Obbligo per il lavoratore di tutela della propria salute e sicurezza

Il primo motivo per cui tutelare la propria sicurezza e proteggere la propria salute è ovviamente quello personale: chi si fa male o patisce una malattia professionale è in primo luogo soggetto del danno stesso. Nessuno ne trae vantaggio e tanto meno il lavoratore.

Se poi al danno patito segue anche il riconoscimento della responsabilità dell’evento …

Il lavoratore, per disposizione di legge, ha l’obbligo di prendersi cura non solo dell’altrui ma anche della propria sicurezza. La violazione di tale obbligo determina una “colpa specifica” per eventuali danni subiti sia dallo stesso che da terzi.

Lo segnaliamo in ogni occasione formativa che anche il lavoratore è destinatario degli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Gli obblighi imposti al lavoratore dalle disposizioni di legge sono, tra gli altri, come indicato all’art. 20 del D. Lgs. 81/2008:
– genericamente di prendersi cura sia della propria salute e sicurezza che di quella delle altre persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro e sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni
– osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
– utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione.

La violazione di questi obblighi comporta una “colpa specifica” che incide, in caso di infortunio, sul concorso di colpa per i danni subiti sia dal lavoratore, come in questo caso, che da terze persone.

Nel caso in esame la Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna emessa a carico di un capo cantiere per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore infortunatosi. La Corte ha inoltre confermato il riconoscimento del concorso di colpa dello stesso infortunato nella misura del 50% e stabilito la condanna dell’imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

L’infortunio sul lavoro si era verificato durante i lavori di manutenzione di una colonna di assorbimento dell’acido solforico, durati per circa due ore, in quanto il lavoratore, non avendo fatto uso dell’apposita maschera protettiva, ha inalato dei vapori nocivi procurandosi così delle lesioni consistite in una insufficienza respiratoria da inalazione accidentale con prognosi superiore ai quaranta giorni.

I giudici  hanno individuata la responsabilità del capo cantiere in quanto, nella sua qualità di garante, non aveva assicurato al lavoratore infortunato il più tempestivo ripristino della condizione di sicurezza, richiamandolo al dovere di indossare la maschera antigas. Allo stesso modo avevano affermata la corretta determinazione nel 50% del ritenuto concorso di colpa della parte lesa, ossia del lavoratore infortunatosi, evidenziando la condotta indubbiamente “disavveduta e trascurata” tenuta dall’infortunato il quale non aveva indossato la maschera antigas, pur avendo ricevuto adeguate informazioni preventive.