Effetti di REACH e CLP in ambito lavorativo e nella valutazione del rischio chimico

I principali effetti di REACH e CLP in ambito lavorativo e nella valutazione del rischio chimico sono i seguenti:

eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni “nei casi in cui le informazioni inerenti le proprietà delle sostanze siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La VdR chimico è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti in parola e in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro”; occorre inoltre fare l’aggiornamento anche in relazione agli scenari di esposizione allegati alle SDS.

aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell’informazione, “relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e alle nuove misure di prevenzione e protezione da adottare”;

– classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria che “deve essere attivata per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute rispondenti, in base alla Dir. 67/548/CEE, ai criteri per la classificazione non solo, come già previsto dal D.Lgs. 81/2008, come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, ma anche corrosivi, cancerogeni di categoria 3 e mutageni di categoria 3, o alle corrispondenti categorie così come previste dal Regolamento CLP e che sarà a completo regime il 1° giugno 2015”;

aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP come previsto nell’allegato XXVI del D.Lgs. 81/2008.

Vi ricordiamo che Norsaq è in grado di aiutare le aziende nella valutazione del rischio chimico, sia nella fase di analisi documentale sia in quella di verifica mediante analisi ambientali e personali.

La valutazione del rischio chimico

 

Molto spesso nelle aziende non si utilizzano prodotti chimici tal quali, ossia come forniti dall’azienda produttrice, ma si effettuano diluizioni o miscele.

Premesso che queste attività (soprattutto le miscelazioni con altri prodotti) devono essere fatte in modo sicuro e con la conoscenza di quanto potrebbe avvenire dal punto di vista chimico, per la valutazione del rischio si ha a disposizione la Scheda Dati Sicurezza (SDS) del prodotto fornito, ma non ovviamente quella del prodotto diluito. Con il metodo Movarisch occorre quindi procedere prima alla definizione della pericolosità della miscela. Conferma di ciò ci è stata data anche da Prevenzio.net che ha risposto in merito come sotto riportato.

Ricordiamo con l’occasione che siamo in grado di effettuare le valutazioni del rischio chimico con algoritmi previsionali e di verificare a posteriori il risultato con mirati campionamenti ambientali e personali, effettuati da personale competente.

QUESITO

Abbiamo la necessità di valutare con il modello MoVaRisCh il rischio chimico per la salute per un prodotto chimico (detergente liquido) che viene utilizzato diluito in acqua.

Non avendo trovato indicazioni precise in merito, le alternative per noi ipotizzabili sono:
– considerare lo score associato al prodotto “puro” (non diluito), dal momento che in una prima fase di preparazione il prodotto, prima di essere miscelato all’acqua, non è diluito. Tale alternativa sembra però molto cautelativa
– utilizzare l’indice “inclusione in matrice”, dal momento che si tratta di una sospensione in matrice acquosa
– utilizzare una nuova classificazione del preparato in base al D. Lgs. 65/03
Quale di queste alternative può essere utilizzata o c’è una possibilità diversa?

RISPOSTA

Occorre innanzitutto valutare la pericolosità della miscela classificandola ai sensi del D.Lgs.65/03.