La formazione dei lavoratori e il ruolo dell’RSPP

Ricordiamo alle aziende che gli obblighi di formazione dei lavoratori sono ora disciplinati da precise modalità
Per questo vi rimandiamo ai numerosi articoli e commenti pubblicati sul nostro sito www.norsaq.it
Vi vogliamo solo dire che la formazione è costituita da:
– una parte generale, uguale per tutti, di 4 ore
– una parte specifica, di durata variabile da 4 a 12 ore, diversa per i rischi presenti nella propria azienda.

Segnaliamo invece come importante il seguente aspetto.

Recentemente in un’azienda è stata contestata da un Ente di Controllo la formazione che è stata fatta:

– senza progettazione

– senza aver consultato il RLS

la legge prevede come specifica attribuzione dell’RLS quella  di essere consultato sul tema

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di
norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.

– senza aver consultato e fatto partecipare il RSPP

la legge prevede come specifico compito dell’RSPP quello di organizzare la informazione e formazione

Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i
sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

– senza che i docenti avessero conoscenza dei rischi presenti in azienda
– senza che i materiali dati ai discenti (dispense) e/o le slide fossero predisposte sulla base delle reali situazioni aziendali
e su altri aspetti

Tutto ciò potendo portare a ritenere come NON valida anche la formazione fatta.

Insomma:
se l’RSPP non viene coinvolto, l’RSPP non può essere poi chiamato in causa su come viene trattata la formazione
nè può giustificare nei confronti dell’ente di controllo modalità progettuali ed esecutive della formazione, alle quali non ha partecipato.