Calcolo efficienza DPI uditivi

E’ stato pubblicato sul PAF – Portale Agenti Fisici un interessante calcolatore on-line dell’efficienza dei DPI uditivi

http://www.portaleagentifisici.it/fo_rumore_calcolo_dpi_doc1.php?lg=IT

Si ricorda con l’occasione che il valore del SNR teorico deve essere ampiamente ridotto rispetto a quanto dichiara il fabbricante. L’uso corretto attraverso la formazione dei lavoratori e l’addestramento pratico può migliorare in modo significativo l’efficienza dei dispositivi utilizzati.

 

Protezione delle vie respiratorie

Spesso dopo aver acquistato i DPI respiratori, magari ascoltando più il commerciale o l’addetto del banco della ferramenta che andando a vedere il Documento di Valutazione dei Rischi Chimici, la gestione di questi dispositivi viene lasciata al caso.

Non ne vogliamo ora trattare in modo esaustivo ma iniziare a dare alcune indicazioni di base.

In un documento INAIL si legge che:…
– le norme tecniche prevedono, in generale, che il facciale sia sostituito ad ogni turno di lavoro, e qualora il facciale abbia bordo di tenuta, al massimo dopo tre turni lavorativi. Bisogna, in ogni caso, considerare le risultanze della valutazione del rischio, quindi la natura del contaminante e la sua concentrazione;
– la durata del filtro dipende da una serie di fattori diversi, quali concentrazione e natura del contaminante, temperatura, umidità, nonché capacità polmonare e ritmo respiratorio dell’utilizzatore. La durata del filtro non è pertanto definibile a priori”;
– in generale il filtro antipolvere è “da sostituire quando aumenta la resistenza di respirazione (inalazione)” e il filtro antigas è da sostituire “quando il carbone attivo ha esaurito la sua capacita di assorbimento, cioè quando l’utilizzatore avverte il sapore o l’odore della sostanza”.

Ma se la sostanza chimica non ha odore?

Ci si può aiutare con le classi di maschere/filtri:
– ad es., FFP1 = 4 volte TLV (sempre per un turno di lavoro), FFP2 = 10-12 TLV, ecc. Quindi un filtro FFP2 ha in linea di massima una durata maggiore del FFP1 (e ancor più lo avrà un FFP3)
– per i filtri antigas, si può considerare la classe: l’efficienza filtrante è sempre 100%, ma classe 1 funziona fino a 1000 ppm, classe 2 fino a 5000, ecc.
Ad es. a una concentrazione 500 ppm, si può usare indifferentemente classe 1, 2 e 3: 3 ha maggior capacità, e quindi durata, di classe 2 e 1; classe 2 ha maggior durata di 1.
Però poi vale sempre la regola che il filtro va sostituito quando è saturo, quindi quando si percepisce l’odore della sostanza chimica.

Se la sostanza è inodore (o meglio, la sua soglia olfattiva è maggiore del TLV) NON si dovrebbero usare filtri/maschere filtranti, ma si dovrebbero usare respiratori.

Siccome può anche capitare che un lavoratore abbia una bassa soglia olfattiva o … sia raffreddato e non percepisca gli odori, occorre definire delle chiare procedure per il cambio dei DPI respiratori.

Nuova edizione (settembre 2015) del D. Lgs. 81/2008

Da: http://www.lavoro.gov.it/

E’ disponibile on line sul sito del Ministero del Lavoro all’indirizzo:

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Settembre%202015.pdf

il testo coordinato nell’edizione settembre 2015 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive

Perché se ti serve una legge … andare su un “motore di ricerca” e scaricare la prima che ti viene proposta, potrebbe riservare qualche sorpresa.

Ringraziamo come sempre gli autori:

DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO della DTL VERONA e

DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE della DTL PAVIA

che ci forniscono il testo vigente.

Sentenza responsabilità RSPP verso terzi non lavoratori

La scrivania dell’RSPP è la più affollata …
Quando in azienda non si sa a chi “sbolognare” qualcosa, si pensa sempre che “forse c’entra con la sicurezza”

Anche le sentenze sono sempre più sull’RSPP, che pure tutti ci dicono che ha solo dei compiti, non degli obblighi …

Poi nella pratica ecco che è responsabile anche dei NON lavoratori.

Quindi attenzione a chi per esempio ha un esercizio pubblico (negozi, ambulatori, piscine, ospedali, case protette, scuole, etc. etc.)

Segnaliamo questa massima tratta da www.focusambiente.it

In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perchè possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui all’art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, nonchè la perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionaiità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, tutte condizioni sussistenti nel caso in esame ( v. da ultimo in tal senso Sez. 4, 17 aprile 2012, De Lucchi, rv. 253322).

Capito?

 

Il caldo è legale?

Cosa dice la legge italiana relativamente al caldo negli ambienti di lavoro?

La legge è piuttosto generica e troviamo alcune indicazioni sul tema nell’Allegato IV

D. Lgs. 81/2008
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
Punto 1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell’ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell’aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l’ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

 

Vi sono poi indicatori vari e linee guida ma non hanno forza di legge.

Poiché gli accorgimenti tecnici non possono essere adottati in un breve periodo ed hanno invece bisogno di una progettazione e programmazione degli interventi, oltre ad essere in alcuni casi estremamente complessi e costosi, in questi casi si cerca di mitigare la situazione con cambi di mansione, riduzione o spostamento orario, punti di ristoro e analoghi provvedimenti di tipo organizzativo e procedurale.

I consigli del SUVA svizzero per lavorare nei giorni di canicola

Perché anche in Svizzera fa caldo … e il SUVA, come sempre, fa delle schede sintetiche con le info più importanti.

http://www.suva.ch/it/factsheet-hitze.pdf

La sintesi della sintesi è:

5. Principi generali per la prevenzione delle patologie da calore

Le condizioni di lavoro (l’attività stessa, l’abbigliamento e l’ambiente di lavoro) non devono provocare né la disidratazione né il surriscaldamento del corpo. Occorre pianificare i processi lavorativi in modo da evitare, per quanto possibile, di lavorare ad alte temperature. Questo obiettivo può essere realizzato con adeguate misure tecniche, organizzative e di carattere personale.

5.1. Misure tecniche

I posti di lavoro devono essere protetti dall’azione diretta del sole. A tale scopo si possono montare delle tettoie parasole, delle tende o degli ombrelloni. Inoltre, è possibile rinfrescare l’ambiente con un’adeguata ventilazione. Pertanto è bene valutare l’installazione di un impianto di climatizzazione. Infine, si può ridurre il surriscaldamento prodotto dalle macchine isolando o schermando la fonte di calore.

5.2. Misure organizzative

I collaboratori devono essere informati sui rischi a cui sono esposti quando lavorano ad alte temperature e devono conoscere le misure di prevenzione.

L’acclimatazione riduce il rischio di patologie da calore, soprattutto se si eseguono lavori in sotterraneo, in un ambiente caldo e umido. Il termine acclimatazione indica i processi di adattamento del corpo al calore. Essi richiedono da una a due settimane. Appropriate misure organizzative aiutano a ridurre gli effetti della canicola sull’organismo. Si possono ridurre i tempi di sosta negli ambienti troppo caldi eseguendo in luoghi freschi tutti i lavori che lo permettono. I lavori particolarmente pesanti devono essere eseguiti, per quanto possibile, nelle prime ore del mattino.

Quando si lavora a temperature molto elevate, occorre adottare misure diverse a seconda che ci si trovi all’aperto oppure in un ambiente chiuso. Bisgona inoltre distinguere fra posti di lavoro permanenti e posti di lavoro provvisori. La lista di controllo “Lavorare sui cantieri all’aperto nei giorni di canicola” fornisce indicazioni in proposito.

In generale, bisogna evitare di eseguire i lavori pesanti quando il termometro segna temperature molto elevate.

I tempi di sosta negli ambienti molto caldi devono essere ridotti effettuando regolarmente (ogni ora) delle pause in un luogo fresco.

Un altro metodo per limitare l’accumulo di calore a livello corporeo è ridurre l’intensità del lavoro oppure interrompere il lavoro fisico pur senza sottrarsi alla calura.

Per rinfrescare il corpo è meglio riposarsi più volte e per breve tempo che non effettuare poche pause di lunga durata. Affinché l’organismo possa ridurre l’accumulo di calore, i lavoratori devono trascorrere le pause in un luogo fresco e ombreggiato.

5.3 Misure di carattere personale

I lavoratori devono indossare abiti adeguati alle condizioni climatiche, in tessuti che per-mettano la traspirazione del sudore. Affinché l’apporto di liquidi sia sufficiente, occorre fornire ai lavoratori bevande adeguate.

Il caffè non è tra le bevande adeguate.

 

 

 

Ma davvero sono responsabile come committente?

Lo abbiamo già detto diverse volte e abbiamo anche pubblicato anni fa su questo sito una guida della Associazione Costruttori Edili de L’Aquila che ci pare chiara sul tema. Ma quando rispondiamo che “Si, è possibile che siate responsabili come committenti” ce ne dicono di ogni.

Come sapete non siamo “Principi del Foro” quindi se volete discutere sul tema è meglio che chiamiate uno studio legale. Abbiamo altresì tutti ben chiaro che occorre sempre contestualizzare la situazione che non è sempre vero che siccome “A mio cuggino è successo che …” allora quella situazione sia sempre valida.

Per darvi un ulteriore elemento di approfondimento riportiamo ora un estratto della

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-11-2014) 17-12-2014, n. 52446

<< … di cui all’art. 590 cod. pen. ritenendo ravvisabile la colpa in capo al NN, nella qualità di committente, per non aver controllato che la ditta appaltatrice fosse fornita di dotazioni di sicurezza e agisse nel rispetto della normativa antinfortunistica, non avendo, in particolare, verificato in alcun modo nè le capacità organizzative della ditta scelta nè l’effettivo rispetto degli obblighi di legge, dato che egli si recava regolarmente presso il cantiere per verificare l’andamento dei lavori ed essendo evidente e riconoscibile da chiunque il rischio generico da caduta connesso al fatto che il vano ascensore non fosse protetto in modo adeguato>>

Ecco. Teniamo sempre presente che è possibile la responsabilità del committente.

INAIL – Avviso pubblico 2014 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

INAIL, Comunicato G.U. 19 dicembre 2014 – Avviso pubblico 2014 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Questa notizia è stata tratta da: http://medicocompetente.blogspot.it/

E’ stato pubblicato il nuovo bando Incentivi Isi 2014 attraverso il quale l’Inail rinnova il proprio impegno per il welfare del Paese mettendo a disposizione delle aziende oltre 267 milioni di euro a titolo di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro o all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Le imprese interessate potranno inserire le domande di finanziamento dal 3 marzo al 7 maggio 2015 sul portale dell’Inail. Tale somma rappresenta la quinta tranche di un ammontare complessivo di oltre un miliardo di euro stanziato dall’Istituto a partire dal 2010.
L’incentivo ISI – ripartito in budget regionali che tengono conto del numero dei lavoratori e dell’indice di gravità degli infortuni rilevato sul territorio – viene assegnato fino all’esaurimento sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e da Ismea.
Considerato il perdurare della difficile congiuntura economica, anche per quest’anno la copertura dei costi ammissibili è stata mantenuta al 65% fino a un massimale di 130.000 euro. Al fine di valorizzare i progetti migliori, è stato aggiornato il sistema di attribuzione dei punteggi per rendere questi ultimi facilmente associabili a ciascuno intervento previsto.
Nel dettaglio, il finanziamento del bando a sportello ammonta a 267.427.407 euro e riguarda progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L’intervento consiste in un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (ma il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).
Per i progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro è possibile chiederne un’anticipazione pari al 50% che sarà concessa previa costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell‘Inail. Il contributo viene erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.
La procedura per l’assegnazione degli incentivi Inail ricalca quella adottata nelle edizioni precedenti. Dal 3 marzo al 7 maggio 2015 le imprese potranno inserire sul sito dell’Istituto i progetti. A partire dal 12 maggio 2015 le aziende la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online nelle date di apertura dello sportello informatico. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo. Per avere informazioni è possibile contattare il Contact center 803164 (gratuito da rete fissa), il numero 06.164.164 (a pagamento da telefono mobile) o accedere al sito inail.it.

Ulteriori info anche al seguente link

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12197:2014inailbando&catid=6:prassi-amministrativa&Itemid=59

Avvisi regionali al link

www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/Avvisipubbliciregionali/index.html 

 

Pubblicata la nuova versione del D. Lgs. 81/2008, Testo Unico Sicurezza

E’ disponibile sul sito del Ministero del Lavoro la versione aggiornata al Dicembre 2014 del
D. Lgs 9 aprile 2008 n.81
Testo coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

a cura di:
Dott. Ing. Gianfranco Amato – DPL Vicenza
Dott. Ing. Fernando di Fiore – DPL Pavia

Il documento è scaricabile all’indirizzo
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Dicembre%202014.pdf