Consegna si / consegna no [del DVR] – se famo du spaghi

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda

Non mi pare che ci sia molto da discutere e quando l’argomento si ripresenta ci viene in mente la canzone di Elio.

Sono seguite poi delle Circolari interpretative [?] del Ministero sulla consegna in forma elettronica. Tali circolari hanno più che altro alimentato un fiume di inchiostro sulla legittimità o meno della posizione ministeriale, sulla posizione “contra legem” del Ministero, sulla stampabilità del documento, sulla necessità di avere comunque un supporto fisico del DVR, etc. etc.

Per la serie “La sicurezza in pratica e nel concreto” …
Teniamo comunque presente che la legge stabilisce che il DVR sia consultato in azienda.
E ricordiamo per completezza che anche il RLS è tenuto al segreto professionale.

Anche per quanto riguarda i DUVRI vi è l’obbligo di metterli a disposizione, pur sempre esclusivamente in azienda.

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;