Punti di vista sulla MMC

Dott. Ravalli
Le Operazioni di Movimentazione Manuale dei Carichi al Lavoro che, in Modo Assoluto, NON Possono Essere Eseguite
Questa notizia è stata tratta da: http://medicocompetente.blogspot.it/
Nell’ambito della movimentazione manuale dei carichi sui luoghi di lavoro, esiste, come noto, l’articolo 168, comma 3 che permette di valutare, con criteri standardizzati, se e come i carichi movimentati al lavoro sono congrui, se possono o meno costituire un rischio per la colonna vertebrale in particolare lombo-sacrale e permette di programmare gli interventi di modifica per ridurre il rischio :”Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida” .
La metodologia NIOSH a cui si ispirano le norme tecniche permettono di conoscere, quali sono le operazioni che non possono essere effettuate durante il lavoro in quanto, costituiscono un rischio inaccettabile in quanto vi è un’alta probabilità di causare dei danni, nel medio e lungo termine, alla tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale.
Le seguenti operazioni quindi NON possono, anche come operazione singola, essere effettuate da un singolo operatore in modalità manuale (senza ausili meccanici):
Sollevare manualmente un carico superiore a
25 kg per l’uomo tra i 18 e 45 anni
20 kg per l’uomo per l’uomo di età inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni
20 kg per la donna tra i 18 e 45 anni
15 kg per la donna per l’uomo di età inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni
E poi, indipendentemente dal peso del carico sollevato:
afferrare un carico da un altezza da terra della mani superiore a 175 cm
dislocare un carico (distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento) superiore a 175 cm. Un esempio: afferrare un carico (anche di 1 kg) da un altezza di 175 cm e collocarlo a terra.
spostare un carico spostandolo in avanti per un tratto superiore a 63 cm. La misura va effettuata dal punto di mezzo delle caviglie al punto orizzontale in cui viene posato.
Una dislocazione angolare superiore a 135°: sollevare quindi un carico e collocarlo in un punto il cui angolo, rispetto al punto di prelievo, è superiore a 135°.
Superare una frequenza di 8 azioni al minuto se il compito di sollevamento dura tutte le 8 ore del turno
Superare una frequenza di 10 azioni al minuto se il compito di sollevamento dura almeno 2 ore del turno
Superare una frequenza di 12 azioni al minuto se il compito di sollevamento dura almeno 1 ora del turno.
La metodologia poi permette, in base al peso ed alle modalità di movimentazione, di stabilire l’entità del rischio.
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Ing. Fonzar: mi deve scusare il dott. Ravalli, ma dire che non si possono sollevare più di 25 kg è una bestialità – quindi arrivo a casa e non posso abbracciare mio figlio e mia moglie (ovvio che non sono sul luogo di lavoro…) – insomma è un messaggio sbagliato – SBAGLIATO – Ho rischi e indice NIOSH superiore a 1 di sicuro, ma non è vietato – sono due cose diverse (VALE ANCHE PER LE ALTRE AZIONI INDICATE!!!) – DIVULGATE PER FAVORE – DIVULGATE QUESTA PRECISAZIONE A TUTTI – !!!
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norsaq: siamo d’accordo con Ing. Fonzar. Dire che “è vietato” mette fuori legge una infinità di lavori. Si deve dire che “è sbagliato e va riprogettato”. Restando in ambito sanitario ad esempio che ne sarebbe del servizio di emergenza?
Ah già … notoriamente le ambulanze quando escono per un’emergenza hanno un equipaggio di 4 persone, potendoci facilmente essere persone con un peso di 80 / 90 kg;
se poi pesasse di più … aspettiamo a soccorrerlo in attesa che arrivi il 5° o il 6° barelliere …
E voi che cosa pensate?