Riduzione Tariffe INAIL

Scade il 28 febbraio il termine per presentare la richiesta di riduzione del tasso di premio INAIL.
Possono beneficiare dello sconto “Oscillazione per prevenzione” le aziende che abbiano iniziato la loro attività da almeno due anni e che, nel corso del 2010, abbiano implementato le attività di prevenzione infortuni e gli interventi in materia di igiene del lavoro con l’attuazione di misure comprese tra quelle elencate nelle tabelle del modello OT24 INAIL (consultabile all’indirizzo http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=MODULISTICA/Download_dei_modelli/index.jsp).

Pre-requisiti per poter accedere alla riduzione del premio sono, naturalmente, la regolarità contributiva ed assicurativa e il rispetto dei requisiti di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/08.

Chi lo scorso anno non avesse effettuato attività utili per accedere allo sconto, può sin d’ora essere “previdente” e pensare al bando del prossimo anno, attuando in questi mesi del 2011 misure che consentano di richiedere la riduzione della tariffa nel 2012.
Anche perché la riduzione della tariffa sarà ancora più vantaggiosa: si passerà, infatti, dalle attuali percentuali di sconto (5% o 10% a seconda del numero di lavoratori-anno dell’azienda) a riduzioni fino al 30%.

NUMERO ADDETTI RIDUZIONE
fino a 10        30%
11 – 50          23%
51 – 100        18%
101 – 200       15%
201 – 500       12%
oltre 500        7%

Ricordiamo di seguito alcuni degli interventi che possono essere attuati per accedere alla riduzione del tasso di tariffa (quelli elencati da INAIL sono 41):
• adozione o mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro o di un sistema di gestione ambientale
• coinvolgimento dei lavoratori alla individuazione, valutazione e gestione dei rischi
• per aziende fino a 10 lavoratori: redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza
• per aziende fino a 15 lavoratori: effettuazione della riunione periodica
• visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente almeno due volte/anno
• formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, con rilevamento delle necessità formative
• il datore di lavoro e/o i dirigenti hanno frequentato corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Quindi: è importante attivarsi quest’anno per poter chiedere lo sconto per il prossimo anno

Le verifiche periodiche sui carrelli elevatori

I carrelli elevatori non fanno parte dell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008., allegato nel quale si trovano le indicazioni sui controlli da fare per le apparecchiature indicate, con i tempi da rispettare . Sarebbe stato comodo se il legislatore avesse dato indicazioni precise anche per i carrelli. In mancanza di queste occorre fare altre considerazioni.

I carrelli elevatori fanno parte dell’Allegato V se sono antecedenti alla marcatura EPSILON e quindi costruiti in riferimento al DPR 547/55, ma questo punto riguarda essenzialmente le cinture di sicurezza (obbligatorio che ci siano / obbligatorio che vengano usate)

2.5 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio.

I carrelli cosiddetti Epsilon e CE vengono considerati nell’art. 71 comma 8 dove viene fatto riferimento alle Linee Guida ISPESL (linee guida che parlano di verifica periodica almeno annuale)

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche (cfr. Linee Guida ISPESL) o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

e quindi siamo sempre nella questione relativa alla marcatura CE.

E’ chiaro che il fabbricante, un pò per stare dalla parte dei bottoni e un pò per stare da quella dei “bottini” (… ha sempre dietro una sua società di assistenza ufficiale) dice che i controlli vanno fatti con discreta o notevole frequenza.

In particolare per le funi e le catene si rifà alle “antiche” regole delle funi e delle catene dei carroponti con il famoso controllo trimestrale che deve essere poi segnato sul libretto matricolare.
Per la verifica trimestrale delle catene nell’allegato VI – Parte terza viene riportato che la verifica delle catene è trimestrale in mancanza delle indicazioni del costruttore nel libretto d’uso e manutenzione, altrimenti si rispetta quanto prescritto.

ALLEGATO VI

3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

Attenzione quindi: non di tutto ma di funi e catene

TOTALE

se il fabbricante ci ha detto quale è la frequenza dovrei attenermi ad essa
se il fabbricante non me lo ha specificato, di farà riferimento alle linee guida, che parlano di “almeno annuale” [ma i carrelli ante CE sono senz’altro quelli meno nuovi e quindi sarebbero quelli più bisognosi di controlli e manutenzioni]

Infine: nessuno dice che per i carroponte le funi non possano essere controllate da personale interno ma che devono essere fatto da personale competente. Quindi se il controllo trimestrale fosse solo per le funi e catene dei carrelli … in molti sostengono che potrebbe essere fatto anche da personale interno dell’azienda, purchè qualificato

Industrie insalubri di I Classe

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale chi esercita l’attività di industrie insalubri di I Classe deve provare l’assenza di nocumento per poter rimanere nell’abitato.

In base agli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è certamente possibile l’installazione anche nell’abitato di una industria insalubre se accompagnata dall’introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato.

Mentre nel caso di industrie insalubri di seconda classe, non sottoposte a particolari limitazioni territoriali, è chi lamenta un nocumento dall’attività a doverlo provare, per poter impedire l’insediamento o pretendere la delocalizzazione o l’imposizione di accorgimenti tecnici volti ad eliminare ogni pregiudizio, nel caso di industrie insalubri di prima classe è chi esercita l’attività a dover provare l’assenza di nocumento, per potersi insediare o rimanere nell’abitato.

Rientro anticipato in servizio a seguito di infortunio

La questione riguarda il rientro anticipato in servizio di una insegnante di scuola primaria, ma ciò può essere valido per qualsiasi lavoratore, a seguito di infortunio sul lavoro.
La signora in questione aveva un certificato di infortunio fino al 7/02/2011. Si è presentata a lavorare il 19/01/2011 con un certificato INAIL che disponeva il rientro in servizio per il giorno 19/01/2011.
La signora che lavora in una classe con 27 bambini è rientrata al lavoro con un tutore alla gamba.
Si vuole capire se per gli aspetti connessi alla sicurezza il datore di lavoro è tutelato da questo certificato INAIL se dovesse succedergli qualcosa durante la giornata lavorativa oppure se si doveva lasciarla a casa comunque sempre che se ne abbia la facoltà.

Ecco le risposte dei due autorevoli esperti interpellati

Risposta n. 1

Se l’INAIL ha stabilito la ripresa in servizio, mediante accertamento medico, questa deve essere rispettata.
E’ l’accertamento dell’Istituto a far fede, non il certificato originale con una prognosi più lunga, salvo possibilità di impugnazione di detto giudizio di ripresa in servizio.
Nel caso, tuttavia, probabilmente, l’INAIL ha ritenuto che lo stato di inabilità parziale della lavoratrice non fosse causa ostativa al lavoro di insegnante (d’altronde, che rischi “specifici” ci sarebbero per constatare che il tutore alla gamba sia un problema per la sicurezza sul lavoro, se non una considerazione di maggiore precauzione secondo ragionevolezza comune, in quanto sappiamo che l’insegnante potrebbe cadere, soprattutto per via dell’attività dei bambini?).
Se la maestra si farà male sul lavoro interverrà nuovamente l’istituto dell’infortunio sul lavoro a carico dell’INAIL, mentre se vi sono ragioni per cui lo stato attuale della dipendente sia un rischio in relazione al tipo di attività, allora bisognerebbe consultare il Medico Competente per un’inabilità temporanea alla mansione, con sospensione del rapporto (improbabile).
Verrebbe da dire che la sicurezza cui ci si riferisce sia una sicurezza generale, comune, ragionevole, non strettamente legata alla mansione e ai rischi specifici tali da impedire la ripresa del servizio.
Diciamo, per concludere, che al limite il RSPP potrebbe concordare con il DDL lo spostamento ad altra mansione se ha il timore di ulteriori infortuni o danni che dir si voglia, non l’allontanamento unilaterale dal lavoro se non ci sono divieti legali correlati ai rischi specifici.
Se poi alla lavoratrice la gamba dovesse far male, potrà sempre chiedere al proprio medico curante di continuare la convalescenza mediante periodo di malattia, di competenza INPS.

Risposta n. 2

Se l’Inail ha chiuso l’infortunio il giorno 19 gennaio, non si vede quale problema possa sorgere, essendo la data di rientro al lavoro una valutazione di tipo medico che spetta o all’Inail o al medico di base.

Diverso sarebbe stato il rientro anticipato senza certificato (ma non è questo il caso).

Ritengo che la scuola non abbia alcun diritto di giudicare nel merito, salvo eventualmente la possibilità di sottoporre a visita medica la dipendente da parte del medico competente.

Tuttavia potrebbe esserci ora una situazione, in termini di sicurezza, differente da quella precedente: ma questo a prescindere dall’infortunio o da qualsiasi altra causa, essendo l’ adeguamento delle misure di sicurezza un obbligo dinamico.

Conclusioni

E’ suggeribile adottare delle cautele di tipo generale in relazione alla situazione: limitare i percorsi e l’uso di scale; evitare di accompagnare i ragazzi alle gite o nelle uscite; non vigilarli durante l’intervallo ma lasciare il compito ad una collega.
Ma occorre ritenere che il suo rientro CON CERTIFICATO sia legittimo.

Corsi antincendio per addetti delle aziende a rischio di incendio elevato

Sono tenute a formare gli addetti antincendio con corso per “rischio elevato” e conseguire anche l’attestato di idoneità tecnica le aziende che rientrano nel seguente elenco (Allegato X del DM 10/3/98).

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili,
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani,
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

E’ opportuno evidenziare che l’elenco non è coincidente completamente con quello dell’Allegato IX che riporta le aziende a rischio di incendio rilevante.

Sul citato allegato IX  in molti casi non sono presenti delle indicazioni precise, quindi occorre capire in base alla valutazione del rischio di incendio. Dalle risultanze della valutazione si determina il livello di rischio e quindi il tipo di corsi: rischio basso = 4 ore, rischio medio = 8 ore, rischio elevato = 16 ore.
Ad esempio nel DM 10/03/98 non sono espressamente previsti gli impianti natatori e sportivi.
Occorre verificare se vi è per le piscine all’aperto la classificazione come “locali di trattenimento” con oltre 100 posti che le fa divenire a rischio elevato.

Addetti al primo soccorso – validità corsi non previsti dal Testo Unico

Sono molte le situazioni dove per altri motivi il personale ha fatto corsi di formazione in materia di primo soccorso sanitario (hostess, bagnini, assistenti alla poltrona negli studi dentististici, OSS delle strutture per anziani, etc.).
Viene spesso chiesto se tali corsi sono validi anche come formazione per addetti al primo soccorso in base al D. Lgs. 81/2008.

La risposta della ASL è NEGATIVA: ossia se viene seguito il corso previsto dal DM 388 / 2003 (che è il corso di formazione per LAVORATORI addetti al primo soccorso) allora è il lavoratore è correttamente formato, altrimenti no. Si fa eccezione solo per i lavoratori che siano medici o infermieri.

Per esempio un corso  di primo soccorso per “soccorso alpino”  conta “zero” relativamente alla sicurezza sul lavoro.

Allego per evidenza una delle risposte della ASL di Modena pubblicate su loro sito

Esonero frequenza ai corsi previsti dal D.M. 388/03

Domanda

VOLEVO SAPERE SE UN OSS (OPERATORE SOCIO SANITARIO) CON DIPLOMA AVENDO ALL´INTERNO DEL PROGRAMMA FORMATIVO LE NOZIONI DI PRIMO E PRONTO SOCCORSO PUÒ ESSERE CONSIDERATO FORMATO AL PRIMO SOCCORSO PER IL D.M. 15.07.2003 NR.388.

Risposta

Può essere esentato dalla frequenza dei corsi previsti dal D.M. 388/03 solo il personale medico e infermieristico, se operante all´interno di strutture sanitarie e se formalmente designato in qualità di addetti al primo soccorso (in base all´art. 15 del D. Lgs 626/94), in quanto la loro preparazione professionale può essere considerata sufficiente anche a tale scopo.

fonte: prevenzio.net