Definizione di addetto all’uso del carrello elevatore

La normativa in base alla quale i lavoratori addetti all’uso di macchine movimento terra sono soggetti, tra l’altro, a specifici controlli per verificare l’assenza di uso di sostanze psicotrope e di abuso di alcool, comporta per le aziende un ulteriore impegno organizzativo ed economico.

Per tale motivo è fondamentale definire chiaramente all’interno della propria azienda chi sono realmente i carrellisti: essi andranno “battezzati”, qualificati con specifici corsi o in altro opportuno modo e sottoposti alla particolare sorveglianza sanitaria di cui sopra.

Spesso nella quotidiana attività di consulenza e supporto alle imprese ci si imbatte in situazioni limite, quali ad esempio quella di un nostro cliente, fabbricante di carrelli elevatori, il quale ha molti lavoratori che usano il carrello elevatore, non tanto in quanto finalizzato al trasposto di merci, ma in quanto esso stesso manufatto che viene spostato dalla linea di montaggio al collaudo e infine al reparto di spedizione. La domanda in questo caso era relativa alla eventuale definizione di carrellisti per questi lavoratori, inquadrati nella valutazione dei rischi come “collaudatori”. Abbiamo posto la domanda a Prevenzio.net, servizio della CCIAA di Modena in collaborazione con ASL Modena e Associazioni di Imprese, e riteniamo utile per tutti riportarne la risposta.

Segnaliamo che Norsaq organizza corsi di formazione per carrellisti, con diverse edizioni annuali, sia a carattere interaziendale che aziendale.

PREVENZIONET – GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITO

La REGIONE EMILIA-ROMAGNA nella “DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA 14 OTTOBRE 2010, N. 11312 – Divieto di assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori assegnati a mansioni a rischio” stabilisce sia nell’allegato A (per alcool) che nell’Allegato B (per stupefacenti) che sono inclusi i lavoratori alla guida di macchine di movimentazione merci (guida di carrelli elevatori).

Ciò senza distinguere tra chi usa il carrello per il trasporto delle merci e chi lo utilizza in quanto addetto alla sua manutenzione (e quindi lo usa A VUOTO per caricarlo su pianali e portarlo presso la sede della manutenzione). Occorre quindi ritenere che sono soggetti anche tali addetti “alla guida”. Paradossalmente sarebbero soggetti per il percorso di carrello fino al pianale del furgone e poi esclusi per il trasporto su strada fatto con furgone che richiede la sola patente B. Ed anche: se sì, verrebbero assimilati a guidatori di carrelli anche gli operatori di una fabbrica di carrelli che spostano i mezzi alla fine della linea, una volta concluso il montaggio (quindi sempre a vuoto e senza alcuno scopo di movimentazione di materiali).

RISPOSTA

Devono essere considerati soggetti alla guida dei carrelli elevatori solo gli utilizzatori professionali che ne fanno un uso non saltuario.

Tra questi non rientrano gli addetti alla manutenzione che, per svolgere il compito, li movimentano per brevi tratti, come nell’esempio riportato nella domanda.

L’uso stradale dei carrelli elevatori

Molto spesso le aziende utilizzano il carrello elevatore su strade pubbliche.
Si tratta sovente di percorsi brevi: per scaricare il camion fermo in strada o per andare da un edificio aziendale ad un altro, di solito posto nelle vicinanze.
Il tutto viene fatto con grande “disinvoltura”.

L’uso stradale dei carrelli è invece rigorosamente disciplinato e in caso di uso improprio non poche possono essere le complicazioni, in primis “assicurative”. Ecco quindi un breve compendio in materia.

E’ necessario che per tutti i carrelli elevatori utilizzati su strade pubbliche sia seguito “l’iter” riportato dal Codice della Strada che riguardano nello specifico i carrelli elevatori.

La definizione di “carrello elevatore” è presente nell’art. 58 del Codice della Strada di cui riportiamo di seguito il comma 2.

Art. 58 (Macchine operatrici)
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2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia esimili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
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….

Se il carrello elevatore non è in possesso del libretto di circolazione con targa bisogna essere in possesso di una autorizzazione che va rinnovata ogni anno: vedi D.M. 28/12/1989 sotto riportato.
 

Decreto 28 dicembre 1989
Modalità e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori o trattori
Articolo 1
1. I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, sprovvisti di certificato di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nel successivo articolo.
Articolo 2
1. Ai fini di quanto stabilito all’art. 1, il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati seguenti: lunghezza, larghezza e altezza massime del veicolo nonché le relative masse a vuoto ed a pieno carico e l’eventuale massa rimorchiabile;
b) deve essere munito di proiettori anabbaglianti che debbono essere messi in funzione anche quando non ricorre l’obbligo dell’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione;
c) deve essere munito del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.6 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985, che deve ugualmente essere messo in funzione;
d) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento;
e) deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la lunghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,50 m. I limiti in altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo.
2. I trasferimenti su strada possono essere effettuati a velocità non superiore a 10 km/h.
Articolo 3
1. L’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, al quale va rivolta domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell’ente proprietario della strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto.
2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno e potrà essere prorogata con modalità che la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata ad emanare.
Pertanto per regolarizzare la circolazione dei carrelli elevatori su strada è necessario (per reperire la documentazione e le autorizzazioni) rivolgersi al costruttore del carrello elevatore, all’ufficio della Motorizzazione Civile e al Comune territorialmente competente per avere il benestare dell’ente proprietario della strada (per le strade comunali il nulla osta è rilasciato dall’ufficio di Polizia Locale).

NOTA IMPORTANTE: i carrelli in questione dovranno essere muniti di assicurazione obbligatoria RCA e possono essere guidati solamente da personale maggiorenne in possesso della patente B. Questi requisiti non sono obbligatori se il carrello viene usato esclusivamente in aree private, anche se il preventivo possesso della patente B può essere un valido aiuto nella “designazione” del carrellista.

Quindi nelle giornate di blocco del traffico o nelle ZTL non è possibile circolare usando … il carrello elevatore elettrico!

Ricordiamo infine che, tra l’altro organizziamo corsi per carrellisti, conduttori di pale gommate, PLE e altri apparati di movimentazione e trasporto.

Le verifiche periodiche sui carrelli elevatori

I carrelli elevatori non fanno parte dell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008., allegato nel quale si trovano le indicazioni sui controlli da fare per le apparecchiature indicate, con i tempi da rispettare . Sarebbe stato comodo se il legislatore avesse dato indicazioni precise anche per i carrelli. In mancanza di queste occorre fare altre considerazioni.

I carrelli elevatori fanno parte dell’Allegato V se sono antecedenti alla marcatura EPSILON e quindi costruiti in riferimento al DPR 547/55, ma questo punto riguarda essenzialmente le cinture di sicurezza (obbligatorio che ci siano / obbligatorio che vengano usate)

2.5 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio.

I carrelli cosiddetti Epsilon e CE vengono considerati nell’art. 71 comma 8 dove viene fatto riferimento alle Linee Guida ISPESL (linee guida che parlano di verifica periodica almeno annuale)

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche (cfr. Linee Guida ISPESL) o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

e quindi siamo sempre nella questione relativa alla marcatura CE.

E’ chiaro che il fabbricante, un pò per stare dalla parte dei bottoni e un pò per stare da quella dei “bottini” (… ha sempre dietro una sua società di assistenza ufficiale) dice che i controlli vanno fatti con discreta o notevole frequenza.

In particolare per le funi e le catene si rifà alle “antiche” regole delle funi e delle catene dei carroponti con il famoso controllo trimestrale che deve essere poi segnato sul libretto matricolare.
Per la verifica trimestrale delle catene nell’allegato VI – Parte terza viene riportato che la verifica delle catene è trimestrale in mancanza delle indicazioni del costruttore nel libretto d’uso e manutenzione, altrimenti si rispetta quanto prescritto.

ALLEGATO VI

3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

Attenzione quindi: non di tutto ma di funi e catene

TOTALE

se il fabbricante ci ha detto quale è la frequenza dovrei attenermi ad essa
se il fabbricante non me lo ha specificato, di farà riferimento alle linee guida, che parlano di “almeno annuale” [ma i carrelli ante CE sono senz’altro quelli meno nuovi e quindi sarebbero quelli più bisognosi di controlli e manutenzioni]

Infine: nessuno dice che per i carroponte le funi non possano essere controllate da personale interno ma che devono essere fatto da personale competente. Quindi se il controllo trimestrale fosse solo per le funi e catene dei carrelli … in molti sostengono che potrebbe essere fatto anche da personale interno dell’azienda, purchè qualificato