Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): breve riassunto delle principali “regole”

L’elezione dell’RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) è una facoltà dei lavoratori e non un obbligo del DDL (datore di lavoro).
Se quindi manca il RLS il DDL non viene sanzionato.
Ci si aspetta tuttavia che il DDL informi tutti i lavoratori della possibilità di eleggere un loro RLS.
Questa informazione può essere data con un avviso esposto in bacheca, con una circolare in busta paga, durante un incontro di informazione o altro opportuno modo, possibilmente con evidenza (es. firme sull’avviso).

E’ bene evidenziare ai lavoratori che il RLS ha delle facoltà e non degli obblighi (se non, come tutti i suoi colleghi, in quanto esso stesso è un lavoratore dell’azienda), quindi non ci sono “responsabilità” o sanzioni specifiche. Allo stesso tempo il ruolo, se ricoperto in modo attivo e partecipe, può essere un impegnativo compito di rappresentanza.
Se, come avviene in molte aziende, il RLS non viene eletto si perdono alcune importanti funzioni di collegamento tra i vari soggetti che si devono per legge occupare di sicurezza in azienda.

Nel caso si voglia eleggere il RLS si può procedere, salvo che non sia specificato espressamente dal proprio contratto di lavoro, in vari modi:
– riunione con tutti i lavoratori in presenza di un solo candidato e quindi acclamazione, alzata di mano, votazione palese o votazione con scheda
– riunione con tutti i lavoratori in presenza di più di un candidato e quindi votazione palese o votazione con scheda
Insomma … nella maggior parte delle realtà aziendali viene gestita come una votazione poco formale, basta che non ci siano interferenze del DDL nella elezione del RLS: quest’ultimo, essendo un rappresentante dei lavoratori, correttamente non deve essere “suggerito” dalla Direzione Aziendale.

Tutto ciò vale se non sono presenti le RSU (rappresentanze sindacali unitarie). Se invece sono presenti in azienda allora il RLS è uno delle RSU.

Una volta che il RLS è presente ed eletto occorre:
– seguire corso di formazione (minimo 32 ore, cui seguiranno 4 ore/anno di aggiornamento per aziende con meno di 50 lavoratori, 8 ore/anno per le aziende con oltre 50 addetti)
– comunicare il nome dell’RLS agli enti preposti.

Il RLS, in base al proprio contratto, ha un “monte ore” per occuparsi della sicurezza in azienda. Le modalità di utilizzo di questo tempo viene disciplinato dai contratti di settore e/o da quelli aziendali.

Se invece il RLS non c’è e continua a non esserci prima poi viene designato a cura delle OOPP (organismi paritetici, ossia Ass. Datoriali + Ass. Sindacali) un RLS-Territoriale.
Questa persona mandata dalla OOPP ovviamente è del Sindacato, poichè deve rappresentare i lavoratori.
Va tenuto conto che vi è un costo annuale (legato al lordo salariale) da versare all’OOPP per il servizio.
Nella maggior parte dei casi la funzione del RLS-T, sulla base della maggior parte delle esperienze finora incontrate, è molto formale, la presenza in azienda scarsa o assente, l’attività assai poco concreta e quindi poco utile al processo di miglioramento della sicurezza in azienda.
Le modalità di indicazione, i tempi e le modalità di rapporto con gli OOPP per l’RLS-T sono estremamente variabili in base al settore di appartenenza ed alle provincie (ad esempio le OOPP del settore edilizia e quelle del commercio si sono dimostrate più rapide ed efficienti nella designazione).