Sentenza responsabilità RSPP verso terzi non lavoratori

La scrivania dell’RSPP è la più affollata …
Quando in azienda non si sa a chi “sbolognare” qualcosa, si pensa sempre che “forse c’entra con la sicurezza”

Anche le sentenze sono sempre più sull’RSPP, che pure tutti ci dicono che ha solo dei compiti, non degli obblighi …

Poi nella pratica ecco che è responsabile anche dei NON lavoratori.

Quindi attenzione a chi per esempio ha un esercizio pubblico (negozi, ambulatori, piscine, ospedali, case protette, scuole, etc. etc.)

Segnaliamo questa massima tratta da www.focusambiente.it

In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perchè possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui all’art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, nonchè la perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionaiità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, tutte condizioni sussistenti nel caso in esame ( v. da ultimo in tal senso Sez. 4, 17 aprile 2012, De Lucchi, rv. 253322).

Capito?

 

Il caldo è legale?

Cosa dice la legge italiana relativamente al caldo negli ambienti di lavoro?

La legge è piuttosto generica e troviamo alcune indicazioni sul tema nell’Allegato IV

D. Lgs. 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
Punto 1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell’ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell’aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l’ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

 

Vi sono poi indicatori vari e linee guida ma non hanno forza di legge.

Poiché gli accorgimenti tecnici non possono essere adottati in un breve periodo ed hanno invece bisogno di una progettazione e programmazione degli interventi, oltre ad essere in alcuni casi estremamente complessi e costosi, in questi casi si cerca di mitigare la situazione con cambi di mansione, riduzione o spostamento orario, punti di ristoro e analoghi provvedimenti di tipo organizzativo e procedurale.

I consigli del SUVA svizzero per lavorare nei giorni di canicola

Perché anche in Svizzera fa caldo … e il SUVA, come sempre, fa delle schede sintetiche con le info più importanti.

http://www.suva.ch/it/factsheet-hitze.pdf

La sintesi della sintesi è:

5. Principi generali per la prevenzione delle patologie da calore

Le condizioni di lavoro (l’attività stessa, l’abbigliamento e l’ambiente di lavoro) non devono provocare né la disidratazione né il surriscaldamento del corpo. Occorre pianificare i processi lavorativi in modo da evitare, per quanto possibile, di lavorare ad alte temperature. Questo obiettivo può essere realizzato con adeguate misure tecniche, organizzative e di carattere personale.

5.1. Misure tecniche

I posti di lavoro devono essere protetti dall’azione diretta del sole. A tale scopo si possono montare delle tettoie parasole, delle tende o degli ombrelloni. Inoltre, è possibile rinfrescare l’ambiente con un’adeguata ventilazione. Pertanto è bene valutare l’installazione di un impianto di climatizzazione. Infine, si può ridurre il surriscaldamento prodotto dalle macchine isolando o schermando la fonte di calore.

5.2. Misure organizzative

I collaboratori devono essere informati sui rischi a cui sono esposti quando lavorano ad alte temperature e devono conoscere le misure di prevenzione.

L’acclimatazione riduce il rischio di patologie da calore, soprattutto se si eseguono lavori in sotterraneo, in un ambiente caldo e umido. Il termine acclimatazione indica i processi di adattamento del corpo al calore. Essi richiedono da una a due settimane. Appropriate misure organizzative aiutano a ridurre gli effetti della canicola sull’organismo. Si possono ridurre i tempi di sosta negli ambienti troppo caldi eseguendo in luoghi freschi tutti i lavori che lo permettono. I lavori particolarmente pesanti devono essere eseguiti, per quanto possibile, nelle prime ore del mattino.

Quando si lavora a temperature molto elevate, occorre adottare misure diverse a seconda che ci si trovi all’aperto oppure in un ambiente chiuso. Bisgona inoltre distinguere fra posti di lavoro permanenti e posti di lavoro provvisori. La lista di controllo “Lavorare sui cantieri all’aperto nei giorni di canicola” fornisce indicazioni in proposito.

In generale, bisogna evitare di eseguire i lavori pesanti quando il termometro segna temperature molto elevate.

I tempi di sosta negli ambienti molto caldi devono essere ridotti effettuando regolarmente (ogni ora) delle pause in un luogo fresco.

Un altro metodo per limitare l’accumulo di calore a livello corporeo è ridurre l’intensità del lavoro oppure interrompere il lavoro fisico pur senza sottrarsi alla calura.

Per rinfrescare il corpo è meglio riposarsi più volte e per breve tempo che non effettuare poche pause di lunga durata. Affinché l’organismo possa ridurre l’accumulo di calore, i lavoratori devono trascorrere le pause in un luogo fresco e ombreggiato.

5.3 Misure di carattere personale

I lavoratori devono indossare abiti adeguati alle condizioni climatiche, in tessuti che per-mettano la traspirazione del sudore. Affinché l’apporto di liquidi sia sufficiente, occorre fornire ai lavoratori bevande adeguate.

Il caffè non è tra le bevande adeguate.