Cassazione: il privato risponde dell’infortunio e morte dell’operaio che lavora in casa

Dal momento che non sono molto convincente quando parlo con dei privati e li informo delle loro precise responsabilità come committenti, dopo aver pubblicato la chiara Guida predisposta dalla ANCI di L’Aquila, adesso vi giro anche questa sentenza.

La cosa che però mi stupisce di più è che nessuno si ponga innanzitutto la questione ETICA e MORALE della sicurezza di una persona che chiamano a lavorare a casa propria. “Saprà ben fare il suo mestiere no? e io cosa c’entro se lui cade dal tetto?”. Meditate gente, meditate.

La Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza n. 42465 del 1° dicembre 2010 ha affermato la responsabilità penale del privato, nel caso in caso l’operaio da lui incaricato, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto.
Nella sentenza in oggettto, il privato ricorreva in Cassazione contro la precedente sentenza del tribunale di appello, con le quali si condannava lo stesso alla pena della reclusione di otto mesi, perchè, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, consentiva all’operaio da lui incaricato, di svolgere il lavoro, in assenza di qualsiasi cautela volta a scongiurare pericoli di caduta (da una altezza di tre metri); sicchè lo stesso operaio, cadendo dall’impalcatura senza protezioni e senza indossare la cintura di sicurezza, moriva.
Secondo la Suprema Corte, in materia di sicurezza sul lavoro, il privato committente ha una “posizione di garanzia” nei confronti del lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due”. Deve essere considerata errata la tesi secondo la quale “in caso di prestazione autonoma (d’opera) il lavoratore autonomo sia comunque l’unico responsabile della sicurezza”.
Inoltre la Corte, individua nel decreto legislativo 626, del 1994, il sistema più ampio di tutela a garanzia della salute dei lavoratori; specificando che, seppur tale normativa sia tarata sul lavoro dipendente, trova applicazione anche nelle ipotesi di lavoratori impiegati da imprese appaltatrici e, di lavoratori autonomi.
Infine la Corte, richiamandosi alla precedente giurisprudenza riafferma il principio per cui: “chiunque gestisce cantieri, opifici etc, oltre all’obbligo di garanzia relativo ai dipendenti dell’imprenditore o, comunque presenti su un cantiere per motivi di lavoro, ha un ulteriore obbligo di garanzia verso chiunque a vario titolo acceda agli impianti; obbligazione correlata agli obblighi specifici di sicurezza che cautelano le attività organizzate ma anche, agli obblighi generali di non esporre nessuno a rischi generici o ambientali, derivati per legge, dall’attività del soggetto gravato per legge, per contratto o per assunzione di fatto, dall’obbligo di garanzia”.