Chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla formazione per gli addetti al primo soccorso in modalità e-learning

A noi sembrerebbe abbastanza ovvio che, per un corso di primo soccorso che prevede espressamente una parte pratica con esercitazione, la formazione non possa avvenire tutta in modalità e-learning. Ma sappiamo che anche per il corso antincendio vengono organizzati dei corsi dove si spengono in aula dei fuochi fatti con poco più di fornelli da campeggio, quindi bene ha fatto il Ministero a dire come la pensa sul tema.

Vi invitiamo, come sempre, quando richiedete un’offerta per un corso di formazione di chiedere anche curriculm del docente (personale medico, etc.) e modalità di effettuazione (prova pratica, etc.).

Di seguito la domanda e la relativa risposta.

Si possono effettuare corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning (quindi a distanza)?

R: Premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti osservazioni.
Anzitutto, si evidenzia che, in materia di primo soccorso, il comma 2 dell’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che la disciplina relativa ai “requisiti del personale addetto e la sua formazione” sia individuata nelle previsioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Tale provvedimento, in particolare, dispone, all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, quanto segue:
2. La formazione dei lavoratori designati e’ svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.
4. Per le aziende o unità’ produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 4, che fa parte del presente decreto.”

Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, si ritiene che la formazione degli addetti al primo soccorso possa essere effettuata solo in parte in modalità e-learning atteso che, constando la stessa di una parte pratica, non potrà prescindersi da lezioni in aula effettuate mediante un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.

Scaffalature metalliche: alcune indicazioni di base sulla sicurezza rispetto ai terremoti

Ci vengono rivolte spesso domande relative alla sicurezza della scaffalature industriali.

Non essendo noi specialisti (nemmeno!) di questo, abbiamo recentemente verificato i principali aspetti con un qualificato fornitore / installatore di scaffalature e vi giriamo le informazioni che abbiamo ricevuto. Ulteriori approfondimenti sono anche disponibili sul sito della Associazione ACAI CISI .

Per la messa in sicurezza delle scaffalature esistenti, a partire dalla portata nominale si procede ad una penalizzazione della portata del 40% (declassamento), in particolare per le spalle.

Si procede con controventature (diagonalizzazioni) sia verticali che orizzontali.

Si evita assolutamente di fissare le scaffalature ad elementi dell’edificio in modo che non vi sia un effetto reciproco di propagazione delle oscillazioni e deformazioni. In altri termini le scaffalature oltre ad essere, evidentemente autoportanti, sono autonome nella resistenza alle sollecitazioni dinamiche e sismiche in particolare.

Si aumentano i fissaggi a terra a mezzo di opportune tassellature.

Si aggiungono delle strutture sottopiano (es. cosiddette “barelle”) in grado di non fare cadere i bancali appoggiati sui due traversi e con funzione di rompitratta delle spalle nel senso della loro lunghezza.

Alla fine, per poter dire che la scaffalatura ha caratteristiche antisismiche (cfr. Decreto 74 divenuto Legge 122) è necessario che ci sia una relazione di calcolo di professionista (tipicamente un ingegnere strutturale) qualificato ed iscritto all’albo.

Ci è stato anche riferito che non esistono delle scaffalature antisismiche commerciali o di serie e che, utilizzando degli elementi commerciali, con il lay-out delle scaffalature e in un ben determinato contesto e localizzazione, si giunge ad avere la certificabilità sismica di QUELLA scaffalatura, e pertanto, se essa viene spostata o modificata NON è più automaticamente certificata.