Nessun risarcimento in caso di mancato utilizzo delle misure di protezione per comportamento imprevedibile del lavoratore

Nessun risarcimento del datore di lavoro in caso di mancato utilizzo delle misure di protezione per comportamento imprevedibile del lavoratore.

Non ha nessun obbligo risarcitorio il datore di lavoro nei confronti dell’operaio che al momento dell’infortunio non usava gli strumenti di protezione del kit di sicurezza consegnatogli all’inizio della lavorazione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la Sentenza del 11/04/2013, n. 8861.
La responsabilità del datore di lavoro sussiste qualora l’infortunio, pur dipeso da un’imprudenza del dipendente, si sarebbe potuto prevedere o evitare se il datore avesse adottato misure di prevenzione adeguate (ad esempio segnalando la pericolosità di alcuni impianti). La responsabilità del datore di lavoro viene meno, però, quando l’infortunio sia interamente riconducibile ad una condotta imprevedibile del lavoratore che presenti i caratteri dell’abnormità e dell’inopinabilità assoluta; se il dipendente ha indossato l’attrezzatura anti infortunistica ma poi l’ha tolta nel corso della prestazione lavorativa nessuna responsabilità può essere attribuita al datore di lavoro.
Nel caso in esame la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore contro la sentenza con cui i giudici di merito avevano escluso il diritto al risarcimento del danno per l’infortunio nel quale aveva riportato postumi invalidanti. Il sinistro si era verificato quando il lavoratore stava eseguendo una trapanazione durante la quale la punta del trapano utilizzato si era rotta ed una scheggia di metallo aveva colpito l’occhio del lavoratore che, sfuggito alla sorveglianza del capo officina, si era tolto gli occhiali.
Tale comportamento, come si legge nella sentenza, è ritenuto idoneo ad escludere ogni responsabilità datoriale, reputandosi non ragionevolmente pretendibile che la vigilanza dovesse estendersi all’accertamento costante, da parte del datore di lavoro, che venissero osservate le disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro.

Nulli i Crediti formativi per RSPP rilasciati a Convegni con oltre 30 persone?

Segnaliamo una comunicazione della Associazione Ambiente e Lavoro, che, se trovasse riscontro, costituirebbe un importante principio.

A tutti è capitato di partecipare a convegni e seminari, a volte anche presentazioni di prodotti e servizi, che offrivano con l’occasione ore di aggiornamento. Molti di noi sono stati in gradevolissime sedi alberghiere a fare “corsi di aggiornamento” dove c’erano 200 persone. Mentre la discussione è stata per molto tempo incentrata sui corsi di formazione per CSP e CSE, ecco adesso una importante notizia sul fronte ASPP e RSPP.

Secondo questa notizia sarebbero NULLI i Crediti formativi per RSPP rilasciati a Convegni con oltre 30 persone.

Citiamo testualmente il comunicato della Associazione Ambiente e Lavoro.

Sono NULLI i Crediti formativi per RSPP rilasciati a Convegni con oltre 30 persone!

 

In questa direzione, il 18.2.2013, si è espressa ufficialmente la ASL di Bergamo con:

–         comunicazione DIFFIDA ad alcune Associazioni imprenditoriali

–         a rilasciare CREDITI formativi per RSPP per la partecipazione a Convegni con oltre 30 persone !

La DIFFIDA:

– è firmata dalla Dott.ssa Mara AZZI (Direttore generale dell’ASL)

– e reca il Prot. n. 26835 del 18 febbraio 2013.

Ringraziamo la Dott.ssa Mara AZZI per l’importante decisione assunta, destinata a fare scuola in tutta Italia.

La DIFFIDA è stata assunta a seguito di un Esposto – Segnalazione promosso dalla Associazione Ambiente e Lavoro (Prot. n. 031/2013), inviata anche ad altre P.A., al massimo livello istituzionale, per competenza o per conoscenza.

Ora tutti sanno ciò che è sempre stato ovvio per chi era in buona fede:

– sono NULLI i Crediti RSPP (e ASPP) per i Corsi di aggiornamento cui partecipino oltre 30 persone;

e a maggior ragione

– sono NULLI i Crediti RSPP (e ASPP) per i CONVEGNI.

Nel nostro Esposto – Segnalazione riportiamo in dettaglio tutte le motivazioni, che sostengono il divieto di Crediti RSPP oltre le 30 persone, tra cui:

– chi li rilascia lo fa al di fuori delle “norma primaria”, l’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, commi 2 e 4, che indica l’obbligo di partecipare a CORSI;

e

– NON indica MAI i CONVEGNI (ovvero Seminari, Forum, ecc.);

ricordando che NESSUNA norma secondaria può modificare gli obblighi di una “norma primaria”.

Oltre alla CIIP, questa coerente ed univoca interpretazione della “norma primaria” è confermata oggi da:

– l’ASL di Bergamo, con questa DIFFIDA;

e prima di essa:

– la Regione Lombardia, con la Circ. 32/San/2006 ed altre precedenti e seguenti;

– il Governo, con la risposta del Vice-Ministro Martone, illustrata alla Camera dei Deputati, il 5 giugno 2012, in risposta alla interrogazione promossa dalla CIIP n. 5-06587, primo firmatario l’On. Antonio Boccuzzi (Commissione Lavoro) e dall’omologo Atto di sindacato ispettivo n. 3-02783 al Senato, primo firmatario il Sen. Paolo Nerozzi (Commissione Lavoro e di inchiesta sugli Infortuni).

 Staremo a vedere e vi terremo informati. Anche perché la pratica è abbastanza diffusa e quindi riguarda direttamente anche noi che abbiamo, in quanto RSPP, un set di 100 (60 + 40) ore di aggiornamento da fare ogni 5 anni.

Radiazioni ottiche naturali

Si è fatto sinora un gran parlare di radiazioni ottiche artificiali (per gli amici: ROA) ma non ci dobbiamo certo dimenticare di quelle di origine naturale (si chiameranno RON?).

Lo spunto per ricordarcelo ce lo da il PAF – Portale Agenti Fisici che in una sua nota richiama l’attenzione sul tema. Sul sito del PAF troviamo numerosi elementi utili per comprendere il problema e adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie. http://www.portaleagentifisici.it/fo_ro_naturali_index.php?&lg=IT

“Le più autorevoli organizzazioni internazionali (ICNIRP, ILO, WHO) e nazionali (Istituto Superiore si Sanità) preposte alla tutela della salute e della sicurezza  e gli  studi epidemiologici  condotti in ambito internazionale concordano nel considerare la radiazione ultravioletta solare  un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che lavorano all’aperto (lavoratori outdoor) elencati a titolo indicativo- nelle tabelle 1 e 2, da valutare e prevenire  alla stregua di tutti gli altri rischi (chimici, fisici, biologici) presenti nell’ambiente di lavoro. In particolare per tali lavoratori sono da tempo individuate  e caratterizzate molte patologie fotoindotte,  i cui organi bersaglio sono pelle ed  occhi. La principale patologia fotoindotta è senz’altro il cancro della pelle.”

Quindi, avvicinandosi la bella stagione, valutiamo anche questo aspetto e prepariamo occhiali, abbigliamento adeguato e … creme solari.

Per le ROA ricordiamo che siamo adeguatamente preparati ad effettuare le valutazioni in ambito industriale in diverse attività, tra le quali: saldatura, materiali metalli fusi, lampade IR e UV, sistemi di indagine non distruttiva, eccetera.

Riconoscimento della formazione pregressa per lavoratore proveniente da altra azienda

Dalla entrata in vigore dell’Accordo Stato / Regioni per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, sono stati attivati numerosi corsi di formazione.
E’ pertanto frequente che venga assunto un lavoratore che ha già fatto, in una precedente azienda, i corsi di formazione per la parte generale e/o per la parte specifica.

Mentre il riconoscimento della formazione per la parte generale è scontata, essendo tali corsi uguali per tutti, per il riconoscimento del “credito formativo” della formazione specifica  serve che il lavoratore resti nel medesimo settore produttivo.
Vi era quindi a nostro parere la necessità di capire se si dovesse intendere come medesimo settore produttivo il settore “macro”, oppure il settore produttivo specifico.

Ecco la risposta, chiara, che ci ha dato Prevenzio.net.

QUESITO 

 Un tecnico di laboratorio ha seguito i corsi di formazione previsti dall’Accordo Stato Regioni nell’azienda in cui lavorava prima (Gruppo C – 20 “Fabbricazione di prodotti chimici”). Ora lavora, sempre come tecnico di laboratorio, in una società del settore farmaceutico (Gruppo C – 21 “Fabbricazione di prodotti farmaceutici”). I corsi che ha già frequentato possono essere ritenuti formazione pregressa valida? In altri termini, quanto indicato nel punto 7, lettera a, primo punto elenco dell’Accordo S/R del 21 dic 2011, ossia “azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella di origine o precedente” fa riferimento al “Gruppo” (C in questo caso) o alla “tipologia” (20 e 21 rispettivamente)?

 RISPOSTA

 La formazione pregressa può essere considerata credito formativo utilizzabile anche nella nuova attività lavorativa quando questa appartiene allo stesso settore produttivo di quella precedente (a questo scopo si fa riferimento al Gruppo, C in questo caso).
In ogni caso il datore di lavoro della nuova azienda dovrà assumersi il compito di valutare le eventuali necessità di aggiornare la formazione specifica, sulla base delle pregresse conoscenze acquisite e tenendo conto del quadro di rischio e relative misure di prevenzione presenti nella nuova attività.