Industrie insalubri di I Classe

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale chi esercita l’attività di industrie insalubri di I Classe deve provare l’assenza di nocumento per poter rimanere nell’abitato.

In base agli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è certamente possibile l’installazione anche nell’abitato di una industria insalubre se accompagnata dall’introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato.

Mentre nel caso di industrie insalubri di seconda classe, non sottoposte a particolari limitazioni territoriali, è chi lamenta un nocumento dall’attività a doverlo provare, per poter impedire l’insediamento o pretendere la delocalizzazione o l’imposizione di accorgimenti tecnici volti ad eliminare ogni pregiudizio, nel caso di industrie insalubri di prima classe è chi esercita l’attività a dover provare l’assenza di nocumento, per potersi insediare o rimanere nell’abitato.