenze (luci sicurezza, cassette primo soccorso, etc.)

25) Effettuazione della esercitazione annuale di gestione delle emergenze

26) Verbalizzazione delle varie attività

27) Compilazione del registro dei controlli antincendio

28) Effettuazione e verbalizzazione della riunione periodica (DDL / RSPP / MC / RLS)

29) Aggiornamento del programma degli interventi

30) Aggiornamento delle valutazioni che sono superate o “scadute” (variazioni significative o novità intercorse)

31) Acquisizione preventiva delle schede di sicurezza dei possibili nuovi prodotti chimici

32) Verifica preliminare del rischio chimico

33) Attivazione delle misure necessarie a gestire il nuovo rischio chimico (verifica DPI, verifica aspirazione, etc.)

34) Integrazione della valutazione del rischio chimico

35) Verifiche periodiche impianti ed apparati soggetti (es. ascensori, gru, impianti di terra, etc.)

36) Sopralluoghi periodici per verificare corretto utilizzo delle macchine, degli impianti, dei DPI, etc.

37) Aggiornamento del DVR per variazioni significative (es. introduzione o variazione di nuove mansioni); modifica del piano di emergenza a seguito di evidenze durante le esercitazioni; integrazione a seguito di variazioni normative, etc.

38) Proseguire la sorveglianza sanitaria

39) Informare presposti di eventuali prescrizioni

40) Aggiornare informazione dei lavoratori e dei soggetti presenti in organigramma della sicurezza.

–         RLS 4 o 8 ore ogni anno a seconda della dimensione aziendale

–         RSPP 40 o 60 ore nell’arco di un quinquennio a seconda degli ATECO

–         Addetti Primo soccorso: 4 o 6 ore ogni tre anni a seconda della classe di rischio dell’azienda

–         Non c’è al momento indicazione di aggiornamento obbligatorio per i lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio

41) Formazione e informazione di nuovi Dirigenti e Preposti o loro aggiornamento

… etc 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): breve riassunto delle principali “regole”

L’elezione dell’RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) è una facoltà dei lavoratori e non un obbligo del DDL (datore di lavoro).
Se quindi manca il RLS il DDL non viene sanzionato.
Ci si aspetta tuttavia che il DDL informi tutti i lavoratori della possibilità di eleggere un loro RLS.
Questa informazione può essere data con un avviso esposto in bacheca, con una circolare in busta paga, durante un incontro di informazione o altro opportuno modo, possibilmente con evidenza (es. firme sull’avviso).

E’ bene evidenziare ai lavoratori che il RLS ha delle facoltà e non degli obblighi (se non, come tutti i suoi colleghi, in quanto esso stesso è un lavoratore dell’azienda), quindi non ci sono “responsabilità” o sanzioni specifiche. Allo stesso tempo il ruolo, se ricoperto in modo attivo e partecipe, può essere un impegnativo compito di rappresentanza.
Se, come avviene in molte aziende, il RLS non viene eletto si perdono alcune importanti funzioni di collegamento tra i vari soggetti che si devono per legge occupare di sicurezza in azienda.

Nel caso si voglia eleggere il RLS si può procedere, salvo che non sia specificato espressamente dal proprio contratto di lavoro, in vari modi:
– riunione con tutti i lavoratori in presenza di un solo candidato e quindi acclamazione, alzata di mano, votazione palese o votazione con scheda
– riunione con tutti i lavoratori in presenza di più di un candidato e quindi votazione palese o votazione con scheda
Insomma … nella maggior parte delle realtà aziendali viene gestita come una votazione poco formale, basta che non ci siano interferenze del DDL nella elezione del RLS: quest’ultimo, essendo un rappresentante dei lavoratori, correttamente non deve essere “suggerito” dalla Direzione Aziendale.

Tutto ciò vale se non sono presenti le RSU (rappresentanze sindacali unitarie). Se invece sono presenti in azienda allora il RLS è uno delle RSU.

Una volta che il RLS è presente ed eletto occorre:
– seguire corso di formazione (minimo 32 ore, cui seguiranno 4 ore/anno di aggiornamento per aziende con meno di 50 lavoratori, 8 ore/anno per le aziende con oltre 50 addetti)
– comunicare il nome dell’RLS agli enti preposti.

Il RLS, in base al proprio contratto, ha un “monte ore” per occuparsi della sicurezza in azienda. Le modalità di utilizzo di questo tempo viene disciplinato dai contratti di settore e/o da quelli aziendali.

Se invece il RLS non c’è e continua a non esserci prima poi viene designato a cura delle OOPP (organismi paritetici, ossia Ass. Datoriali + Ass. Sindacali) un RLS-Territoriale.
Questa persona mandata dalla OOPP ovviamente è del Sindacato, poichè deve rappresentare i lavoratori.
Va tenuto conto che vi è un costo annuale (legato al lordo salariale) da versare all’OOPP per il servizio.
Nella maggior parte dei casi la funzione del RLS-T, sulla base della maggior parte delle esperienze finora incontrate, è molto formale, la presenza in azienda scarsa o assente, l’attività assai poco concreta e quindi poco utile al processo di miglioramento della sicurezza in azienda.
Le modalità di indicazione, i tempi e le modalità di rapporto con gli OOPP per l’RLS-T sono estremamente variabili in base al settore di appartenenza ed alle provincie (ad esempio le OOPP del settore edilizia e quelle del commercio si sono dimostrate più rapide ed efficienti nella designazione).