Valutazione dei campi elettromagnetici

Valutazione dei CAMPI ELETTROMAGNETICI: scadenza del 30 aprile.

Il D. Lgs. 81/2008 ha stabilito al 30 aprile 2012 la scadenza per l’adeguamento delle aziende ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente per la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM).

La data era inizialmente stata fissata al 30/04/2008 ed è stata prorogata di 4 anni dalla direttiva 2008/46/CE.

Per ulteriori riferimenti si rimanda al Titolo VIII – Capo IV del D. Lgs. 81/2008 “AGENTI FISICI – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI”.

Tra i punti principali della legge, ricordiamo i seguenti:

–  il campo di applicazione è relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro;

–  le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto;

–  il campo di applicazione non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione;

–  il datore di lavoro misura o calcola i livelli dei CEM ai quali sono esposti i lavoratori;

– se i valori di azione sono superati e non è possibile escludere il superamento dei valori limite di esposizione e i rischi relativi alla sicurezza, il datore di lavoro elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione;

– i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ai CEM che superano i valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Tali aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse e’ limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione;

–  il medico competente tiene conto dei risultati della valutazione dei rischi, adegua il protocollo sanitario e visita i lavoratori esposti almeno annualmente;

La valutazione del rischio CEM è in effetti piuttosto complessa e richiede strumentazioni e conoscenze approfondite. Anche in questo campo c’è ovviamente chi, con stile da “rabdomante”, gira con uno strumento per gli ambienti di lavoro e sentenzia dove c’è o non c’è un CEM elevato.

Il CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) ha definito già in un documento del 2006 (disponibile a chi ce ne facesse richiesta) quale è il profilo professionale dell’esperto nella valutazione dei rischi derivanti da CEM.

Il personale di Norsaq che si occupa della valutazioni dei CEM ha ovviamente questa formazione ed una esperienza maturata in molti anni di attività esclusiva in questi ambiti.

Per quanto riguarda il metodo di valutazione più che il D. Lgs. 81/2008 contano le Linee Guida delle Regioni e le indicazioni date da sito PAF (Portale Agenti Fisici) e da altri enti e strutture di coordinamento.

Le nostre valutazioni sono ad esempio effettuate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), dalle “Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro” e dalle Norme Tecniche di settore: CEI 211-6 (Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana) e CEI 211-7 (Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana). I monitoraggi in continuo sono previsti dalle linee guida APAT e dal DECRETO 29 maggio 2008: “Il valore di induzione magnetica utile per la valutazione del non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità si ottiene come mediana dei valori registrati durante misure dirette prolungate per almeno 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. […] La frequenza di campionamento deve essere rappresentativa dell’andamento dell’induzione nelle 24 ore. La strumentazione attualmente disponibile consente campionamenti dell’ordine dei secondi. Per la finalità della presente misura, si richiede l’acquisizione di almeno un campione al minuto”. In particolare la centralina per il monitoraggio in continuo (per misurare il valore mediano nelle 24 ore) potrà essere posizionata in punti ritenuti critici per gli individui della popolazione.

Gli strumenti, tra l’altro, che utilizziamo per le misure sono i seguenti:

– Misuratore di campo elettromagnetico in alta frequenza

– Sonda isotropica 100 kHz – 3 GHz

– Misuratore di campo magnetico in bassa frequenza

– Misuratore di campo elettrico in bassa frequenza

– Monitor di induzione magnetica in bassa frequenza

Segnaliamo infine che il 28 marzo, dalle 14,30 alle 18,30, presso CARPI HOTEL a Carpi, organizziamo un corso di formazione, valido per 4 ore di aggiornamento per RSPP / ASPP, sul tema della valutazione dei campi elettromagnetici:

La misura dei campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro e di vita – Esposizione professionale ed esposizione indebita.

Il corso può essere un’ottima occasione per apprendere gli elementi di base della valutazione e quindi orientarsi correttamente verso un insieme di “tecnici / metodi / strumentazioni” che possa portare ad una valutazione effettiva, completa e rappresentativa. Ulteriori informazioni sul corso le trovate sul sito di Norsaq alla pagina:

http://www.norsaq.it/2012_n_01/04_LOCANDINA_CORSO_FANTINI_CAMPI_ELETTROM.pdf

Formazione per modo di dire

Il pm Guariniello indaga sui corsi di formazione.
La Procura di Torino indaga su alcuni soggetti che erogano formazione per la sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è accertare la violazione dell’obbligo dell’effettivo apprendimento. E l’inchiesta potrebbe allargarsi alla “finta Fad”.
Era ora!

Ci sono:
– i corsi dove paghi con carta di credito, ti arriva la password, ti colleghi al loro sito, stai collegato per le ore della durata del corso (intanto puoi anche andare a fare un fine settimana al mare), e automaticamente ti arriva l’attestato sempre per e.mail
– i corsi con 120 persone (alla faccia della “interattività”, della personalizzazione e del rapporto docenti/discenti)
– i corsi antincendio dove si spegne un fornello da campeggio in aula
– i corsi di primo soccorso con 50 persone dove la prova pratica la fanno “a campione”
– i corsi su qualsiasi argomento, tenuti da un “novello Leonardo” che le sa tutte

E tra poco, con i due accordi per la “formazione ex artt. 37 e 38” (lavoratori, preposti, dirigenti e DDL/RSPP) e “attrezzature” (carrelli elevatori, trattori, macchine movimento terra, PLE, etc.) ne vedremo delle belle.

Noi non abbiamo ancora attivato i corsi secondo questi accordi perchè sta per essere pubblicata una Linea Guida, come ci ha confermato l’avv. Fantini del Ministero del Lavoro, e prima di partire vogliamo avere un quadro chiaro.
Suggeriamo alle imprese di non “impanicarsi”: l’unico obbligo con scadenza ravvicinata è quello relativo alla formazione dei neoassunti che devono frequentare le 8/12/16 ore entro i 60 gg dalla data di assunzione, per il resto c’è tempo per pianificare bene quello che in concreto va fatto.

Non ci siamo dimenticati quindi del tema ma stiamo ragionando su come fare una attività che abbia in concreto un valore aggiunto e un effetto sulla crescita della cultura della sicurezza.