INAIL, infortuni 2011 in Emilia: – 6%, ma le M.P. + 11,4%

Questa notizia è stata tratta da: http://www.amblav.it/

Dall’ultimo rapporto regionale INAIL, presentato a Bologna nel corso di un convegno promosso dall’Istituto insieme alla Regione, emerge anche una diminuzione degli eventi mortali, che nel 64% dei casi sono avvenuti sulla strada, sia in occasione di lavoro che in itinere

Nel 2011 in Emilia Romagna:
– le denunce di infortuni sul lavoro sono diminuite del 6% rispetto al 2010
– mentre le malattie professionali hanno registrato un aumento pari all’11,4%.

In controtendenza rispetto allo scorso anno, ma in linea con il dato nazionale, nello stesso periodo sono diminuiti gli infortuni da circolazione stradale in occasione di lavoro (-9,3%).

Anche gli infortuni mortali sono in diminuzione: dai 91 casi del 2010, infatti, si è passati agli 84 del 2011.

Nel 64% dei casi le morti sono avvenute sulla strada, sia in occasione di lavoro sia in itinere.

In particolare gli incidenti mortali avvenuti in occasione di lavoro ma durante la circolazione stradale sono stati 17 (contro i 34 del 2010), mentre quelli in itinere, ovvero nel percorso casa-lavoro-casa, sono stati 37, otto in più rispetto all’anno precedente.

Obbligo per il lavoratore di tutela della propria salute e sicurezza

Il primo motivo per cui tutelare la propria sicurezza e proteggere la propria salute è ovviamente quello personale: chi si fa male o patisce una malattia professionale è in primo luogo soggetto del danno stesso. Nessuno ne trae vantaggio e tanto meno il lavoratore.

Se poi al danno patito segue anche il riconoscimento della responsabilità dell’evento …

Il lavoratore, per disposizione di legge, ha l’obbligo di prendersi cura non solo dell’altrui ma anche della propria sicurezza. La violazione di tale obbligo determina una “colpa specifica” per eventuali danni subiti sia dallo stesso che da terzi.

Lo segnaliamo in ogni occasione formativa che anche il lavoratore è destinatario degli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Gli obblighi imposti al lavoratore dalle disposizioni di legge sono, tra gli altri, come indicato all’art. 20 del D. Lgs. 81/2008:
– genericamente di prendersi cura sia della propria salute e sicurezza che di quella delle altre persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro e sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni
– osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
– utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione.

La violazione di questi obblighi comporta una “colpa specifica” che incide, in caso di infortunio, sul concorso di colpa per i danni subiti sia dal lavoratore, come in questo caso, che da terze persone.

Nel caso in esame la Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna emessa a carico di un capo cantiere per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore infortunatosi. La Corte ha inoltre confermato il riconoscimento del concorso di colpa dello stesso infortunato nella misura del 50% e stabilito la condanna dell’imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

L’infortunio sul lavoro si era verificato durante i lavori di manutenzione di una colonna di assorbimento dell’acido solforico, durati per circa due ore, in quanto il lavoratore, non avendo fatto uso dell’apposita maschera protettiva, ha inalato dei vapori nocivi procurandosi così delle lesioni consistite in una insufficienza respiratoria da inalazione accidentale con prognosi superiore ai quaranta giorni.

I giudici  hanno individuata la responsabilità del capo cantiere in quanto, nella sua qualità di garante, non aveva assicurato al lavoratore infortunato il più tempestivo ripristino della condizione di sicurezza, richiamandolo al dovere di indossare la maschera antigas. Allo stesso modo avevano affermata la corretta determinazione nel 50% del ritenuto concorso di colpa della parte lesa, ossia del lavoratore infortunatosi, evidenziando la condotta indubbiamente “disavveduta e trascurata” tenuta dall’infortunato il quale non aveva indossato la maschera antigas, pur avendo ricevuto adeguate informazioni preventive.

LaBoriamo in sicurezza

Segnaliamo l’interessante iniziativa “LaBoriamo in sicurezza” in corso nelle scuole secondarie della Provincia di Modena. Mediante le tecniche di interazione del “teatro dell’oppresso” si mettono in scena dei casi reali di infortuni e si fa in modo di cambiare il corso degli eventi, agendo da protagonisti. La Direzione di Norsaq è stata chiamata a partecipare in qualità di “osservatrice” e “esperta”. Lo strumento è veramente di grande interesse e invitiamo quindi le imprese associate a partecipare ai prossimi eventi dei quali si riporta nel seguito il programma. Ulteriori informazioni possono essere richieste a Ivana Vernelli di AECA (vernelli@aeca.it)

12 novembre 2011- Modena Teatro Tenda – I.S. per Geometri Guarini

26 novembre 2011 – Carpi – Ipsia Vallauri

17 dicembre 2011 – Modena – Teatro Tenda – ITI Corni

14 gennaio 2012 – Modena – Teatro Cittadella – ITI Corni

11 o 18 febbraio 2012 – Maranello – Ipsia Ferrari

Nelle scuole IPSIA Marconi di Pavullo, Spallanzani Castelfranco, Galilei Mirandola altre iniziative saranno programmate fra la fine di febbraio e l’aprile 2012.

Rientro anticipato in servizio a seguito di infortunio

La questione riguarda il rientro anticipato in servizio di una insegnante di scuola primaria, ma ciò può essere valido per qualsiasi lavoratore, a seguito di infortunio sul lavoro.
La signora in questione aveva un certificato di infortunio fino al 7/02/2011. Si è presentata a lavorare il 19/01/2011 con un certificato INAIL che disponeva il rientro in servizio per il giorno 19/01/2011.
La signora che lavora in una classe con 27 bambini è rientrata al lavoro con un tutore alla gamba.
Si vuole capire se per gli aspetti connessi alla sicurezza il datore di lavoro è tutelato da questo certificato INAIL se dovesse succedergli qualcosa durante la giornata lavorativa oppure se si doveva lasciarla a casa comunque sempre che se ne abbia la facoltà.

Ecco le risposte dei due autorevoli esperti interpellati

Risposta n. 1

Se l’INAIL ha stabilito la ripresa in servizio, mediante accertamento medico, questa deve essere rispettata.
E’ l’accertamento dell’Istituto a far fede, non il certificato originale con una prognosi più lunga, salvo possibilità di impugnazione di detto giudizio di ripresa in servizio.
Nel caso, tuttavia, probabilmente, l’INAIL ha ritenuto che lo stato di inabilità parziale della lavoratrice non fosse causa ostativa al lavoro di insegnante (d’altronde, che rischi “specifici” ci sarebbero per constatare che il tutore alla gamba sia un problema per la sicurezza sul lavoro, se non una considerazione di maggiore precauzione secondo ragionevolezza comune, in quanto sappiamo che l’insegnante potrebbe cadere, soprattutto per via dell’attività dei bambini?).
Se la maestra si farà male sul lavoro interverrà nuovamente l’istituto dell’infortunio sul lavoro a carico dell’INAIL, mentre se vi sono ragioni per cui lo stato attuale della dipendente sia un rischio in relazione al tipo di attività, allora bisognerebbe consultare il Medico Competente per un’inabilità temporanea alla mansione, con sospensione del rapporto (improbabile).
Verrebbe da dire che la sicurezza cui ci si riferisce sia una sicurezza generale, comune, ragionevole, non strettamente legata alla mansione e ai rischi specifici tali da impedire la ripresa del servizio.
Diciamo, per concludere, che al limite il RSPP potrebbe concordare con il DDL lo spostamento ad altra mansione se ha il timore di ulteriori infortuni o danni che dir si voglia, non l’allontanamento unilaterale dal lavoro se non ci sono divieti legali correlati ai rischi specifici.
Se poi alla lavoratrice la gamba dovesse far male, potrà sempre chiedere al proprio medico curante di continuare la convalescenza mediante periodo di malattia, di competenza INPS.

Risposta n. 2

Se l’Inail ha chiuso l’infortunio il giorno 19 gennaio, non si vede quale problema possa sorgere, essendo la data di rientro al lavoro una valutazione di tipo medico che spetta o all’Inail o al medico di base.

Diverso sarebbe stato il rientro anticipato senza certificato (ma non è questo il caso).

Ritengo che la scuola non abbia alcun diritto di giudicare nel merito, salvo eventualmente la possibilità di sottoporre a visita medica la dipendente da parte del medico competente.

Tuttavia potrebbe esserci ora una situazione, in termini di sicurezza, differente da quella precedente: ma questo a prescindere dall’infortunio o da qualsiasi altra causa, essendo l’ adeguamento delle misure di sicurezza un obbligo dinamico.

Conclusioni

E’ suggeribile adottare delle cautele di tipo generale in relazione alla situazione: limitare i percorsi e l’uso di scale; evitare di accompagnare i ragazzi alle gite o nelle uscite; non vigilarli durante l’intervallo ma lasciare il compito ad una collega.
Ma occorre ritenere che il suo rientro CON CERTIFICATO sia legittimo.