La sorveglianza sanitaria in relazione al numero di lavoratori

Il MC è così definito da art. 2 comma 1 del D. Lgs.

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;

La sua designazione NON dipende quindi dal numero degli addetti ma dalla presenza o meno di situazioni per le quali deve essere svolta la sorveglianza sanitaria e quindi si rende o meno necessario il medico.

Se per intenderci in un ufficio di 2350 impiegati NON ci fosse nessun videoterminalista (ossia persona che indipendentemente dalla distribuzione delle attività passa 20 o più ore al VDT in modo sistematico e abituale) nè altri addetti soggetti per altri motivi allora questa azienda NON è soggetta ad avere il MC.

Basta al contrario che in una azienda vi sia anche solo un videoterminalista (inteso secondo quanto detto sopra) per essere soggetti.

Chiaramente il medico deve visitare solo chi è soggetto, non altri.

Il DDL, se è soggetto, nomina il MC in base all’art. 18, comma 1 lettera A (la mancata designazione, quando si fosse tenuti, è sanzionata con sanzione penale pari all’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro .

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi

Lavoratore notturno

Molto spesso nelle aziende non si tiene conto della presenza di lavoratori notturni. Ciò può portare gli enti di controllo ad una sanzione. Vediamo di puntualizzare due aspetti basilari: la definizione e la sorveglianza sanitaria del lavoratore notturno.

DEFINIZIONE DI LAVORATORE NOTTURNO

La legge stabilisce che:

“1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) lavoro notturno: l’attività’ svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo e’ riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.”

ASL e DPL Modena individuano le sette ore in uno di questi tre intervalli:
– 22 / 05
– 23 / 06
– 24 / 07
cioè le tre ore non vengono considerate nell’intervallo dalle 24 alle 05 ma all’interno delle sette ore nei tre casi sopra indicati, che in effetti comprendono l’intervallo 24-05

Per i lavoratori notturni è richiesta una specifica idoneità al lavoro quindi vi è uno specifico programma di sorveglianza sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORATORE NOTTURNO

Il Protocollo sanitario prevede:
– visita biennale
– glicemia biennale

Altri aspetti di sorveglianza non ve ne sono se il personale non è esposto a rischi chimici, rumore, etc.

Occorre tenere conto che

– l’esame della glicemia va fatto a digiuno (impensabile che uno lo sia al pomeriggio …)

– l’esame della glicemia va fatto idealmente prima di visita medica (anche la mattina stessa se la visita è al pomeriggio)

– il prelievo della glicemia può essere fatto in orario libero dal personale c/o studio medico oppure presso sede aziendale.