Rientro anticipato in servizio a seguito di infortunio

La questione riguarda il rientro anticipato in servizio di una insegnante di scuola primaria, ma ciò può essere valido per qualsiasi lavoratore, a seguito di infortunio sul lavoro.
La signora in questione aveva un certificato di infortunio fino al 7/02/2011. Si è presentata a lavorare il 19/01/2011 con un certificato INAIL che disponeva il rientro in servizio per il giorno 19/01/2011.
La signora che lavora in una classe con 27 bambini è rientrata al lavoro con un tutore alla gamba.
Si vuole capire se per gli aspetti connessi alla sicurezza il datore di lavoro è tutelato da questo certificato INAIL se dovesse succedergli qualcosa durante la giornata lavorativa oppure se si doveva lasciarla a casa comunque sempre che se ne abbia la facoltà.

Ecco le risposte dei due autorevoli esperti interpellati

Risposta n. 1

Se l’INAIL ha stabilito la ripresa in servizio, mediante accertamento medico, questa deve essere rispettata.
E’ l’accertamento dell’Istituto a far fede, non il certificato originale con una prognosi più lunga, salvo possibilità di impugnazione di detto giudizio di ripresa in servizio.
Nel caso, tuttavia, probabilmente, l’INAIL ha ritenuto che lo stato di inabilità parziale della lavoratrice non fosse causa ostativa al lavoro di insegnante (d’altronde, che rischi “specifici” ci sarebbero per constatare che il tutore alla gamba sia un problema per la sicurezza sul lavoro, se non una considerazione di maggiore precauzione secondo ragionevolezza comune, in quanto sappiamo che l’insegnante potrebbe cadere, soprattutto per via dell’attività dei bambini?).
Se la maestra si farà male sul lavoro interverrà nuovamente l’istituto dell’infortunio sul lavoro a carico dell’INAIL, mentre se vi sono ragioni per cui lo stato attuale della dipendente sia un rischio in relazione al tipo di attività, allora bisognerebbe consultare il Medico Competente per un’inabilità temporanea alla mansione, con sospensione del rapporto (improbabile).
Verrebbe da dire che la sicurezza cui ci si riferisce sia una sicurezza generale, comune, ragionevole, non strettamente legata alla mansione e ai rischi specifici tali da impedire la ripresa del servizio.
Diciamo, per concludere, che al limite il RSPP potrebbe concordare con il DDL lo spostamento ad altra mansione se ha il timore di ulteriori infortuni o danni che dir si voglia, non l’allontanamento unilaterale dal lavoro se non ci sono divieti legali correlati ai rischi specifici.
Se poi alla lavoratrice la gamba dovesse far male, potrà sempre chiedere al proprio medico curante di continuare la convalescenza mediante periodo di malattia, di competenza INPS.

Risposta n. 2

Se l’Inail ha chiuso l’infortunio il giorno 19 gennaio, non si vede quale problema possa sorgere, essendo la data di rientro al lavoro una valutazione di tipo medico che spetta o all’Inail o al medico di base.

Diverso sarebbe stato il rientro anticipato senza certificato (ma non è questo il caso).

Ritengo che la scuola non abbia alcun diritto di giudicare nel merito, salvo eventualmente la possibilità di sottoporre a visita medica la dipendente da parte del medico competente.

Tuttavia potrebbe esserci ora una situazione, in termini di sicurezza, differente da quella precedente: ma questo a prescindere dall’infortunio o da qualsiasi altra causa, essendo l’ adeguamento delle misure di sicurezza un obbligo dinamico.

Conclusioni

E’ suggeribile adottare delle cautele di tipo generale in relazione alla situazione: limitare i percorsi e l’uso di scale; evitare di accompagnare i ragazzi alle gite o nelle uscite; non vigilarli durante l’intervallo ma lasciare il compito ad una collega.
Ma occorre ritenere che il suo rientro CON CERTIFICATO sia legittimo.