Obbligo di ripetizione analisi strumentale per valutazione del rischio rumore ogni 4 anni

Ad un recente corso di aggiornamento per DDL autodesignatisi RSPP una domanda fatta da più partecipanti è stata se dovesse necessariamente essere ripetuta la analisi strumentale e poi la fonometria, pur in assenza di qualsiasi cambiamento nel lay-out, nelle attività svolte, nelle macchine, etc.

Ragionando in termini di “attese” sui risultati della valutazione è ragionevole dire che non vi saranno particolari scostamenti dalla precedente.
Certo vi sarà l’usura delle macchine, forse un diverso modo di utilizzarle, ma sono tutti aspetti che stanno sicuramente dentro nell’incertezza.
Abbiamo comunque chiesto a www.prevenzio.net ed ecco la risposta.

QUESITO   Il titolare di un’azienda tessile dove viene effettuata tessitura con telai, di fronte alla nostra segnalazione della necessità di ripetere la valutazione del rischio rumore dopo 4 anni dalla precedente analisi, sostiene che: – le macchine sono esattamente quelle che erano presenti la volta precedente – le condizioni di impiego analoghe – gli ambienti di lavoro immutati – la manutenzione ordinaria effettuata con regolarità – il tipo di lavorazione effettuato non ha subito variazioni – il personale e le ore di lavoro le medesime- i DPI messi a disposizione sempre dello stesso tipo … e quindi si chiede se non possa essere evitata una nuova sessione di rilievi strumentali e se sia possibile per lui dichiarare che permangono le situazioni di rischio già note. I valori riscontrati la volta scorsa sono compresi come LEX,8h tra 80 e 85 dB(A). Ritengo che il suo ragionamento abbia un senso pratico, ma non so dal punto di vista normativo se sia corretto. Va detto che in passato non era stato fatto un calcolo dell’incertezza ma genericamente era stato detto che poteva essere approssimata a circa 1-1,5 dB(A). Cosa ne pensate?    

RISPOSTA   Il D. Lgs. 81/08 all’art.190, comma 2, stabilisce che se può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione (80 dB(A) di LEX/135 dB(A) di Lpicco,C) possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti; all’art.181, comma 2 precisa che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (e quindi anche quella del rumore –ndr–) è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale …”. Ne consegue che per scelta del legislatore (tra l’altro espressa con precetti entrambi soggetti a sanzione) la ripetizione della valutazione del rischio, in caso di possibile superamento degli valori inferiori di azione, comprende necessariamente la misurazione.