Corsi di formazione per lavoratori in base a Accordo Stato Regioni 21 dic. 2011

Norsaq organizza a Carpi, nei mesi di settembre ed ottobre, i seguenti CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALL’ACCORDO STATO / REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011:

–    FORMAZIONE GENERALE DI 4 H: AZIENDE A RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO

–    FORMAZIONE SPECIFICA DI 4 H: AZIENDE A RISCHIO BASSO CON CODICE ATECO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZI, IMMOBILIARI, ASSICURAZIONI, STUDI DI PROFESSIONISTI, ECC…. E IMPIEGATI DELLE AZIENDE A RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO

–    FORMAZIONE SPECIFICA DI 12 H AZIENDE A RISCHIO ALTO – RISCHI SPECIFICI DEL SETTORE TESSILE – CODICE ATECO DB

–    FORMAZIONE SPECIFICA DI 12 H AZIENDE A RISCHIO ALTO – RISCHI SPECIFICI DEL SETTORE METALMECCANICO – CODICE ATECO DJ DK DL DM

Domanda di continuazione dell’esercizio per le emissioni in atmosfera

Ricordiamo che entro il 31 luglio 2012 le aziende dovranno presentare domanda di continuazione dell’esercizio per le seguenti attività con emissioni in atmosfera:

–         impianti termici civili oltre soglia (3 MW a gas metano, 1 MW a gasolio, ecc.)

–         stabilimenti con emissioni diffuse (frantumazione inerti e rifiuti, movimentazione e deposizione materiali vari di carattere polverulento, cave, ecc.);

–         trattamenti meccanici superficiali dei metalli con consumo di olio ³ 500 kg/anno

–         allevamenti con numero di capi oltre le soglie fissate

–         dispositivi mobili di competenza del Gestore dello stabilimento

–         linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque

Per gli stabilimenti ubicati nei Comuni colpiti dal sisma (in provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera) la scadenza per la presentazione della domanda è prorogata al 31 dicembre 2012.

La formazione specifica per i lavoratori … deve essere specifica.

Dal mese di Settembre 2012 Norsaq inizierà ad organizzare i corsi di formazione per i lavoratori neoassunti.

Ricordiamo che l’Accordo Stato / Regioni del Dicembre 2011 ha stabilito che il lavoratore deve essere formato entro 60 giorni dall’assunzione, sempre che la formazione non possa addirittura essere effettuata prima.

La formazione consiste in 4 ore, comune a tutte le tipologie di aziende, alle quali si aggiungono ulteriori 4 / 8 / 12 ore in base al settore di appartenenza.

Questa formazione specifica deve essere appunto … specifica.

Ciò è stato confermato anche da alcuni Enti di controllo in risposta alle giuste segnalazioni di corsi invece proposti per un pubblico di lavoratori assolutamente eterogenei (vedi allegato). Questi corsi abbiamo visto che sono stati organizzati sia da “prestigiose” società di consulenza e formazione, sia dalle società di formazione di alcune associazioni datoriali, tanto per dare l’esempio e fare capire che la formazione è purtroppo vista da molti solo come un ottimo business.

Certamente organizzare corsi di formazione specifici per singoli settori è complesso e si andrà certamente incontro ad una serie di casi in cui un numero troppo esiguo di lavoratori dello stesso comparto non consentirà di tenere il corso.

In questi casi la soluzione potrebbe essere quella di organizzare corsi aziendali. Siccome in tante aziende, e ce lo possiamo tranquillamente dire …, non è stata fatta in passato una adeguata attività di formazione, si può cogliere l’occasione della formazione dei neo-assunti per formare anche i lavoratori “storici” che non sono ancora stati formati.

Per quanto ci riguarda in settembre abbiamo organizzato due corsi specifici: uno per gli addetti del settore tessile/abbigliamento (Macrogruppo DB secondo Ateco 2002 o Settori C13 e C14 per Ateco 2007) e un altro per le aziende del settore metalmeccanico (Macrogruppo DJ e DK secondo Ateco 2002 o Settori C24 e C25 per Ateco 2007). E’ diventato complicato anche solo capire a quale settore si appartiene e un aiuto può essere dato dalla seguente tabella e partendo sempre dal Codice Ateco che troviamo sulla visura camerale della società.
http://www.norsaq.it/2012_n_02/Allegato_6_tabella_rischi.pdf

Entrambi i corsi saranno di 4 + 12 ore, rispettivamente di formazione generale e specifica.
I nostri corsi avranno la parte generale ovviamente in comune. Anche alcuni temi della parte specifica saranno trattati in comune, mentre le restanti 8 ore saranno distinte. Va detto che i temi sono gli stessi, ma verranno trattati con attenzione, esempi e documentazione differente.

Concludiamo questa breve presentazione dei corsi “neo-assunti” con la risposta data da un Dirigente di una ASL emiliana sul tema, ritenendo, nel modo in cui abbiamo progettato e terremo i corsi di essere aderenti allo spirito della legge ed alle indicazioni operative.

Vi invitiamo pertanto a verificare attentamente, quando scegliete un corso di formazione per i vostri lavoratori, almeno tre aspetti:
–         il corso è organizzato per un settore omogeneo?
–         i docenti hanno le caratteristiche previste dai Criteri definiti dalla Commissione Consultiva Permanente? (http://www.norsaq.it/2012_n_05/comunicazione_13_12_requisiti_dei_formatori.pdf)
–         gli attestati (fondamentali sia per l’azienda per dimostrare di aver formato i lavoratori ma anche per i lavoratori stessi in quanto costituscono per loro un “credito formativo”) contengono tutte le informazioni necessarie a descrivere il corso seguito?

Ricordiamo infine che, prima del corso, serve richiedere la “collaborazione” degli Enti Bilaterali … così, tanto per non farci mancare un po’ di altre scartoffie …

Siamo a disposizione per informazioni.

Bruno Pullin

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Allegato: risposta dell’Ente ad una specifica richiesta di chiarimento

Al punto 4 dell’Accordo, nella parte dedicata alla formazione specifica, si chiarisce che la stessa deve essere tarata, in termini di contenuti e di durata (4-8-12 ore), “in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

La classificazione dei settori ATECO 2002-2007 in base alle macrocategorie di rischio (basso – medio – alto) è contenuta nell’Allegato II dell’Accordo: il settore di riferimento è individuato dalla lettera che compare nella colonna di destra della tabella (denominata ATECO 2007).

Nel medesimo punto dell’Accordo è contenuta inoltre la seguente raccomandazione: “deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza”.

Non vi è pertanto dubbio sul fatto che corsi di formazione specifica, accorpati per classe di rischio e senza distinzione di settore di riferimento  e/o del profilo professionale del corsista non siano conformi ai contenuti dell’Accordo. Non verranno pertanto considerati validi i corsi effettuati secondo tale organizzazione di percorsi formativi in sede di controllo da parte dell’organo di vigilanza.

Obbligo per il lavoratore di tutela della propria salute e sicurezza

Il primo motivo per cui tutelare la propria sicurezza e proteggere la propria salute è ovviamente quello personale: chi si fa male o patisce una malattia professionale è in primo luogo soggetto del danno stesso. Nessuno ne trae vantaggio e tanto meno il lavoratore.

Se poi al danno patito segue anche il riconoscimento della responsabilità dell’evento …

Il lavoratore, per disposizione di legge, ha l’obbligo di prendersi cura non solo dell’altrui ma anche della propria sicurezza. La violazione di tale obbligo determina una “colpa specifica” per eventuali danni subiti sia dallo stesso che da terzi.

Lo segnaliamo in ogni occasione formativa che anche il lavoratore è destinatario degli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Gli obblighi imposti al lavoratore dalle disposizioni di legge sono, tra gli altri, come indicato all’art. 20 del D. Lgs. 81/2008:
– genericamente di prendersi cura sia della propria salute e sicurezza che di quella delle altre persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro e sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni
– osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
– utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione.

La violazione di questi obblighi comporta una “colpa specifica” che incide, in caso di infortunio, sul concorso di colpa per i danni subiti sia dal lavoratore, come in questo caso, che da terze persone.

Nel caso in esame la Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna emessa a carico di un capo cantiere per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore infortunatosi. La Corte ha inoltre confermato il riconoscimento del concorso di colpa dello stesso infortunato nella misura del 50% e stabilito la condanna dell’imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

L’infortunio sul lavoro si era verificato durante i lavori di manutenzione di una colonna di assorbimento dell’acido solforico, durati per circa due ore, in quanto il lavoratore, non avendo fatto uso dell’apposita maschera protettiva, ha inalato dei vapori nocivi procurandosi così delle lesioni consistite in una insufficienza respiratoria da inalazione accidentale con prognosi superiore ai quaranta giorni.

I giudici  hanno individuata la responsabilità del capo cantiere in quanto, nella sua qualità di garante, non aveva assicurato al lavoratore infortunato il più tempestivo ripristino della condizione di sicurezza, richiamandolo al dovere di indossare la maschera antigas. Allo stesso modo avevano affermata la corretta determinazione nel 50% del ritenuto concorso di colpa della parte lesa, ossia del lavoratore infortunatosi, evidenziando la condotta indubbiamente “disavveduta e trascurata” tenuta dall’infortunato il quale non aveva indossato la maschera antigas, pur avendo ricevuto adeguate informazioni preventive.