La formazione dei lavoratori e il ruolo dell’RSPP

Ricordiamo alle aziende che gli obblighi di formazione dei lavoratori sono ora disciplinati da precise modalità
Per questo vi rimandiamo ai numerosi articoli e commenti pubblicati sul nostro sito www.norsaq.it
Vi vogliamo solo dire che la formazione è costituita da:
– una parte generale, uguale per tutti, di 4 ore
– una parte specifica, di durata variabile da 4 a 12 ore, diversa per i rischi presenti nella propria azienda.

Segnaliamo invece come importante il seguente aspetto.

Recentemente in un’azienda è stata contestata da un Ente di Controllo la formazione che è stata fatta:

– senza progettazione

– senza aver consultato il RLS

la legge prevede come specifica attribuzione dell’RLS quella  di essere consultato sul tema

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di
norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.

– senza aver consultato e fatto partecipare il RSPP

la legge prevede come specifico compito dell’RSPP quello di organizzare la informazione e formazione

Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i
sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

– senza che i docenti avessero conoscenza dei rischi presenti in azienda
– senza che i materiali dati ai discenti (dispense) e/o le slide fossero predisposte sulla base delle reali situazioni aziendali
e su altri aspetti

Tutto ciò potendo portare a ritenere come NON valida anche la formazione fatta.

Insomma:
se l’RSPP non viene coinvolto, l’RSPP non può essere poi chiamato in causa su come viene trattata la formazione
nè può giustificare nei confronti dell’ente di controllo modalità progettuali ed esecutive della formazione, alle quali non ha partecipato.

Cassazione: il privato risponde dell’infortunio e morte dell’operaio che lavora in casa

Dal momento che non sono molto convincente quando parlo con dei privati e li informo delle loro precise responsabilità come committenti, dopo aver pubblicato la chiara Guida predisposta dalla ANCI di L’Aquila, adesso vi giro anche questa sentenza.

La cosa che però mi stupisce di più è che nessuno si ponga innanzitutto la questione ETICA e MORALE della sicurezza di una persona che chiamano a lavorare a casa propria. “Saprà ben fare il suo mestiere no? e io cosa c’entro se lui cade dal tetto?”. Meditate gente, meditate.

La Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza n. 42465 del 1° dicembre 2010 ha affermato la responsabilità penale del privato, nel caso in caso l’operaio da lui incaricato, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto.
Nella sentenza in oggettto, il privato ricorreva in Cassazione contro la precedente sentenza del tribunale di appello, con le quali si condannava lo stesso alla pena della reclusione di otto mesi, perchè, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, consentiva all’operaio da lui incaricato, di svolgere il lavoro, in assenza di qualsiasi cautela volta a scongiurare pericoli di caduta (da una altezza di tre metri); sicchè lo stesso operaio, cadendo dall’impalcatura senza protezioni e senza indossare la cintura di sicurezza, moriva.
Secondo la Suprema Corte, in materia di sicurezza sul lavoro, il privato committente ha una “posizione di garanzia” nei confronti del lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due”. Deve essere considerata errata la tesi secondo la quale “in caso di prestazione autonoma (d’opera) il lavoratore autonomo sia comunque l’unico responsabile della sicurezza”.
Inoltre la Corte, individua nel decreto legislativo 626, del 1994, il sistema più ampio di tutela a garanzia della salute dei lavoratori; specificando che, seppur tale normativa sia tarata sul lavoro dipendente, trova applicazione anche nelle ipotesi di lavoratori impiegati da imprese appaltatrici e, di lavoratori autonomi.
Infine la Corte, richiamandosi alla precedente giurisprudenza riafferma il principio per cui: “chiunque gestisce cantieri, opifici etc, oltre all’obbligo di garanzia relativo ai dipendenti dell’imprenditore o, comunque presenti su un cantiere per motivi di lavoro, ha un ulteriore obbligo di garanzia verso chiunque a vario titolo acceda agli impianti; obbligazione correlata agli obblighi specifici di sicurezza che cautelano le attività organizzate ma anche, agli obblighi generali di non esporre nessuno a rischi generici o ambientali, derivati per legge, dall’attività del soggetto gravato per legge, per contratto o per assunzione di fatto, dall’obbligo di garanzia”.