La sorveglianza sanitaria in relazione al numero di lavoratori

Il MC è così definito da art. 2 comma 1 del D. Lgs.

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;

La sua designazione NON dipende quindi dal numero degli addetti ma dalla presenza o meno di situazioni per le quali deve essere svolta la sorveglianza sanitaria e quindi si rende o meno necessario il medico.

Se per intenderci in un ufficio di 2350 impiegati NON ci fosse nessun videoterminalista (ossia persona che indipendentemente dalla distribuzione delle attività passa 20 o più ore al VDT in modo sistematico e abituale) nè altri addetti soggetti per altri motivi allora questa azienda NON è soggetta ad avere il MC.

Basta al contrario che in una azienda vi sia anche solo un videoterminalista (inteso secondo quanto detto sopra) per essere soggetti.

Chiaramente il medico deve visitare solo chi è soggetto, non altri.

Il DDL, se è soggetto, nomina il MC in base all’art. 18, comma 1 lettera A (la mancata designazione, quando si fosse tenuti, è sanzionata con sanzione penale pari all’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro .

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi