La formazione di personale volontario della CRI (ed altre Associazioni) come addetti al primo soccorso

Le persone che fanno parte di un’Associazione che presta soccorso (esempio CRI, Croce Blu, AVAP,  Misericordia, Pubblica Assistenza, etc.) possono svolgere la funzione di addetti alla gestione delle emergenze senza ulteriore formazione?

A questa domanda ha risposto recentemente il Ministero del Lavoro a seguito di un interpello:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9EE20724-261E-4D24-B6FF-6705F5759C34/0/Interpello22012.pdf

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro chiarisce che i Volontari del Soccorso di Croce Rossa o altro Ente legato al 118 che ricoprano incarico di addetto al primo soccorso aziendale possono evitare la formazione ed i relativi aggiornamenti previsti dal D.M. 388/2003 qualora la loro formazione specifica ricalchi tempi e contenuti della formazione del D.M. 388/2003.
Altrimenti dovranno effettuare un’integrazione.

Ma a livello locale abbiamo sentito ben altre ragioni come si può leggere su www.prevenzio.net (ossia CCIAA / ASUL Modena):

http://www.prevenzio.net/esperti/index.asp?id=706

Gli esperti rispondono

Igiene e Sicurezza del Lavoro

Formazione per addetto al Primo Soccorso

Domanda

UN OPERATORE VOLONTARIO DI PRIMO SOCCORSO CON CERTIFICAZIONI BLS, BLS-D, PTC (PREHOSPITAL TRAUMA CARE) RILASCIATI DAL 118 O DALLA CROCE ROSSA ITALIANA O DALL´IRC (INTERNATIONAL RESUSCITATION COUNCIL) PUÒ ESSERE ADIBITO A RESPONSABILE DEL PRIMO SOCCORSO PRESSO L´AZIENDA IN CUI PRESTA IL PROPRIO LAVORO SENZA ULTERIORE FORMAZIONE, VISTI I TITOLI OTTENUTI E L´ATTIVITÀ SVOLTA SETTIMANALMENTE A BORDO DELLE AMBULANZE IN CONVENZIONE CON IL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA PROVINCIALE 118 ?

Risposta

Pur costituendo una buona base di partenza relativamente alla formazione per addetto al Primo Soccorso come previsto degli artt. 12 e 15 del D. Lgs 626/94 e dal D.M. 388/03 (soprattutto riguardo al modulo A) l´esperienza formativa già acquisita non può costituire elemento di esonero dalla formazione specifica prevista da tale normativa.
Riteniamo che possa essere esentato dalla frequenza dei corsi previsti dal D.M. 388/03 solo il personale medico e infermieristico, se operante all´interno di strutture sanitarie e se formalmente designato in qualità di addetti al primo soccorso (in base all´art. 15 del D. Lgs 626/94), in quanto la loro preparazione professionale può essere considerata sufficiente anche a tale scopo.

(Dicembre 2007)

Per fortuna che almeno un medico operante in una struttura sanitaria lo possiamo considerare già formato per un primo soccorso aziendale …