Corsi antincendio per addetti delle aziende a rischio di incendio elevato

Sono tenute a formare gli addetti antincendio con corso per “rischio elevato” e conseguire anche l’attestato di idoneità tecnica le aziende che rientrano nel seguente elenco (Allegato X del DM 10/3/98).

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili,
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani,
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

E’ opportuno evidenziare che l’elenco non è coincidente completamente con quello dell’Allegato IX che riporta le aziende a rischio di incendio rilevante.

Sul citato allegato IX  in molti casi non sono presenti delle indicazioni precise, quindi occorre capire in base alla valutazione del rischio di incendio. Dalle risultanze della valutazione si determina il livello di rischio e quindi il tipo di corsi: rischio basso = 4 ore, rischio medio = 8 ore, rischio elevato = 16 ore.
Ad esempio nel DM 10/03/98 non sono espressamente previsti gli impianti natatori e sportivi.
Occorre verificare se vi è per le piscine all’aperto la classificazione come “locali di trattenimento” con oltre 100 posti che le fa divenire a rischio elevato.

Addetti al primo soccorso – validità corsi non previsti dal Testo Unico

Sono molte le situazioni dove per altri motivi il personale ha fatto corsi di formazione in materia di primo soccorso sanitario (hostess, bagnini, assistenti alla poltrona negli studi dentististici, OSS delle strutture per anziani, etc.).
Viene spesso chiesto se tali corsi sono validi anche come formazione per addetti al primo soccorso in base al D. Lgs. 81/2008.

La risposta della ASL è NEGATIVA: ossia se viene seguito il corso previsto dal DM 388 / 2003 (che è il corso di formazione per LAVORATORI addetti al primo soccorso) allora è il lavoratore è correttamente formato, altrimenti no. Si fa eccezione solo per i lavoratori che siano medici o infermieri.

Per esempio un corso  di primo soccorso per “soccorso alpino”  conta “zero” relativamente alla sicurezza sul lavoro.

Allego per evidenza una delle risposte della ASL di Modena pubblicate su loro sito

Esonero frequenza ai corsi previsti dal D.M. 388/03

Domanda

VOLEVO SAPERE SE UN OSS (OPERATORE SOCIO SANITARIO) CON DIPLOMA AVENDO ALL´INTERNO DEL PROGRAMMA FORMATIVO LE NOZIONI DI PRIMO E PRONTO SOCCORSO PUÒ ESSERE CONSIDERATO FORMATO AL PRIMO SOCCORSO PER IL D.M. 15.07.2003 NR.388.

Risposta

Può essere esentato dalla frequenza dei corsi previsti dal D.M. 388/03 solo il personale medico e infermieristico, se operante all´interno di strutture sanitarie e se formalmente designato in qualità di addetti al primo soccorso (in base all´art. 15 del D. Lgs 626/94), in quanto la loro preparazione professionale può essere considerata sufficiente anche a tale scopo.

fonte: prevenzio.net