Definizione di addetto all’uso del carrello elevatore

La normativa in base alla quale i lavoratori addetti all’uso di macchine movimento terra sono soggetti, tra l’altro, a specifici controlli per verificare l’assenza di uso di sostanze psicotrope e di abuso di alcool, comporta per le aziende un ulteriore impegno organizzativo ed economico.

Per tale motivo è fondamentale definire chiaramente all’interno della propria azienda chi sono realmente i carrellisti: essi andranno “battezzati”, qualificati con specifici corsi o in altro opportuno modo e sottoposti alla particolare sorveglianza sanitaria di cui sopra.

Spesso nella quotidiana attività di consulenza e supporto alle imprese ci si imbatte in situazioni limite, quali ad esempio quella di un nostro cliente, fabbricante di carrelli elevatori, il quale ha molti lavoratori che usano il carrello elevatore, non tanto in quanto finalizzato al trasposto di merci, ma in quanto esso stesso manufatto che viene spostato dalla linea di montaggio al collaudo e infine al reparto di spedizione. La domanda in questo caso era relativa alla eventuale definizione di carrellisti per questi lavoratori, inquadrati nella valutazione dei rischi come “collaudatori”. Abbiamo posto la domanda a Prevenzio.net, servizio della CCIAA di Modena in collaborazione con ASL Modena e Associazioni di Imprese, e riteniamo utile per tutti riportarne la risposta.

Segnaliamo che Norsaq organizza corsi di formazione per carrellisti, con diverse edizioni annuali, sia a carattere interaziendale che aziendale.

PREVENZIONET – GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITO

La REGIONE EMILIA-ROMAGNA nella “DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA 14 OTTOBRE 2010, N. 11312 – Divieto di assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori assegnati a mansioni a rischio” stabilisce sia nell’allegato A (per alcool) che nell’Allegato B (per stupefacenti) che sono inclusi i lavoratori alla guida di macchine di movimentazione merci (guida di carrelli elevatori).

Ciò senza distinguere tra chi usa il carrello per il trasporto delle merci e chi lo utilizza in quanto addetto alla sua manutenzione (e quindi lo usa A VUOTO per caricarlo su pianali e portarlo presso la sede della manutenzione). Occorre quindi ritenere che sono soggetti anche tali addetti “alla guida”. Paradossalmente sarebbero soggetti per il percorso di carrello fino al pianale del furgone e poi esclusi per il trasporto su strada fatto con furgone che richiede la sola patente B. Ed anche: se sì, verrebbero assimilati a guidatori di carrelli anche gli operatori di una fabbrica di carrelli che spostano i mezzi alla fine della linea, una volta concluso il montaggio (quindi sempre a vuoto e senza alcuno scopo di movimentazione di materiali).

RISPOSTA

Devono essere considerati soggetti alla guida dei carrelli elevatori solo gli utilizzatori professionali che ne fanno un uso non saltuario.

Tra questi non rientrano gli addetti alla manutenzione che, per svolgere il compito, li movimentano per brevi tratti, come nell’esempio riportato nella domanda.