Estintori con carica superiore a 6 kg o 6 litri vietati negli spazi accessibili al pubblico

In molti edifici pubblici non di rado sono installati estintori a polvere da 9 kg

Sono praticamente non utilizzabili dal personale (pensiamo alle scuole o agli ospedali) per il peso eccessivo del presidio.

Abbiamo sempre suggerito di sostituirli con altri più piccoli, tanto più che ora gli estintori di 6 kg a polvere arrivano anche a 55A di capacità di spegnimento, quindi sono addirittura più performanti di quelli a 9 kg presenti.

Ma adesso (dal 18 novembre scorso per la precisione) la dotazione di estintori più gradi di 6 kg o 6 litri è vietata dal Codice di Prevenzione Incendi in tutti gli spazi accessibili al pubblico.

 

Decreto del Ministero del Interno del 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n. 192 del 20/8/2015 – S.O. n. 51)

S.6.5.    Presidi di incendio
S.6.5.1    Estintori di incendio

5            La carica degli estintori non può essere superiore a 6 kg o 6 litri; estintori con cariche superiori sono utilizzabili solo negli ambienti destinati ad attività di processo non accessibili al pubblico se non permanentemente accompagnati.

Punti di vista sulla MMC

Dott. Ravalli
Le Operazioni di Movimentazione Manuale dei Carichi al Lavoro che, in Modo Assoluto, NON Possono Essere Eseguite
Questa notizia è stata tratta da: http://medicocompetente.blogspot.it/
Nell’ambito della movimentazione manuale dei carichi sui luoghi di lavoro, esiste, come noto, l’articolo 168, comma 3 che permette di valutare, con criteri standardizzati, se e come i carichi movimentati al lavoro sono congrui, se possono o meno costituire un rischio per la colonna vertebrale in particolare lombo-sacrale e permette di programmare gli interventi di modifica per ridurre il rischio :”Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida” .
La metodologia NIOSH a cui si ispirano le norme tecniche permettono di conoscere, quali sono le operazioni che non possono essere effettuate durante il lavoro in quanto, costituiscono un rischio inaccettabile in quanto vi è un’alta probabilità di causare dei danni, nel medio e lungo termine, alla tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale.
Le seguenti operazioni quindi NON possono, anche come operazione singola, essere effettuate da un singolo operatore in modalità manuale (senza ausili meccanici):
Sollevare manualmente un carico superiore a
25 kg per l’uomo tra i 18 e 45 anni
20 kg per l’uomo per l’uomo di età inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni
20 kg per la donna tra i 18 e 45 anni
15 kg per la donna per l’uomo di età inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni
E poi, indipendentemente dal peso del carico sollevato:
afferrare un carico da un altezza da terra della mani superiore a 175 cm
dislocare un carico (distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento) superiore a 175 cm. Un esempio: afferrare un carico (anche di 1 kg) da un altezza di 175 cm e collocarlo a terra.
spostare un carico spostandolo in avanti per un tratto superiore a 63 cm. La misura va effettuata dal punto di mezzo delle caviglie al punto orizzontale in cui viene posato.
Una dislocazione angolare superiore a 135°: sollevare quindi un carico e collocarlo in un punto il cui angolo, rispetto al punto di prelievo, è superiore a 135°.
Superare una frequenza di 8 azioni al minuto se il compito di sollevamento dura tutte le 8 ore del turno
Superare una frequenza di 10 azioni al minuto se il compito di sollevamento dura almeno 2 ore del turno
Superare una frequenza di 12 azioni al minuto se il compito di sollevamento dura almeno 1 ora del turno.
La metodologia poi permette, in base al peso ed alle modalità di movimentazione, di stabilire l’entità del rischio.
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Ing. Fonzar: mi deve scusare il dott. Ravalli, ma dire che non si possono sollevare più di 25 kg è una bestialità – quindi arrivo a casa e non posso abbracciare mio figlio e mia moglie (ovvio che non sono sul luogo di lavoro…) – insomma è un messaggio sbagliato – SBAGLIATO – Ho rischi e indice NIOSH superiore a 1 di sicuro, ma non è vietato – sono due cose diverse (VALE ANCHE PER LE ALTRE AZIONI INDICATE!!!) – DIVULGATE PER FAVORE – DIVULGATE QUESTA PRECISAZIONE A TUTTI – !!!
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norsaq: siamo d’accordo con Ing. Fonzar. Dire che “è vietato” mette fuori legge una infinità di lavori. Si deve dire che “è sbagliato e va riprogettato”. Restando in ambito sanitario ad esempio che ne sarebbe del servizio di emergenza?
Ah già … notoriamente le ambulanze quando escono per un’emergenza hanno un equipaggio di 4 persone, potendoci facilmente essere persone con un peso di 80 / 90 kg;
se poi pesasse di più … aspettiamo a soccorrerlo in attesa che arrivi il 5° o il 6° barelliere …
E voi che cosa pensate?

Campionamenti personali per esposizione a sostanze chimiche vs. campionamenti ambientali

 

Quesito 02/16 a www.prevenzio.net

 

Domanda

 

Secondo la UNI EN 689 le misurazioni in postazione fissa per valutare l’esposizione ad agenti chimici/cancerogeni sono ammesse se permettono di valutare l’esposizione.

E’ possibile individuare dei criteri specifici per definire quando effettivamente dei campionamenti ambientali possono essere ritenuti rappresentativi dell’esposizione dei lavoratori?

 

Risposta

 

La Norma UNI EN 689:1997 è la guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione alle sostanze chimiche ai fini del confronto con i valori limite di esposizione professionale e detta le strategie di misurazione che discendono dagli obblighi di cui all’art. 225, comma 2, D. Lgs. 81/08.

Pertanto la norma citata si può unicamente riferire a misurazioni personali da effettuarsi nell’area respiratoria di un lavoratore o di un lavoratore appartenente ad un gruppo omogeneo di lavoratori.

Nell’ambito dell’igiene industriale il campionamento ambientale (fisso all’interno dell’ambiente di lavoro) persegue altri obiettivi come la valutazione dell’efficienza delle misure di prevenzione collettiva (impianti di ventilazione localizzata e generale) o l’individuazione di emissioni diffuse da impianti produttivi, le cui finalità sono diverse da quelle previste dalla norma UNI EN 689:1997.

Aggiornamento formazione per lavoratori già formati alla data di pubblicazione dell’Accorso S/R per la formazione del 21/12/2011

 

Quesito 01/16 a www.prevenzio.net

 

Domanda

Sull’accordo del 21 dic. 2011 per la formazione dei lavoratori c’è scritto
9. AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, e’ previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia’ proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
– approfondimenti giuridico-normativi;
– aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
– aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
– fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Al successivo punto 11
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito
specificato:
a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

Quindi è disciplinato come trattare i lavoratori dei quali teniamo buona la formazione fatta da più di 5 anni prima.
E’ chiaro che per quelli formati dopo l’Accordo si guardi al termine della formazione e da lì si contano i 5 anni.
Per quelli formati nei 5 anni precedenti all’accordo?

 

Su Punto Sicuro c’è scritto che

L’accordo non lo precisa, ma si presuppone che la decorrenza del quinquennio di cui sopra sia da riferirsi alla data in cui è stato completato il corso di formazione di riferimento, mentre per i soggetti già formati alla data di pubblicazione dell’accordo, la decorrenza del quinquennio parta dal 11 gennaio 2012. Inoltre l’aggiornamento non va confuso con i casi in cui è obbligatorio procedere a nuova e specifica formazione o ad integrazione di quella già effettuata così come puntualizzato nell’ultimo capoverso del punto 9 dell’accordo.

 

Risposta

Per i soggetti formati 5 anni prima della pubblicazione dell’Accordo la scadenza entro cui completare l’aggiornamento è (era) fissato a 12 mesi dalla pubblicazione stessa: cioè entro l’11 gennaio 2013

Per i soggetti formati prima della pubblicazione (entro i cinque anni precedenti) la scadenza entro cui completare l’aggiornamento è fissata al 11 gennaio 2017 (5 anni dalla pubblicazione dell’Accordo).

Per i soggetti formati dopo la pubblicazione il termine dei 5 anni parte dalla data del completamento della formazione iniziale.

Resta inteso che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare iniziative formative ogni volta le ritenga necessarie, sulla base della valutazione dei rischi e da quanto emerge dall’osservazione dei lavoratori durante l’attività svolta e, in ogni caso, quando il quadro di rischio si modifica per cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature o nuove sostanze o preparati ecc..

 

Qualificazione di un personal trainer per l’aggiornamento della formazione ai lavoratori secondo l’accordo Stato/Regioni

Quesito 06/15 a www.prevenzio.net

Domanda

Dopo aver valutato il rischio, dopo aver effettuato delle iniziative di miglioramento (sollevatori, ausili, altezze variabili, rotazione del personale, etc.) resta pur sempre la necessità per il personale di un’azienda di spostare dei carichi. Si tratta semmai di pesi limitati (5 – 10 kg a bassa frequenza: poche volte al giorno) oppure di pesi ancor più piccoli con una maggior frequenza.

Il personale è già stato reso edotto sul rischio con attività di formazione secondo l’accorso Stato/Regioni del 21 dic 2011 con corsi in aula e dimostrazioni ma non “sul campo”.

Restano però, come detto, alcune limitate attività di MMC che, a parere di molti, potrebbero anzi costituire, se ben svolte, una opportuna attività fisica.

Detto questo abbiamo pensato di fare dei corsi di formazione sulla corretta MMC condotti da un personal trainer: i corsi saranno “on site” (postazione per postazione) e “on the job”. Il lavoratore mostra quali attività svolge e il personal trainer le correggerà nella loro effettuazione e darà delle indicazioni sulle alternative per il posizionamento ed il prelievo.

Completano l’attività formativa sia l’insegnamento dei corretti esercizi di condizionamento prima di mettersi al lavoro, sia di mantenimento (esercizi che si possono fare in pausa pranzo o a casa) e di “rilassamento” a sera. Il tutto può essere fatto da chiunque e con l’abbigliamento da lavoro.

Detto questo si chiede di capire se il personal trainer (diplomato, con laurea ISEF, già docente per supplenze alle scuole secondarie come insegnante di educazione motoria, preparatore atletico di squadre di calcio e istruttore in palestra) abbia i titoli per essere considerato adeguato come docente “limitatamente all’area oggetto della docenza”.

Con riferimento al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 ad avviso dello scrivente SI  perché

  1. è soddisfatto il prerequisito

in più

  1. può benissimo essere incluso nel primo criterio (da sempre insegna come svolgere l’attività fisica nel modo corretto, senza sovraccarichi  e sforzi inutili o pericolosi)
  2. ma se guardassimo anche al secondo criterio, in alternativa, ha una laurea coerente con l’oggetto della docenza (+ varie “specializzazioni”) ed ha anche una precedente docenza, “in qualunque materia”, ma nel caso specifico in questa, per almeno 40 ore.

Risposta:

L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 definisce i dettagli organizzativi e i contenuti della formazione a cui i lavoratori devono essere sottoposti in ottemperanza dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08. In questo caso la legge chiarisce molto bene che il soggetto che svolge questo tipo di attività deve avere i requisiti come “formatore”, meglio specificati nel successivo Decreto Interministeriale del 6/3/2013.

La formazione specifica legata alla movimentazione manuale dei carichi, invece, è da considerare aggiuntiva rispetto a quella di base indicata all’art. 37 (si veda in proposito il comma 3 che limita questa prima parte di obblighi al solo Titolo I della norma); la movimentazione manuale dei carichi è trattata dal Titolo VI dello stesso decreto e gli obblighi formativi specifici sono indicati nell’art. 169, comma 1.

L’attività svolta dal “personal trainer” indicata nel quesito, soprattutto per la parte legata alle manovre e procedure corrette per la movimentazione dei pesi, può rientrare nell’addestramento previsto dal comma 2 dello stesso art. 169. Per questo tipo di attività non sono necessari i requisiti di qualificazione del formatore previsti dall’accordo Stato-Regioni.

 

Idoneità tecnica nel caso di aggiornamento del corso di formazione antincendio

Quesito 04/15 a www.prevenzio.net

Domanda:

E’ chiara l’articolazione dell’aggiornamento dei corsi antincendio (2 ore RB, 5 ore RM, 8 ore RE) ed anche la periodicità

Ma la domanda è la seguente: un addetto antincendio di organizzazione a rischio elevato e con obbligo di idoneità tecnica oltre a fare l’aggiornamento del corso deve anche ripetere l’esame per la certificazione della idoneità tecnica oppure quest’ultima una volta acquisita è permanente?

 

Risposta:

Si ritiene che l’idoneità tecnica prevista dal DM 10.3.98, acquisita tramite la frequenza del corso previsto per gli addetti in organizzazioni a rischio elevato, sia da intendersi con valenza permanente a condizione di seguire gli aggiornamenti previsti.

Il mancato aggiornamento fa venir meno il requisito per ricoprire il ruolo di addetto alla lotta antincendio, ma non l’idoneità tecnica acquisita una tantum con il superamento dell’esame finale del corso.

Rinviato l’obbligo del defibrillatore nelle società sportive non professionistiche

Con un Decreto Ministeriale, a due giorni dalla entrata in vigore, nella migliore tradizione dei rinvii all’ultimo secondo (tradizione che in effetti un pò ultimamente sembrava essere tramontata), è stata concessa la proroga di ulteriori 6 mesi all’obbligo per le società sportive non professionistiche di dotarsi del DAE (Defibrillatore). L’obbligo partirà quindi dal 20 luglio 2016.

Il Decreto del Ministero Salute 24 aprile 2013, “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato in G.U. il 20/07/2013 n. 169 stabilisce che tutte le società sportive, professionistiche e non, dovranno dotarsi di un DAE, eccetto quelle che svolgono attività sportiva con ridotto impegno cardiocircolatorio (bocce con esclusione delle bocce in volo, biliardo, golf, pesca sportiva, caccia sportiva, giochi da tavolo e assimilabili).

Le società sportive hanno già dovuto adempiere entro 6 mesi; quelle non professionistiche avrebbero dovuto entro 30 mesi, ora diventati 36.

Nel frattempo cercate di non farvi venire degli attacchi di cuore oppure andate dove c’è già il DAE e dove c’è personale addestrato per effettuare correttamente l’intervento.

Linee Guida aggiornate per il soccorso sanitario alle persone

Lo scorso 15 ottobre sono state pubblicate le Linee Guida ERC per il soccorso sanitario alle persone.

Le informazioni possono essere scaricate dal sito di IRC (Italian Resuscitation Council)

http://www.ircouncil.it/news/news_260

in particolare è utile analizzare quelli che sono stati i principali cambiamenti

http://www.ircouncil.it/files/documenti/Documenti_nuovi_3/LG%20ERC%202015_Riassunto%20principali%20cambiamenti.pdf

Consegna si / consegna no [del DVR] – se famo du spaghi

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda

Non mi pare che ci sia molto da discutere e quando l’argomento si ripresenta ci viene in mente la canzone di Elio.

Sono seguite poi delle Circolari interpretative [?] del Ministero sulla consegna in forma elettronica. Tali circolari hanno più che altro alimentato un fiume di inchiostro sulla legittimità o meno della posizione ministeriale, sulla posizione “contra legem” del Ministero, sulla stampabilità del documento, sulla necessità di avere comunque un supporto fisico del DVR, etc. etc.

Per la serie “La sicurezza in pratica e nel concreto” …
Teniamo comunque presente che la legge stabilisce che il DVR sia consultato in azienda.
E ricordiamo per completezza che anche il RLS è tenuto al segreto professionale.

Anche per quanto riguarda i DUVRI vi è l’obbligo di metterli a disposizione, pur sempre esclusivamente in azienda.

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

 

 

Indumenti di protezione per la saldatura

La  norma UNI EN ISO 11611:2015 che riguarda gli indumenti di protezione utilizzati per la saldatura è entrata in vigore il 1° ottobre 2015.

Oltre ai requisiti minimi di sicurezza la norma disciplina anche i metodi di prova per gli indumenti di protezione per le attività di saldatura, compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghette.
La norma UNI adotta la ISO 11611:2015, recepita dalla versione internazionale EN ISO 11611:2015 e sostituisce : UNI EN ISO 11611:2008.
A questo punto conviene che all’acquisto di questi DPI si verifichi questo aspetto.
Cogliamo l’occasione per ricordare questi altri aspetti correlati alla saldatura e forse più gravi che verificare se il DPI è certificato secondo la nuova o la vecchia norma.
Se l’addetto non si protegge completamente o se si arrotola le maniche per il caldo, si sappia che questa esposizione a UV non “selezionati” può portare a gravi conseguenze per la salute del lavoratore. Se fanno male le esposizioni a UV per scopi estetici, pensiamo quanto può essere dannosa una radiazione ottica che si origina da un processo che ha come scopo quello di saldare i metalli.
Altro tema è quello delle maschere: talvolta riscontriamo dalle misure effettuate delle ROA (radiazioni ottiche artificiali) che il grado di protezione dei vetrini è insufficiente. Ciò spesso è dovuto al compromesso che il lavoratore cerca tra la protezione e il desiderio di vedere il punto di inizio saldatura.