Addetti al primo soccorso – validità corsi non previsti dal Testo Unico

Sono molte le situazioni dove per altri motivi il personale ha fatto corsi di formazione in materia di primo soccorso sanitario (hostess, bagnini, assistenti alla poltrona negli studi dentististici, OSS delle strutture per anziani, etc.).
Viene spesso chiesto se tali corsi sono validi anche come formazione per addetti al primo soccorso in base al D. Lgs. 81/2008.

La risposta della ASL è NEGATIVA: ossia se viene seguito il corso previsto dal DM 388 / 2003 (che è il corso di formazione per LAVORATORI addetti al primo soccorso) allora è il lavoratore è correttamente formato, altrimenti no. Si fa eccezione solo per i lavoratori che siano medici o infermieri.

Per esempio un corso  di primo soccorso per “soccorso alpino”  conta “zero” relativamente alla sicurezza sul lavoro.

Allego per evidenza una delle risposte della ASL di Modena pubblicate su loro sito

Esonero frequenza ai corsi previsti dal D.M. 388/03

Domanda

VOLEVO SAPERE SE UN OSS (OPERATORE SOCIO SANITARIO) CON DIPLOMA AVENDO ALL´INTERNO DEL PROGRAMMA FORMATIVO LE NOZIONI DI PRIMO E PRONTO SOCCORSO PUÒ ESSERE CONSIDERATO FORMATO AL PRIMO SOCCORSO PER IL D.M. 15.07.2003 NR.388.

Risposta

Può essere esentato dalla frequenza dei corsi previsti dal D.M. 388/03 solo il personale medico e infermieristico, se operante all´interno di strutture sanitarie e se formalmente designato in qualità di addetti al primo soccorso (in base all´art. 15 del D. Lgs 626/94), in quanto la loro preparazione professionale può essere considerata sufficiente anche a tale scopo.

fonte: prevenzio.net