Valutazione del rischio cancerogeno per attività in laboratori di analisi di prodotti

QUESITO

Il caso che si presenta spesso è quello dei laboratori di analisi (industrie alimentari, biomedicali, farmaceutiche, ad esempio) in cui si usano necessariamente (essendo talvolta previsti da specifiche ed obbligatorie metodiche di analisi) piccole quantità di sostanze cancerogene, per lo più reagenti.

L’uso di questi prodotti è ovviamente effettuato da personale altamente qualificato, sotto cappa e con adeguati DPI, nonché in quantità estremamente limitata e non quotidianamente.

Di norma non sono presenti campionamenti ambientali né personali, che peraltro potrebbero verosimilmente portare ad un esito di “non rilevabilità”.

Abbiamo visto la vs. risposta del Maggio 2012 al tema “Agenti cancerogeni e tenuta del registro degli esposti”.

Chiediamo se alla luce delle modalità sopra operative indicate sia necessario:

– effettuare dei campionamenti

– attivare il registro degli esposti

oppure

– valutare il rischio come presente ma non significativo e quindi non attivare il registro, pur con la predisposizione di procedure operative sia per la condizione ordinaria (uso) sia per eventuali operazioni non ordinarie (es. rottura dei contenitori o spandimento e successiva bonifica).

 RISPOSTA AUSL

1) Fra le proprietà tossicologiche per cui si valuta il rischio da agenti chimici pericolosi per la salute di cui al Titolo IX Capo I D. Lgs. 81/08 non vi sono le proprietà cancerogene e/o mutagene di categoria 1 e 2 (o 1A o 1B secondo i criteri del Regolamento (CE) N.1272/2008 o CLP), le quali vengono considerate esclusivamente nell’ambito Titolo IX Capo II D. Lgs. 81/08.

2) Per l’esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni non è giuridicamente possibile individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio risulti irrilevante per la salute.

3) Per gli agenti cancerogeni e/o mutageni, quando si parla di valutazione del rischio in realtà ci si riferisce sempre ad una valutazione dell’esposizione e pertanto è indispensabile eseguire una misurazione dell’esposizione personale (inalatoria e/o cutanea) e/o un misurazione biologica (monitoraggio biologico in presenza di metaboliti o indicatori di effetto o agenti chimici misurabili in appropriato mezzo biologico).

Obbligo per il lavoratore di tutela della propria salute e sicurezza

Il primo motivo per cui tutelare la propria sicurezza e proteggere la propria salute è ovviamente quello personale: chi si fa male o patisce una malattia professionale è in primo luogo soggetto del danno stesso. Nessuno ne trae vantaggio e tanto meno il lavoratore.

Se poi al danno patito segue anche il riconoscimento della responsabilità dell’evento …

Il lavoratore, per disposizione di legge, ha l’obbligo di prendersi cura non solo dell’altrui ma anche della propria sicurezza. La violazione di tale obbligo determina una “colpa specifica” per eventuali danni subiti sia dallo stesso che da terzi.

Lo segnaliamo in ogni occasione formativa che anche il lavoratore è destinatario degli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Gli obblighi imposti al lavoratore dalle disposizioni di legge sono, tra gli altri, come indicato all’art. 20 del D. Lgs. 81/2008:
– genericamente di prendersi cura sia della propria salute e sicurezza che di quella delle altre persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro e sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni
– osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
– utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione.

La violazione di questi obblighi comporta una “colpa specifica” che incide, in caso di infortunio, sul concorso di colpa per i danni subiti sia dal lavoratore, come in questo caso, che da terze persone.

Nel caso in esame la Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna emessa a carico di un capo cantiere per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore infortunatosi. La Corte ha inoltre confermato il riconoscimento del concorso di colpa dello stesso infortunato nella misura del 50% e stabilito la condanna dell’imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

L’infortunio sul lavoro si era verificato durante i lavori di manutenzione di una colonna di assorbimento dell’acido solforico, durati per circa due ore, in quanto il lavoratore, non avendo fatto uso dell’apposita maschera protettiva, ha inalato dei vapori nocivi procurandosi così delle lesioni consistite in una insufficienza respiratoria da inalazione accidentale con prognosi superiore ai quaranta giorni.

I giudici  hanno individuata la responsabilità del capo cantiere in quanto, nella sua qualità di garante, non aveva assicurato al lavoratore infortunato il più tempestivo ripristino della condizione di sicurezza, richiamandolo al dovere di indossare la maschera antigas. Allo stesso modo avevano affermata la corretta determinazione nel 50% del ritenuto concorso di colpa della parte lesa, ossia del lavoratore infortunatosi, evidenziando la condotta indubbiamente “disavveduta e trascurata” tenuta dall’infortunato il quale non aveva indossato la maschera antigas, pur avendo ricevuto adeguate informazioni preventive.

Effetti di REACH e CLP in ambito lavorativo e nella valutazione del rischio chimico

I principali effetti di REACH e CLP in ambito lavorativo e nella valutazione del rischio chimico sono i seguenti:

eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni “nei casi in cui le informazioni inerenti le proprietà delle sostanze siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La VdR chimico è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti in parola e in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro”; occorre inoltre fare l’aggiornamento anche in relazione agli scenari di esposizione allegati alle SDS.

aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell’informazione, “relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e alle nuove misure di prevenzione e protezione da adottare”;

– classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria che “deve essere attivata per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute rispondenti, in base alla Dir. 67/548/CEE, ai criteri per la classificazione non solo, come già previsto dal D.Lgs. 81/2008, come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, ma anche corrosivi, cancerogeni di categoria 3 e mutageni di categoria 3, o alle corrispondenti categorie così come previste dal Regolamento CLP e che sarà a completo regime il 1° giugno 2015”;

aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP come previsto nell’allegato XXVI del D.Lgs. 81/2008.

Vi ricordiamo che Norsaq è in grado di aiutare le aziende nella valutazione del rischio chimico, sia nella fase di analisi documentale sia in quella di verifica mediante analisi ambientali e personali.

La valutazione del rischio chimico

 

Molto spesso nelle aziende non si utilizzano prodotti chimici tal quali, ossia come forniti dall’azienda produttrice, ma si effettuano diluizioni o miscele.

Premesso che queste attività (soprattutto le miscelazioni con altri prodotti) devono essere fatte in modo sicuro e con la conoscenza di quanto potrebbe avvenire dal punto di vista chimico, per la valutazione del rischio si ha a disposizione la Scheda Dati Sicurezza (SDS) del prodotto fornito, ma non ovviamente quella del prodotto diluito. Con il metodo Movarisch occorre quindi procedere prima alla definizione della pericolosità della miscela. Conferma di ciò ci è stata data anche da Prevenzio.net che ha risposto in merito come sotto riportato.

Ricordiamo con l’occasione che siamo in grado di effettuare le valutazioni del rischio chimico con algoritmi previsionali e di verificare a posteriori il risultato con mirati campionamenti ambientali e personali, effettuati da personale competente.

QUESITO

Abbiamo la necessità di valutare con il modello MoVaRisCh il rischio chimico per la salute per un prodotto chimico (detergente liquido) che viene utilizzato diluito in acqua.

Non avendo trovato indicazioni precise in merito, le alternative per noi ipotizzabili sono:
– considerare lo score associato al prodotto “puro” (non diluito), dal momento che in una prima fase di preparazione il prodotto, prima di essere miscelato all’acqua, non è diluito. Tale alternativa sembra però molto cautelativa
– utilizzare l’indice “inclusione in matrice”, dal momento che si tratta di una sospensione in matrice acquosa
– utilizzare una nuova classificazione del preparato in base al D. Lgs. 65/03
Quale di queste alternative può essere utilizzata o c’è una possibilità diversa?

RISPOSTA

Occorre innanzitutto valutare la pericolosità della miscela classificandola ai sensi del D.Lgs.65/03.

Rischi connessi a stampanti e fotocopiatrici

Cliccare sul pulsante “Stampa” del computer è semplicissimo … ed ecco che in un attimo la macchina, magari posta di fianco alla nostra scrivania per comodità, sputa decine di pagine.

Semplice, ma non altrettanto innocuo. L’uso, infatti, di fotocopiatrici e stampanti laser costituisce una delle principali fonti di inquinamento indoor, a causa dell’emissione di polveri di toner, ozono e solventi, con particolare rischio per i soggetti sensibili (ad esempio, persone affette da patologie cardio-respiratorie e donne in gravidanza).

Che fare dunque? Se si fa un uso consistente di queste macchine occorre posizionare stampanti e fotocopiatrici in locali separati dagli uffici e ben ventilati, scegliere macchine a bassa emissione di ozono dotate di filtri ed effettuare regolare manutenzione (che si è visto essere in grado di abbattere la produzione di ozono).

E proprio a proposito di chi per professione si occupa di queste attrezzature…

Per loro, affinchè svolgano la propria attività consapevoli dei rischi e con le adeguate misure di prevenzione, e per i datori di lavoro, perchè facciano lavorare il proprio personale in totale sicurezza, alleghiamo una sentenza di qualche anno fa del Tribunale di Foggia: una consulenza tecnica ha riconosciuto l’eventualità di un nesso causale tra l’insorgenza di un carcinoma uroteliale in un tecnico riparatore di stampanti e l’attività svolta dall’uomo per 16 anni, obbligando l’INAIL a riconoscere al lavoratore l’indennità per invalidità permanente.

Il rischio chimico per la sicurezza

Nell’ambito della valutazione dei rischi che il Datore di lavoro deve effettuare secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, devono essere esaminati i rischi derivanti dall’utilizzo nel luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi.

I pericoli riguardano sia la salute, con la possibilità di sviluppare con l’uso protratto nel tempo problematiche di vario tipo, sia la sicurezza, poiché le caratteristiche dei prodotti e le modalità del loro impiego possono causare incidenti e infortuni con conseguenze anche molto gravi.

A questo proposito, ricordiamo di seguito alcune precauzioni importanti da adottare in particolare per lo stoccaggio degli agenti chimici, poiché il loro contatto a seguito di fuoriuscite accidentali può innescare reazioni esplosive o con liberazione di gas tossici:

*  fusti, cisterne e serbatoi fissi devono essere dotati di bacino di contenimento (occorre verificare preventivamente la compatibilità tra la sostanza e il materiale del il bacino di contenimento stesso)

* gli agenti incompatibili devono essere stoccati a distanza, in modo da evitare il loro contatto in caso di fuoriuscite

*  le condizioni ambientali (temperatura, irraggiamento solare, ecc.) possono influire sulla reattività delle sostanze

*  eventuali sversamenti devono essere tamponati con materiali assorbenti specifici per la tipologia di prodotto chimico, da addetti formati e muniti di idonei DPI

Nelle tabelle allegate riportiamo alcune incompatibilità tra agenti chimici, in base alla sostanza (prima tabella) e alle caratteristiche di pericolo riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza (seconda tabella); i pericoli sono indicati con i pittogrammi conformi sia alla vecchia normativa sia al CLP.

Gli elenchi delle sostanze e delle incompatibilità sono del tutto esemplificativi e non esaustivi.

POSSIBILITA’ DI STOCCAGGIO NELLO STESSO AMBIENTE: